Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20124/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Roma in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2018, revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73,comma 5, dPR 309 del 1990, così riqualificata dal Tribunale l'originariacontestazione, per avere illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzigrammi 1,17 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed avere ceduto aDalla [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamentodella sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, laviolazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione inrelazione alla invocata dichiarazione di improcedibilità, avanzata con motiviaggiunti, tempestivamente depositati con allegate produzioni documentali.Argomenta che, come emerge dall'ordine di esecuzione della ProcuraGenerale di Roma dell’8 aprile 2024 e dall'estratto della sentenza della Corte diappello di Roma del 9 novembre 2023, irrevocabile il 23 marzo 2024, il ricorrenteera già stato giudicato per la condotta di cessione di sostanza stupefacente afarne menzione senza affrontare la doglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

Il motivo censura l'omessa considerazione della doglianza sottoposta algiudice d'appello cui stato domandato di pronunciarsi in merito alla violazionedell'art 649 cod. proc. pen., per essere stato imputato già giudicato per gli stessifatti con sentenza irrevocabile.Dal vero, nella sentenza impugnata, seppure in termini sintetici, la Corte dimerito non si è limitata a dare atto dei motivi aggiunti e del contenuto degli stessi,ma ha affrontato puntualmente la questione affermando che, con riferimento allacondotta di cessione, era effettivamente già intervenuta una decisione definitivadi condanna, dunque un bis in idem, che tuttavia non investiva l'imputazione nellasua integralità, restando estranea al giudicato la contestata detenzione a fini dispaccio.3.

A questa premessa, insindacabile in questa sede trattandosi di unavalutazione in fatto, peraltro in alcun modo contraddetta dai documenti agli atti,posto che un banale raffronto fra l'imputazione elevata e quella oggetto dellasentenza irrevocabile evidenzia una chiara corrispondenza, sia fattuale chetemporale, con riguardo alla condotta di cessione, al medesimo acquirente nellostesso giorno ed orario, mentre il giudicato non contempla la contestatadetenzione, non ha tuttavia fatto seguito un dispositivo coerente.La sentenza impugnata infatti, nella parte dispositiva, non contiene né ladeclaratoria di non doversi procedere, limitatamente alla cessione della sostanzastupefacente, per via del pregresso giudicato, né il conseguente adeguamento deltrattamento sanzionatorio, che, essendo già stato individuato dal primo giudice ilfatto più grave nella condotta di detenzione, avrebbe dovuto essere epuratodell'aumento per la continuazione irrogato per la cessione.Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata in relazione alla condotta di cessione dellasostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], perché l’imputato è già statogiudicato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile.4.

Di conseguenza, fatta applicazione del disposto dell'art. 620 lett. l) cod.proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonchédella decisione assunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale la Corte di cassazione«pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio ese può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sullabase delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciònecessari ulteriori accertamenti di fatto», ritiene il Collegio che la sentenzaimpugnata possa essere annullata senza rinvio, con riduzione della pena inflitta(Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831; Sez. 2,Sentenza n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12391del 18/01/2018, Rv. 272458 -

01. Per un'affermazione dello stesso principio inmateria di sospensione condizionale della pena si vedano Sez. 2 - , Sentenza n.17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 845 del26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280400 - 01).Il tribunale ha determinato un aumento per la continuazione, relativamenteal delitto di cessione di sostanze stupefacenti, in tre mesi di reclusione e 300 € dimulta, aumento che deve essere pertanto detratto dalla pena complessiva,operandosi la riduzione per il rito direttamente sulla pena base, quale giàdeterminata dal primo giudice in sei mesi di reclusione e 1.200 € di multa, cosìper una pena finale di quattro mesi di reclusione e 800 € di multa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione e 800 euro dimulta.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Roma in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2018, revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73,comma 5, dPR 309 del 1990, così riqualificata dal Tribunale l'originariacontestazione, per avere illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzigrammi 1,17 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed avere ceduto aDalla [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamentodella sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, laviolazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione inrelazione alla invocata dichiarazione di improcedibilità, avanzata con motiviaggiunti, tempestivamente depositati con allegate produzioni documentali.Argomenta che, come emerge dall'ordine di esecuzione della ProcuraGenerale di Roma dell’8 aprile 2024 e dall'estratto della sentenza della Corte diappello di Roma del 9 novembre 2023, irrevocabile il 23 marzo 2024, il ricorrenteera già stato giudicato per la condotta di cessione di sostanza stupefacente afarne menzione senza affrontare la doglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Il motivo censura l'omessa considerazione della doglianza sottoposta algiudice d'appello cui stato domandato di pronunciarsi in merito alla violazionedell'art 649 cod. proc. pen., per essere stato imputato già giudicato per gli stessifatti con sentenza irrevocabile.Dal vero, nella sentenza impugnata, seppure in termini sintetici, la Corte dimerito non si è limitata a dare atto dei motivi aggiunti e del contenuto degli stessi,ma ha affrontato puntualmente la questione affermando che, con riferimento allacondotta di cessione, era effettivamente già intervenuta una decisione definitivadi condanna, dunque un bis in idem, che tuttavia non investiva l'imputazione nellasua integralità, restando estranea al giudicato la contestata detenzione a fini dispaccio.3. A questa premessa, insindacabile in questa sede trattandosi di unavalutazione in fatto, peraltro in alcun modo contraddetta dai documenti agli atti,posto che un banale raffronto fra l'imputazione elevata e quella oggetto dellasentenza irrevocabile evidenzia una chiara corrispondenza, sia fattuale chetemporale, con riguardo alla condotta di cessione, al medesimo acquirente nellostesso giorno ed orario, mentre il giudicato non contempla la contestatadetenzione, non ha tuttavia fatto seguito un dispositivo coerente.La sentenza impugnata infatti, nella parte dispositiva, non contiene né ladeclaratoria di non doversi procedere, limitatamente alla cessione della sostanzastupefacente, per via del pregresso giudicato, né il conseguente adeguamento deltrattamento sanzionatorio, che, essendo già stato individuato dal primo giudice ilfatto più grave nella condotta di detenzione, avrebbe dovuto essere epuratodell'aumento per la continuazione irrogato per la cessione.Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata in relazione alla condotta di cessione dellasostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], perché l’imputato è già statogiudicato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile.4. Di conseguenza, fatta applicazione del disposto dell'art. 620 lett. l) cod.proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonchédella decisione assunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale la Corte di cassazione«pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio ese può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sullabase delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciònecessari ulteriori accertamenti di fatto», ritiene il Collegio che la sentenzaimpugnata possa essere annullata senza rinvio, con riduzione della pena inflitta(Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831; Sez. 2,Sentenza n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12391del 18/01/2018, Rv. 272458 - 01. Per un'affermazione dello stesso principio inmateria di sospensione condizionale della pena si vedano Sez. 2 - , Sentenza n.17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 845 del26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280400 - 01).Il tribunale ha determinato un aumento per la continuazione, relativamenteal delitto di cessione di sostanze stupefacenti, in tre mesi di reclusione e 300 € dimulta, aumento che deve essere pertanto detratto dalla pena complessiva,operandosi la riduzione per il rito direttamente sulla pena base, quale giàdeterminata dal primo giudice in sei mesi di reclusione e 1.200 € di multa, cosìper una pena finale di quattro mesi di reclusione e 800 € di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione e 800 euro dimulta.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris