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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33258/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11192/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore e procuratore speciale antistatario diValtere Scimia, controricorrente nel proc. iscritto al n° 777/2021 [OSCURATO:PERSONA]., definito da questa Corte con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10161; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10161/2024, depositata in data 15 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani .

Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 10161/2024, emessa da questa Corte in data 15 aprile 2024, nella parte in cui non ha disposto, nel dispositivo, nel liquidare le spese del giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la distrazione a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato antistatario , facendone richiesta nel controricorso.

Ritenuto che: ilricorso è fondato; incaso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.(che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017 e 5082 del 2024); nella specie, come detto, il difensore del contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate a [OSCURATO:PERSONA] omettendo di disporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 10161/2024, depositata il 16 aprile2024, nel senso che alla statuizione ivi contenuta, nel primo capoverso,del tenore “Condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi e, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in Euro 6.200,00 per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.”, sia aggiunto il seguente periodo: “Dispone che le spese liquidate al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] siano distratte in favore del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11192/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore e procuratore speciale antistatario diValtere Scimia, controricorrente nel proc. iscritto al n° 777/2021 [OSCURATO:PERSONA]., definito da questa Corte con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10161; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10161/2024, depositata in data 15 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 10161/2024, emessa da questa Corte in data 15 aprile 2024, nella parte in cui non ha disposto, nel dispositivo, nel liquidare le spese del giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la distrazione a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato antistatario , facendone richiesta nel controricorso. Ritenuto che: ilricorso è fondato; incaso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.(che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017 e 5082 del 2024); nella specie, come detto, il difensore del contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate a [OSCURATO:PERSONA] omettendo di disporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 10161/2024, depositata il 16 aprile2024, nel senso che alla statuizione ivi contenuta, nel primo capoverso,del tenore “Condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi e, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in Euro 6.200,00 per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.”, sia aggiunto il seguente periodo: “Dispone che le spese liquidate al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] siano distratte in favore del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. C
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