CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino – in composizione monocratica e in funzione digiudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da IbrahimHamdalla [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazionedei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza del G.i.p. del Tribunale diTorino del 20/02/2024, passata in giudicato il 14/01/2025, di condanna alla penadi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, per il reato dirapina aggravata, commesso in Torino il 10/07/2023; sentenza del G.i.p. del20/12/2023, divenuta irrevocabile il 25/09/2025, di condanna alla pena di annitre e mesi quattro di reclusione ed euro seicentoventi di multa, per il reato dirapina aggravata, posto in essere a Torino il 18/03/2023).2. Ricorre per cassazione l’interessato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Porcu, articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduce cumulativamentevizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge evizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza delvincolo della continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, le questionidedotte sono state risolte – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. IlTribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone ladiversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso unasostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò,deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]