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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21157/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte, con il primo e quarto motivo di ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata rilevazione dell'intervenuta prescrizione dei reati ascritti e alla non configurabilità dell'ipotesi di bancarotta documentale semplice, sono manifestamente infondate perché afferenti alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità: in particolare, il ricorrente trascura di considerare la data di consumazione dei fatti (sentenza dichiarativa di fallimento del 7 aprile 2009, con conseguente compimento del termine di estinzione al 7 ottobre 2021), invocando, del tutto assertivamente, la diversa qualificazione giuridica dei fatti; Considerato che le doglianze proposte, con il secondo ed il terzo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte, con il primo e quarto motivo di ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata rilevazione dell'intervenuta prescrizione dei reati ascritti e alla non configurabilità dell'ipotesi di bancarotta documentale semplice, sono manifestamente infondate perché afferenti alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità: in particolare, il ricorrente trascura di considerare la data di consumazione dei fatti (sentenza dichiarativa di fallimento del 7 aprile 2009, con conseguente compimento del termine di estinzione al 7 ottobre 2021), invocando, del tutto assertivamente, la diversa qualificazione giuridica dei fatti; Considerato che le doglianze proposte, con il secondo ed il terzo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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