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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13425/2026

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12/2025 del Tribunale di Roma in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso dei quali ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 22 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Roma ha confermato l’ordinanza in data 18 novembre 2025 del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata nei confronti diGirolamo [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reatodi estorsione aggravata per avere il 17 maggio 2023, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al finedi procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel rappresentare l’inimicizia,con conseguenti implicite gravi ritorsioni anche di carattere fisico, da parte del clan “[OSCURATO:PERSONA]”,costretto [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di 5.000,00 euro sottratta a PasqualeCaterini in occasione di precedente estorsione.

Con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. legata all’uso del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività dell’associazionemafiosa nota come “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. per insussistenza della gravità indiziaria e per omessa motivazionesulle specifiche doglianze difensive sul punto.Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che non ricorre la gravità indiziaria neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto:a) il Tribunale ha ignorato che il contenuto del dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] non era dicarattere minaccioso o intimidatorio essendo emerso che lo stesso non voleva interessarsidella vicenda;b) detta tesi è confermata dalle conversazioni che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] haintrattenuto successivamente e dalle quali non traspare alcuna minaccia;c) non esistono elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito a tutela o per contodel [OSCURATO:PERSONA];d) non vi è traccia alcuna dei legami tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], né alcun contrastotra “i [OSCURATO:PERSONA]” ed i “[OSCURATO:PERSONA]”;e) non esiste prova che la somma oggetto della controversia sia stata recuperata dalSalvatori e restituita al [OSCURATO:PERSONA];f) un successivo incontro avvenuto il giorno 6 giugno 2023 presso l’autosalone delBaiocchi costituisce solo un elemento neutro rispetto all’indagine.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che non sussiste la menzionata circostanzaaggravante, né sotto il profilo del metodo mafioso, né sotto quello della agevolazionemafiosa, e che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive al riguardoformulate in sede di riesame.In particolare:- non sarebbe stato evocato il vincolo con organizzazioni mafiose e nonemergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano agito da mafiosi;- il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il contenuto di alcuneconversazioni intercettate;- non esistono accertamenti giudiziali comprovanti l’esistenza e l’operatività di unaorganizzazione mafiosa chiamata “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2.3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazionealla valutazione dell’attualità e della concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274cod. proc. pen.Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che non avrebbe adeguatamentespiegato il Tribunale perché in capo al [OSCURATO:PERSONA] ricorrerebbe un pericolo di reiterazione dellacondotta delittuosa anche tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della circostanza chel’unico riferimento fatto dallo stesso Tribunale ai precedenti penali dell’indagato risale al2020 e che egli, in quell’occasione, ebbe a risarcire il danno a dimostrazione di una effettivapresa di coscienza dell’accaduto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge censuredi merito.2.

Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà piùavanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto sesi traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3.

Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che il Tribunale delriesame, anche attraverso legittimi richiami all’ordinanza cautelare genetica, ha debitamente,quanto motivatamente, ricostruito la vicenda in contestazione al [OSCURATO:PERSONA] inquadrandola nellerisultanze globali delle investigazioni e ricollegandola ad altri fatti in contestazione ad altrisoggetti, così operando una valutazione complessiva della concatenazione degli episodi.Nell’ordinanza sono state, innanzitutto, doverosamente illustrate le ragionidell’azione estorsiva commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] detto “Bove” che si caratterizzaper il fatto di essere una cd.

