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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21955/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22207/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5697 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 212/26/15, depositata il 12 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale del Piemonte; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di dodici motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 212/26/15, depositata il 12 febbraio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due cartelle di pagamento emesse in relazione alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dal contribuente per le annualità 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Bacino 16 resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Fissato all'udienza pubblica del 26 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, conv. in I. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Occorre premettere che parte ricorrente, in ciascuno dei dodici motivi di ricorso proposti, articola (anche) una censura di violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, sull'assunto che il giudice del gravame, in buona sostanza, aveva risolto la lite contestata con un mero rinvio alla pronuncia di prime cure, con ciò senza dar conto né degli spiegati motivi di appello né delle stesse ragioni che erano state poste a fondamento della pronuncia impugnata, ragioni, perciò, nemmeno autonomamente valutate a fronte delle censure oggetto di gravame.

Ciascuno dei motivi di ricorso, di poi, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., reca, altresì, la denuncia di «omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo.

Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 5, 7, c. 3, 12, c. 1, 59, c. 1, lett. a), deducendo, in sintesi, che controparte si era costituita, nel giudizio di primo grado, senza patrocinio di difensore, così che, - non avendo il giudice del primo grado invitato la parte alla nomina di un proprio difensore, - la Commissione tributaria regionale, per difetto di contraddittorio, avrebbe dovuto pronunciare rimettendo la causa al primo giudice. 1.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. a) e b), ed al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo il ricorrente che, - trovando applicazione, nella fattispecie, la riscossione a mezzo ruolo, secondo la previsione di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), cit., - la riscossione coattiva a mezzo ruolo avrebbe dovuto essere affidata direttamente dal Comune di Chivasso all'agente di riscossione, così che a tanto non avrebbe potuto provvedere il [OSCURATO:SOCIETA] (con conseguente affidamento indiretto da parte dell'Ente impositore).1,3 - Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che il giudice di prime cure, - rilevando che il [OSCURATO:SOCIETA], quale ente locale ai sensi della

I. regione Piemonte n. 24 del 2000, art. 11, era subentrato alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella gestione, e riscossione, del tributo, in forza di «apposite delibere», così che, in ragione del règime di pubblicità legale degli atti che ne fondavano il relativo potere, alcuna ulteriore prova era dovuta, - aveva pronunciato, in termini apparenti, operando una sostanziale inversione dell'onere della prova, e posto che esso esponente aveva contestato l'omessa prova di detto subentro. 1.4 - Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 264, c. 1, lett.

I), e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo, in sintesi, che la formazione dei ruoli (nell'anno 2010), relativamente alla TIA dovuta per le annualità 2006 e 2007, avrebbe dovuto ritenersi illegittima in ragione dell'avvenuta soppressione della TIA, ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006, cit., e risultando prorogati i regimi di prelievo in atto (solo) sino all'anno 2009 [I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 184, lett. a)]. 1.5 - Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 6, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, deducendo il ricorrente che, - in ragione della natura perentoria del termine (semestrale) previsto per l'adozione del regolamento di attuazione della Tariffa integrata ambientale (cd.

TIA2; art. 238, c. 6, cit.), - la salvaguardia dei provvedimenti attuativi del previgente règime della TIA [d.lgs. n. 152 del 2006, art. 264, c. 1, lett.

I)] poteva riguardare (solo) l'istituzione delle tariffe, non anche la relativa riscossione, così come nella fattispecie avvenuto, e, per di più, tale salvaguardia avrebbe potuto operare (solo) entro la scadenza del cennato termine semestrale, stante, per l'appunto, la sua natura perentoria. 1.6 - Col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla

I. n. 212 del 2000, art. 1, c. 1, e art. 3, c. 3, al d.l. n. 208 del 2008, art. 5, c. 2-quater, conv. in I. n. 13 del 2009, al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 6, ed al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che il d.l. n. 208 del 2008, cit., art. 5, c. 2-quater, cit., non avrebbe potuto derogare ai principi posti dalla

I. n. 212 del 2000 e, in specie, a quello di irretroattività delle disposizioni tributarie, stante la superiorità delle disposizioni poste dalla

I. n. 212/2000 che, nella gerarchia delle fonti, si pone quale «legge di rango superiore alla legge ordinaria e, come tale sempre prevalente». 1.7 - Il settimo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 12, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che, - così come disposto dall'art. 238, c. 12, cit., - la riscossione coattiva a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1993, avrebbe potuto avvenire (solo) dietro convenzione con l'Agenzia delle entrate, non anche dietro affidamento del servizio al [OSCURATO:PERSONA] 16, così come nella fattispecie avvenuto. 1.8 - L'ottavo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, c. 5, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo il ricorrente che il giudice di prime cure non si era pronunciato in ordine alla dedotta violazione dell'art. 52, c. 5, cit., con riferimento alla sottoscrizione del ruolo ed alla insussistenza di oneri aggiunti per il contribuente, quali conseguenti all'affidamento a terzi del servizio di accertamento e di riscossione del tributo.1.9 - Col nono motivo, e sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, ed al d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. b), sull'assunto, in sintesi, che, nella fattispecie, si era perfezionata la decadenza di cui all'art. 72, c. 1, cit., - disposizione, questa, applicabile alla fattispecie in ragione della assimilazione della Tia alla Tarsu e del ricorso, da parte dell'Ente, alla riscossione a mezzo ruolo, piuttosto che tramite ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), cit., - e che, ad ogni modo, l'abrogazione dell'art. 72, cit., si era perfezionata (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2007 (per effetto dell'entrata in vigore della

I. n. 296 del 2006), così che per l'anno d'imposta 2006 l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire entro l'anno successivo (31 dicembre 2007). 1.10 - Il decimo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice di prime cure avrebbe «anche potuto compensare» le spese del giudizio per «giusti motivi ... quale la novità della materia e/o per il contrasto giurisprudenziale esistente sull'argomento» e, ad ogni modo, «avrebbe anche potuto escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice» se ritenute eccessive o superflue. 1.11 - Con l'undicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91, c. 1, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di prime cure aveva omesso di distinguere, in sede di liquidazione delle spese, operata nel solo complessivo importo (di C 1.000,00), i diritti dagli onorari di avvocato. 1.12 - Il dodicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, c. 2 bis, e del d.m. n. 127 del 2004, Tabella A, parte II, nn. 12, 19, 20, assumendo il ricorrente che, ad ogni modo, le spese del primo grado del giudizio erano state illegittimamente liquidate in relazione alle disposizioni di cui al d.nn. n. 127, cit., alla cui stregua, - avuto riguardo alle voci di tariffa relative a «Studio della controversia», «redazione della comparsa di risposta» ed a «Discussione in pubblica udienza», - gli onorari avrebbero potuto ammontare ad C 355,00 e, al più, se applicati nel massimo, ad C 820,00.

2. - I motivi di ricorso che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano tutti inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, - non ricorre affatto l'omesso esame di un fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), - piuttosto delineandosi deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.

3. - È, per converso, fondato il motivo di ricorso che, articolato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la censura di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c.

2. Il giudice del gravame, difatti, - senza dar conto né delle ragioni poste a fondamento delle statuizioni rese dal giudice di prime cure né degli stessi motivi di appello proposti, - ha risolto la lite contestata sulla base di un mero rinvio alla sentenza impugnata che aveva «[smontato] in n. 16 punti motivazionali» il ricorso introduttivo del giudizio e che, perciò, expressis verbis si è dichiarato di condividere «integralmente».Come, poi, ripetutamente statuito dalla Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravarne (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez.

U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).

4. - Dalla fondatezza di detto motivo non consegue, però, ed ex se, l'accoglimento del ricorso in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza, - correzione cui, per principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non è di ostacolo il denunciato error in procedendo (v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez.

U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), - purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939).E, nella fattispecie, tutti i motivi di ricorso che involgono censure di violazione di legge, sono destituiti di fondamento, e vanno senz'altro disattesi.

5. - Il primo motivo, difatti, espone la denuncia di un (insussistente) difetto del contraddittorio nel giudizio di primo grado, difetto riferito all'applicazione di una disposizione (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, c. 1, già comma 5) che riguarda, diversamente, la sola parte privata ricorrente, non anche l'ente impositore ovvero il suo concessionario (nella fattispecie ex lege, come si dirà), e che per di più consente la stessa difesa personale nella controversia (così come nella fattispecie, che espone un valore di C 1.456,30) di valore inferiore ad C 2.582,28 (art. 12, c. 5, cit.).

Come, poi, ripetutamente rimarcato dalla Corte, - in relazione alla tassatività delle ipotesi contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, ai fini della rimessione della causa al primo giudice (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455), - l'invalidità della costituzione in giudizio dell'amministrazione, - sia pur se erroneamente rilevata dal primo giudice, - non può determinare la (ora) evocata regressione processuale siccome venendo in rilievo la violazione di disposizioni (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11, c. 2) involgenti la capacità processuale della parte costituita, laddove la fattispecie contemplata dall'art. 59, c. 1, lett. b), cit., si verifica quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori (v.

Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; Cass., 30 agosto 2006, n. 18824).

6. - In ordine all'infondatezza del secondo, del terzo, del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso occorre premettere, in via dirimente, che, ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la tariffa «è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare» (c. 9) e che è «riscossa dal soggetto che gestisce il servizio» (c. 13).

Come rimarcato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema di TIA si differenzia da quella applicabile alla Tarsu «per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU» (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238).

La Corte ha, poi, precisato che l'accertamento del tributo deve ricondursi alla attività di applicazione-gestione-riscossione della tariffa, quale attribuzione propria esercitata dal soggetto affidatario del servizio relativo alla gestione dei rifiuti, così che «mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento» (Cass., 14 luglio 2017, n. 17491 cui adde Cass., 12 gennaio 2022, n. 752).

Nella fattispecie, pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste alcuna nullità dell'affidamento in concessione che è stato operato per la gestione di detto servizio. 6.1 - Va, peraltro, soggiunto che mentre il secondo motivo di ricorso espone un inesistente d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. a) e b), - posto che il contenuto regolatorio erroneamente A 10 attribuito a dette disposizioni si rinviene, diversamente, nel d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in I. 28 febbraio 2008 n. 31, art. 36, - l'infondatezza del terzo motivo consegue (anch'essa) dai rilievi dianzi svolti, non ricorrendo alcuna inversione degli oneri probatori, né motivazione apparente, a fronte di una pronuncia che, - accertato l'affidamento del servizio in questione (in quanto fondato su disposizioni normative e conseguenti deliberazioni applicative), - ha, per l'appunto, correttamente escluso la necessità di ogni altro riscontro.

Quanto, poi, all'ottavo motivo, va rimarcato, per un verso, che la Corte ha ripetutamente escluso, ai fini della relativa validità, la necessità della sottoscrizione del ruolo (Cass., 18 maggio 2018, n. 12243; Cass., 14 novembre 2014, n. 24322) e, per il restante, che proprio le specifiche disposizioni di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cit., legittimavano l'affidamento al soggetto gestore del servizio.

7. - In relazione, ora, al quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso, va premesso che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha disposto nei seguenti termini: - «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.» (art. 238, c. 1); - «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (art. 238, c. 11); - è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» [art. 264, c. 1, lett. i)]. 7.1 - La Corte ha, quindi, rimarcato che: - il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd.

TIA 2) è stato adottato in un momento in cui non si era ancora nemmeno perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal dpr n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cc. 1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l'effetto abrogativo che l'art. 49, c. 1, d.lgs. n. 22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU; - laddove il legislatore del 2006 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle «discipline regolamentari vigenti» (sino all'emanazione di un regolamento previsto dall'art. 238, c. 6) e, con quelle, dei «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, - stante il mancato perfezionamento del regime transitorio, - e, dall'altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal d.p.r. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del 2006 [art. 264, c. 1, lett. i)]; - il d.p.r. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del d.lgs. n. 22 del 1997 e la conservazione di efficacia delle «discipline regolamentari vigenti» non poteva che comprendere (anche) regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio); - la complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all'adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in I. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd.

TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, c. 46).

E, in particolare, si è rilevato che, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati, come nella fattispecie, dalla TARSU alla TIA1, potevano continuare ad applicare il vigente règime di prelievo, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, risultando espressamente prevista l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 6 (v., ex plurimis, Cass., 23 dicembre 2019, n. 34283; Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271).

Laddove l'infondatezza del sesto motivo di ricorso si correla all'inconcludenza dell'evocazione dei principi posti dalla

I. n. 212 del 2000, atteso che la censurata disposizione (d.l. n. 208 del 2008, art. 5, c. 2-quater, cit.), - senza disporre per il passato, - ha consentito, a regolazione vigente (legislativa e regolamentare), l'istituzione della tariffa integrata ambientale (cd.

TIA2) di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, non ha inciso sulla tariffa (di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49), cd.

TIA1, che è in contestazione tra le parti.

8. - In relazione al nono motivo, - premesso che, come anticipato, è inesistente il d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. b), il cui contenuto regolatorio, così erroneamente evocato, si identifica col d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in I. 28 febbraio 2008 n. 31, art. 36, lett. b), - rileva, ad ogni modo, la Corte che la disposizione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, ha trovato specifica applicazione (solo) con riferimento alla Tarsu, integrando una «facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.» (v.

Cass., 23 maggio 2019, n. 14043; Cass., 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22248).

Detta disposizione non è stata, quindi, riproposta nella disciplina del tributo (ora) in contestazione (art. 49, cit.), disciplina, questa, della quale la stessa Corte Costituzionale, - con riferimento all'accertamento ed alla liquidazione del tributo, - ha rilevato una qual certa lacunosità, seppur suscettibile di integrazione «con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica.» (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238).

In disparte, allora, che sono rimasti inespressi gli stessi sopra ricordati presupposti di applicabilità, nel règime della TARSU, dell'art. 72, c. 1, cit., detta disposizione non può trovare applicazione nell'àmbito della disciplina delineata per il tributo di nuova istituzione (art. 49, cit.) né, del resto, lo stesso ricorrente deduce che la decadenza si sia, nella fattispecie, perfezionata, in relazione alla scadenza del triennio successivo al pagamento dell'ultima rata [d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. a)].

9. - Quanto, da ultimo, al decimo, all'undicesimo ed al dodicesimo motivo di ricorso, il d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di spese processuali, disponeva (ratione temporis) nei seguenti termini: - «La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.» (art. 15, c. 1); - «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» (art. 15, c. 2 bis).

E la disposizione codicistica richiamata dall'art. 15, c. 1, cit., a sua volta prevedeva che il giudice potesse compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, nel caso della «soccombenza reciproca» ovvero del concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». 9.1 - Il decimo motivo, allora, - ed in disparte lo stesso erroneo riferimento ai «giusti motivi», - articola una censura che prospetta in termini (del tutto) ipotetici la novità delle questioni controverse, oltreché lo stesso evocato «contrasto giurisprudenziale», e che in alcun modo individua le spese eccessive o superflue (in tesi) sostenute dalla controparte. 9.2 - Analoghe ragioni presidiano, poi, l'infondatezza dei residui motivi di ricorso, in quanto:- spettando all'ente impositore, - costituitosi in giudizio senza assístenza di difensore, così come lo stesso ricorrente ha assunto col primo motivo di ricorso, - la liquidazione delle spese processuali secondo la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori (v., ex plurimis, Cass., 3 novembre 2020, n. 24293; Cass., 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., 23 novembre 2011, n. 24675), ivi inclusi, dunque, anche i diritti di procuratore (d.m. n. 127 del 2004, Tabella B; v.

Cass., 14 dicembre 2001, n. 15858 cui adde Cass., 14 marzo 2007, n. 5957; Cass., 11 agosto 2004, n. 15546), il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento posto che, per un verso, non considera (proprio) i diritti di procuratore nella fattispecie spettanti e, per il restante, non dà alcun conto della dedotta delimitazione dell'onorario da liquidare, delimitazione assiomaticamente ristretta a tre voci di tariffa, - corrispondenti a «Studio della controversia», «redazione della comparsa di risposta» e «Discussione in pubblica udienza», - a fronte delle (pur) previste voci relative, tra le altre, a «Ricerca dei documenti», «Assistenza a ciascuna udienza di trattazione», «Memorie depositate»; - l'undicesimo motivo anch'esso non dà conto del pregiudizio (in tesi) conseguito dalla (unitaria e globale) liquidazione di diritti ed onorario di avvocato, atteso che detta modalità di liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essenzialmente rileva con riferimento all'onere di dare adeguata motivazione dell'operata eliminazione o riduzione di voci, ed allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (v., ex plurimis, Cass., 14 ottobre 2015, n. 20604; Cass., 8 agosto 2013, n. 18906; Cass., 30 marzo 2011, n. 7293; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass., 24 febbraio 2009, n. 4404).10 - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22207/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5697 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 212/26/15, depositata il 12 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale del Piemonte; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di dodici motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 212/26/15, depositata il 12 febbraio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due cartelle di pagamento emesse in relazione alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dal contribuente per le annualità 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Bacino 16 resiste con controricorso, illustrato con memoria. Fissato all'udienza pubblica del 26 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, conv. in I. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Occorre premettere che parte ricorrente, in ciascuno dei dodici motivi di ricorso proposti, articola (anche) una censura di violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, sull'assunto che il giudice del gravame, in buona sostanza, aveva risolto la lite contestata con un mero rinvio alla pronuncia di prime cure, con ciò senza dar conto né degli spiegati motivi di appello né delle stesse ragioni che erano state poste a fondamento della pronuncia impugnata, ragioni, perciò, nemmeno autonomamente valutate a fronte delle censure oggetto di gravame. Ciascuno dei motivi di ricorso, di poi, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., reca, altresì, la denuncia di «omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo. Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 5, 7, c. 3, 12, c. 1, 59, c. 1, lett. a), deducendo, in sintesi, che controparte si era costituita, nel giudizio di primo grado, senza patrocinio di difensore, così che, - non avendo il giudice del primo grado invitato la parte alla nomina di un proprio difensore, - la Commissione tributaria regionale, per difetto di contraddittorio, avrebbe dovuto pronunciare rimettendo la causa al primo giudice. 1.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. a) e b), ed al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo il ricorrente che, - trovando applicazione, nella fattispecie, la riscossione a mezzo ruolo, secondo la previsione di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), cit., - la riscossione coattiva a mezzo ruolo avrebbe dovuto essere affidata direttamente dal Comune di Chivasso all'agente di riscossione, così che a tanto non avrebbe potuto provvedere il [OSCURATO:SOCIETA] (con conseguente affidamento indiretto da parte dell'Ente impositore).1,3 - Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che il giudice di prime cure, - rilevando che il [OSCURATO:SOCIETA], quale ente locale ai sensi della I. regione Piemonte n. 24 del 2000, art. 11, era subentrato alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella gestione, e riscossione, del tributo, in forza di «apposite delibere», così che, in ragione del règime di pubblicità legale degli atti che ne fondavano il relativo potere, alcuna ulteriore prova era dovuta, - aveva pronunciato, in termini apparenti, operando una sostanziale inversione dell'onere della prova, e posto che esso esponente aveva contestato l'omessa prova di detto subentro. 1.4 - Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 264, c. 1, lett. I), e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo, in sintesi, che la formazione dei ruoli (nell'anno 2010), relativamente alla TIA dovuta per le annualità 2006 e 2007, avrebbe dovuto ritenersi illegittima in ragione dell'avvenuta soppressione della TIA, ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006, cit., e risultando prorogati i regimi di prelievo in atto (solo) sino all'anno 2009 [I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 184, lett. a)]. 1.5 - Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 6, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, deducendo il ricorrente che, - in ragione della natura perentoria del termine (semestrale) previsto per l'adozione del regolamento di attuazione della Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2; art. 238, c. 6, cit.), - la salvaguardia dei provvedimenti attuativi del previgente règime della TIA [d.lgs. n. 152 del 2006, art. 264, c. 1, lett. I)] poteva riguardare (solo) l'istituzione delle tariffe, non anche la relativa riscossione, così come nella fattispecie avvenuto, e, per di più, tale salvaguardia avrebbe potuto operare (solo) entro la scadenza del cennato termine semestrale, stante, per l'appunto, la sua natura perentoria. 1.6 - Col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla I. n. 212 del 2000, art. 1, c. 1, e art. 3, c. 3, al d.l. n. 208 del 2008, art. 5, c. 2-quater, conv. in I. n. 13 del 2009, al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 6, ed al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che il d.l. n. 208 del 2008, cit., art. 5, c. 2-quater, cit., non avrebbe potuto derogare ai principi posti dalla I. n. 212 del 2000 e, in specie, a quello di irretroattività delle disposizioni tributarie, stante la superiorità delle disposizioni poste dalla I. n. 212/2000 che, nella gerarchia delle fonti, si pone quale «legge di rango superiore alla legge ordinaria e, come tale sempre prevalente». 1.7 - Il settimo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 12, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, sull'assunto che, - così come disposto dall'art. 238, c. 12, cit., - la riscossione coattiva a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1993, avrebbe potuto avvenire (solo) dietro convenzione con l'Agenzia delle entrate, non anche dietro affidamento del servizio al [OSCURATO:PERSONA] 16, così come nella fattispecie avvenuto. 1.8 - L'ottavo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, c. 5, e del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 15, assumendo il ricorrente che il giudice di prime cure non si era pronunciato in ordine alla dedotta violazione dell'art. 52, c. 5, cit., con riferimento alla sottoscrizione del ruolo ed alla insussistenza di oneri aggiunti per il contribuente, quali conseguenti all'affidamento a terzi del servizio di accertamento e di riscossione del tributo.1.9 - Col nono motivo, e sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, ed al d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. b), sull'assunto, in sintesi, che, nella fattispecie, si era perfezionata la decadenza di cui all'art. 72, c. 1, cit., - disposizione, questa, applicabile alla fattispecie in ragione della assimilazione della Tia alla Tarsu e del ricorso, da parte dell'Ente, alla riscossione a mezzo ruolo, piuttosto che tramite ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), cit., - e che, ad ogni modo, l'abrogazione dell'art. 72, cit., si era perfezionata (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2007 (per effetto dell'entrata in vigore della I. n. 296 del 2006), così che per l'anno d'imposta 2006 l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire entro l'anno successivo (31 dicembre 2007). 1.10 - Il decimo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice di prime cure avrebbe «anche potuto compensare» le spese del giudizio per «giusti motivi ... quale la novità della materia e/o per il contrasto giurisprudenziale esistente sull'argomento» e, ad ogni modo, «avrebbe anche potuto escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice» se ritenute eccessive o superflue. 1.11 - Con l'undicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91, c. 1, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di prime cure aveva omesso di distinguere, in sede di liquidazione delle spese, operata nel solo complessivo importo (di C 1.000,00), i diritti dagli onorari di avvocato. 1.12 - Il dodicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, c. 2 bis, e del d.m. n. 127 del 2004, Tabella A, parte II, nn. 12, 19, 20, assumendo il ricorrente che, ad ogni modo, le spese del primo grado del giudizio erano state illegittimamente liquidate in relazione alle disposizioni di cui al d.nn. n. 127, cit., alla cui stregua, - avuto riguardo alle voci di tariffa relative a «Studio della controversia», «redazione della comparsa di risposta» ed a «Discussione in pubblica udienza», - gli onorari avrebbero potuto ammontare ad C 355,00 e, al più, se applicati nel massimo, ad C 820,00. 2. - I motivi di ricorso che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano tutti inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, - non ricorre affatto l'omesso esame di un fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), - piuttosto delineandosi deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa. 3. - È, per converso, fondato il motivo di ricorso che, articolato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la censura di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2. Il giudice del gravame, difatti, - senza dar conto né delle ragioni poste a fondamento delle statuizioni rese dal giudice di prime cure né degli stessi motivi di appello proposti, - ha risolto la lite contestata sulla base di un mero rinvio alla sentenza impugnata che aveva «[smontato] in n. 16 punti motivazionali» il ricorso introduttivo del giudizio e che, perciò, expressis verbis si è dichiarato di condividere «integralmente».Come, poi, ripetutamente statuito dalla Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravarne (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). 4. - Dalla fondatezza di detto motivo non consegue, però, ed ex se, l'accoglimento del ricorso in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza, - correzione cui, per principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non è di ostacolo il denunciato error in procedendo (v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), - purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939).E, nella fattispecie, tutti i motivi di ricorso che involgono censure di violazione di legge, sono destituiti di fondamento, e vanno senz'altro disattesi. 5. - Il primo motivo, difatti, espone la denuncia di un (insussistente) difetto del contraddittorio nel giudizio di primo grado, difetto riferito all'applicazione di una disposizione (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, c. 1, già comma 5) che riguarda, diversamente, la sola parte privata ricorrente, non anche l'ente impositore ovvero il suo concessionario (nella fattispecie ex lege, come si dirà), e che per di più consente la stessa difesa personale nella controversia (così come nella fattispecie, che espone un valore di C 1.456,30) di valore inferiore ad C 2.582,28 (art. 12, c. 5, cit.). Come, poi, ripetutamente rimarcato dalla Corte, - in relazione alla tassatività delle ipotesi contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, ai fini della rimessione della causa al primo giudice (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455), - l'invalidità della costituzione in giudizio dell'amministrazione, - sia pur se erroneamente rilevata dal primo giudice, - non può determinare la (ora) evocata regressione processuale siccome venendo in rilievo la violazione di disposizioni (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11, c. 2) involgenti la capacità processuale della parte costituita, laddove la fattispecie contemplata dall'art. 59, c. 1, lett. b), cit., si verifica quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori (v. Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; Cass., 30 agosto 2006, n. 18824). 6. - In ordine all'infondatezza del secondo, del terzo, del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso occorre premettere, in via dirimente, che, ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la tariffa «è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare» (c. 9) e che è «riscossa dal soggetto che gestisce il servizio» (c. 13). Come rimarcato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema di TIA si differenzia da quella applicabile alla Tarsu «per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU» (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238). La Corte ha, poi, precisato che l'accertamento del tributo deve ricondursi alla attività di applicazione-gestione-riscossione della tariffa, quale attribuzione propria esercitata dal soggetto affidatario del servizio relativo alla gestione dei rifiuti, così che «mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento» (Cass., 14 luglio 2017, n. 17491 cui adde Cass., 12 gennaio 2022, n. 752). Nella fattispecie, pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste alcuna nullità dell'affidamento in concessione che è stato operato per la gestione di detto servizio. 6.1 - Va, peraltro, soggiunto che mentre il secondo motivo di ricorso espone un inesistente d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. a) e b), - posto che il contenuto regolatorio erroneamente A 10 attribuito a dette disposizioni si rinviene, diversamente, nel d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in I. 28 febbraio 2008 n. 31, art. 36, - l'infondatezza del terzo motivo consegue (anch'essa) dai rilievi dianzi svolti, non ricorrendo alcuna inversione degli oneri probatori, né motivazione apparente, a fronte di una pronuncia che, - accertato l'affidamento del servizio in questione (in quanto fondato su disposizioni normative e conseguenti deliberazioni applicative), - ha, per l'appunto, correttamente escluso la necessità di ogni altro riscontro. Quanto, poi, all'ottavo motivo, va rimarcato, per un verso, che la Corte ha ripetutamente escluso, ai fini della relativa validità, la necessità della sottoscrizione del ruolo (Cass., 18 maggio 2018, n. 12243; Cass., 14 novembre 2014, n. 24322) e, per il restante, che proprio le specifiche disposizioni di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cit., legittimavano l'affidamento al soggetto gestore del servizio. 7. - In relazione, ora, al quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso, va premesso che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha disposto nei seguenti termini: - «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.» (art. 238, c. 1); - «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (art. 238, c. 11); - è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» [art. 264, c. 1, lett. i)]. 