“estorsione di ritorno” in quanto è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si erareso in precedenza protagonista di due azioni estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA] detto“Lillo”, titolare di una gioielleria, il quale si era visto costretto a consegnare agli autoridell’azione delittuosa nella prima occasione un orologio di valore e nella seconda la sommadi 5.000,00 euro.E’ poi stato evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] in occasione del compimento delle azioniestorsive aveva affermato che il denaro era stato richiesto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che,quanto all’orologio, lo stesso era risultato essere di proprietà di esponenti del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA] che di fatto aveva interessi nell’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA].Sul presupposto - ampiamente motivato nell’ordinanza impugnata in forza didocumentazione giudiziaria all’uopo richiamata – che sia il clan [OSCURATO:PERSONA] che il clan [OSCURATO:PERSONA] due gruppi malavitosi di stampo mafioso operanti sul territorio, l’agire del Salvatoriaveva, in sintesi, creato vari problemi in quanto da un lato i [OSCURATO:PERSONA] lamentavano che ilSalvatori nell’agire aveva fatto riferimento a loro e, dall’altro, i [OSCURATO:PERSONA] lamentavano l’azioneposta in essere da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] al punto da rivolgersi tramite intermediaridirettamente ad [OSCURATO:PERSONA] (in quanto “capo” del [OSCURATO:PERSONA]) per chiedere contezzadell’accaduto.L’[OSCURATO:PERSONA], vista la situazione creatasi ed all’evidente fine di dirimere i contrasti tra idue clan, da un lato prendeva le distanze dalle azioni estorsive e, dall’altro, intervenivaquindi presso il [OSCURATO:PERSONA] intimandogli di restituire i beni sottratti al [OSCURATO:PERSONA].Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di restituire il maltolto entravano in gioco AngeloSenese e l'odierno indagato (cognato del primo) i quali minacciavano il [OSCURATO:PERSONA] qualora nonavesse provveduto alle restituzioni.Il Tribunale, così come aveva fatto il G.i.p. nell’ordinanza genetica, ha poi ricostruitoin modo concatenato e logico i successivi sviluppi della vicenda che hanno portato aritenere, sulla base di conversazioni intercettate e di monitoraggio di spostamenti, chequantomeno la somma di 5.000,00 euro sia stata restituita all’originario detentore.Lo stesso Tribunale, richiamando ancora una volta doverosamente il contesto nelquale si sono svolti i fatti, ha poi evidenziato con motivazione congrua e logica come le frasiutilizzate ed il modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] e del complice consentono di ritenere sussistentela circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del “metodomafioso” (sottolineando lo stato di grave timore indotto nel [OSCURATO:PERSONA] attraverso il richiamo aiSenese che a questo punto “mostrava ossequio, riverenza e rispetto” nei confronti anche del“nome” della “famiglia”), che sotto quello del cd.

“favoreggiamento mafioso” in quanto il clanSenese aveva tutto l’interesse a non avere problemi con il clan [OSCURATO:PERSONA] al quale, comedetto, era legato il [OSCURATO:PERSONA].Osserva, al riguardo l’odierno Collegio che le valutazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata (cfr. pagg. 10-12) risultano non solo adeguatamente motivate ma rispettose deiprincipi di diritto che regolano la materia, dal che ne consegue che neppure una violazione dilegge è rilevabile nel provvedimento in esame.4.

Infine, anche con riguardo alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata risultaesente da vizi rilevabili in sede di legittimità.Deve, infatti, osservarsi che anche sotto i profili dell’attualità, della concretezza, dellaproporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamenteadempiuto all’obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari, evidenziandoscrupolosamente, da un lato, le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare in capo al Finizioil pericolo di reiterazione delle condotte delittuose (alla luce delle modalità dell’agire, delcontesto criminale di notevole spessore nell’ambito del quale risulta avere operato e deigravi precedenti penali dello stesso) e, dall’altro, le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguatal’adozione di una misura cautelare più blanda rispetto a quella della custodia in carcere.A ciò si aggiunge la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod.proc. pen. legata al fatto che l’azione posta in essere dall’imputato risulta essere stata –correttamente – qualificata come aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.E’, pertanto, del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale del riesamenell’ordinanza impugnata è una valutazione di tipo prognostico, ma nel momento in cui lastessa è stata motivata – così come in effetti è stato - in maniera congrua e logica, nessunvizio è ravvisabile.5.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.6.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/2025 del Tribunale di Roma in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso dei quali ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Roma ha confermato l’ordinanza in data 18 novembre 2025 del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata nei confronti diGirolamo [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reatodi estorsione aggravata per avere il 17 maggio 2023, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al finedi procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel rappresentare l’inimicizia,con conseguenti implicite gravi ritorsioni anche di carattere fisico, da parte del clan “[OSCURATO:PERSONA]”,costretto [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di 5.000,00 euro sottratta a PasqualeCaterini in occasione di precedente estorsione. Con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. legata all’uso del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività dell’associazionemafiosa nota come “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. per insussistenza della gravità indiziaria e per omessa motivazionesulle specifiche doglianze difensive sul punto.Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che non ricorre la gravità indiziaria neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto:a) il Tribunale ha ignorato che il contenuto del dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] non era dicarattere minaccioso o intimidatorio essendo emerso che lo stesso non voleva interessarsidella vicenda;b) detta tesi è confermata dalle conversazioni che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] haintrattenuto successivamente e dalle quali non traspare alcuna minaccia;c) non esistono elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito a tutela o per contodel [OSCURATO:PERSONA];d) non vi è traccia alcuna dei legami tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], né alcun contrastotra “i [OSCURATO:PERSONA]” ed i “[OSCURATO:PERSONA]”;e) non esiste prova che la somma oggetto della controversia sia stata recuperata dalSalvatori e restituita al [OSCURATO:PERSONA];f) un successivo incontro avvenuto il giorno 6 giugno 2023 presso l’autosalone delBaiocchi costituisce solo un elemento neutro rispetto all’indagine.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che non sussiste la menzionata circostanzaaggravante, né sotto il profilo del metodo mafioso, né sotto quello della agevolazionemafiosa, e che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive al riguardoformulate in sede di riesame.In particolare:- non sarebbe stato evocato il vincolo con organizzazioni mafiose e nonemergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano agito da mafiosi;- il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il contenuto di alcuneconversazioni intercettate;- non esistono accertamenti giudiziali comprovanti l’esistenza e l’operatività di unaorganizzazione mafiosa chiamata “clan [OSCURATO:PERSONA]”.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazionealla valutazione dell’attualità e della concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274cod. proc. pen.Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che non avrebbe adeguatamentespiegato il Tribunale perché in capo al [OSCURATO:PERSONA] ricorrerebbe un pericolo di reiterazione dellacondotta delittuosa anche tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della circostanza chel’unico riferimento fatto dallo stesso Tribunale ai precedenti penali dell’indagato risale al2020 e che egli, in quell’occasione, ebbe a risarcire il danno a dimostrazione di una effettivapresa di coscienza dell’accaduto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge censuredi merito.2. Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà piùavanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto sesi traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che il Tribunale delriesame, anche attraverso legittimi richiami all’ordinanza cautelare genetica, ha debitamente,quanto motivatamente, ricostruito la vicenda in contestazione al [OSCURATO:PERSONA] inquadrandola nellerisultanze globali delle investigazioni e ricollegandola ad altri fatti in contestazione ad altrisoggetti, così operando una valutazione complessiva della concatenazione degli episodi.Nell’ordinanza sono state, innanzitutto, doverosamente illustrate le ragionidell’azione estorsiva commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] detto “Bove” che si caratterizzaper il fatto di essere una cd. “estorsione di ritorno” in quanto è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si erareso in precedenza protagonista di due azioni estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA] detto“Lillo”, titolare di una gioielleria, il quale si era visto costretto a consegnare agli autoridell’azione delittuosa nella prima occasione un orologio di valore e nella seconda la sommadi 5.000,00 euro.E’ poi stato evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] in occasione del compimento delle azioniestorsive aveva affermato che il denaro era stato richiesto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che,quanto all’orologio, lo stesso era risultato essere di proprietà di esponenti del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA] che di fatto aveva interessi nell’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA].Sul presupposto - ampiamente motivato nell’ordinanza impugnata in forza didocumentazione giudiziaria all’uopo richiamata – che sia il clan [OSCURATO:PERSONA] che il clan [OSCURATO:PERSONA] due gruppi malavitosi di stampo mafioso operanti sul territorio, l’agire del Salvatoriaveva, in sintesi, creato vari problemi in quanto da un lato i [OSCURATO:PERSONA] lamentavano che ilSalvatori nell’agire aveva fatto riferimento a loro e, dall’altro, i [OSCURATO:PERSONA] lamentavano l’azioneposta in essere da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] al punto da rivolgersi tramite intermediaridirettamente ad [OSCURATO:PERSONA] (in quanto “capo” del [OSCURATO:PERSONA]) per chiedere contezzadell’accaduto.L’[OSCURATO:PERSONA], vista la situazione creatasi ed all’evidente fine di dirimere i contrasti tra idue clan, da un lato prendeva le distanze dalle azioni estorsive e, dall’altro, intervenivaquindi presso il [OSCURATO:PERSONA] intimandogli di restituire i beni sottratti al [OSCURATO:PERSONA].Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di restituire il maltolto entravano in gioco AngeloSenese e l'odierno indagato (cognato del primo) i quali minacciavano il [OSCURATO:PERSONA] qualora nonavesse provveduto alle restituzioni.Il Tribunale, così come aveva fatto il G.i.p. nell’ordinanza genetica, ha poi ricostruitoin modo concatenato e logico i successivi sviluppi della vicenda che hanno portato aritenere, sulla base di conversazioni intercettate e di monitoraggio di spostamenti, chequantomeno la somma di 5.000,00 euro sia stata restituita all’originario detentore.Lo stesso Tribunale, richiamando ancora una volta doverosamente il contesto nelquale si sono svolti i fatti, ha poi evidenziato con motivazione congrua e logica come le frasiutilizzate ed il modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] e del complice consentono di ritenere sussistentela circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del “metodomafioso” (sottolineando lo stato di grave timore indotto nel [OSCURATO:PERSONA] attraverso il richiamo aiSenese che a questo punto “mostrava ossequio, riverenza e rispetto” nei confronti anche del“nome” della “famiglia”), che sotto quello del cd. “favoreggiamento mafioso” in quanto il clanSenese aveva tutto l’interesse a non avere problemi con il clan [OSCURATO:PERSONA] al quale, comedetto, era legato il [OSCURATO:PERSONA].Osserva, al riguardo l’odierno Collegio che le valutazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata (cfr. pagg. 10-12) risultano non solo adeguatamente motivate ma rispettose deiprincipi di diritto che regolano la materia, dal che ne consegue che neppure una violazione dilegge è rilevabile nel provvedimento in esame.4. Infine, anche con riguardo alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata risultaesente da vizi rilevabili in sede di legittimità.Deve, infatti, osservarsi che anche sotto i profili dell’attualità, della concretezza, dellaproporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamenteadempiuto all’obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari, evidenziandoscrupolosamente, da un lato, le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare in capo al Finizioil pericolo di reiterazione delle condotte delittuose (alla luce delle modalità dell’agire, delcontesto criminale di notevole spessore nell’ambito del quale risulta avere operato e deigravi precedenti penali dello stesso) e, dall’altro, le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguatal’adozione di una misura cautelare più blanda rispetto a quella della custodia in carcere.A ciò si aggiunge la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod.proc. pen. legata al fatto che l’azione posta in essere dall’imputato risulta essere stata –correttamente – qualificata come aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.E’, pertanto, del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale del riesamenell’ordinanza impugnata è una valutazione di tipo prognostico, ma nel momento in cui lastessa è stata motivata – così come in effetti è stato - in maniera congrua e logica, nessunvizio è ravvisabile.5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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