7.1 - La Corte ha, quindi, rimarcato che: - il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato in un momento in cui non si era ancora nemmeno perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal dpr n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cc. 1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l'effetto abrogativo che l'art. 49, c. 1, d.lgs. n. 22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU; - laddove il legislatore del 2006 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle «discipline regolamentari vigenti» (sino all'emanazione di un regolamento previsto dall'art. 238, c. 6) e, con quelle, dei «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, - stante il mancato perfezionamento del regime transitorio, - e, dall'altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal d.p.r. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del 2006 [art. 264, c. 1, lett. i)]; - il d.p.r. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del d.lgs. n. 22 del 1997 e la conservazione di efficacia delle «discipline regolamentari vigenti» non poteva che comprendere (anche) regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio); - la complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all'adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in I. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, c. 46). E, in particolare, si è rilevato che, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati, come nella fattispecie, dalla TARSU alla TIA1, potevano continuare ad applicare il vigente règime di prelievo, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, risultando espressamente prevista l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 6 (v., ex plurimis, Cass., 23 dicembre 2019, n. 34283; Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271). Laddove l'infondatezza del sesto motivo di ricorso si correla all'inconcludenza dell'evocazione dei principi posti dalla I. n. 212 del 2000, atteso che la censurata disposizione (d.l. n. 208 del 2008, art. 5, c. 2-quater, cit.), - senza disporre per il passato, - ha consentito, a regolazione vigente (legislativa e regolamentare), l'istituzione della tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, non ha inciso sulla tariffa (di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49), cd. TIA1, che è in contestazione tra le parti. 8. - In relazione al nono motivo, - premesso che, come anticipato, è inesistente il d.l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 36, c. 2, lett. b), il cui contenuto regolatorio, così erroneamente evocato, si identifica col d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in I. 28 febbraio 2008 n. 31, art. 36, lett. b), - rileva, ad ogni modo, la Corte che la disposizione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, ha trovato specifica applicazione (solo) con riferimento alla Tarsu, integrando una «facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.» (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14043; Cass., 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22248). Detta disposizione non è stata, quindi, riproposta nella disciplina del tributo (ora) in contestazione (art. 49, cit.), disciplina, questa, della quale la stessa Corte Costituzionale, - con riferimento all'accertamento ed alla liquidazione del tributo, - ha rilevato una qual certa lacunosità, seppur suscettibile di integrazione «con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica.» (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238). In disparte, allora, che sono rimasti inespressi gli stessi sopra ricordati presupposti di applicabilità, nel règime della TARSU, dell'art. 72, c. 1, cit., detta disposizione non può trovare applicazione nell'àmbito della disciplina delineata per il tributo di nuova istituzione (art. 49, cit.) né, del resto, lo stesso ricorrente deduce che la decadenza si sia, nella fattispecie, perfezionata, in relazione alla scadenza del triennio successivo al pagamento dell'ultima rata [d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. a)]. 9. - Quanto, da ultimo, al decimo, all'undicesimo ed al dodicesimo motivo di ricorso, il d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di spese processuali, disponeva (ratione temporis) nei seguenti termini: - «La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.» (art. 15, c. 1); - «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» (art. 15, c. 2 bis). E la disposizione codicistica richiamata dall'art. 15, c. 1, cit., a sua volta prevedeva che il giudice potesse compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, nel caso della «soccombenza reciproca» ovvero del concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». 9.1 - Il decimo motivo, allora, - ed in disparte lo stesso erroneo riferimento ai «giusti motivi», - articola una censura che prospetta in termini (del tutto) ipotetici la novità delle questioni controverse, oltreché lo stesso evocato «contrasto giurisprudenziale», e che in alcun modo individua le spese eccessive o superflue (in tesi) sostenute dalla controparte. 9.2 - Analoghe ragioni presidiano, poi, l'infondatezza dei residui motivi di ricorso, in quanto:- spettando all'ente impositore, - costituitosi in giudizio senza assístenza di difensore, così come lo stesso ricorrente ha assunto col primo motivo di ricorso, - la liquidazione delle spese processuali secondo la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori (v., ex plurimis, Cass., 3 novembre 2020, n. 24293; Cass., 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., 23 novembre 2011, n. 24675), ivi inclusi, dunque, anche i diritti di procuratore (d.m. n. 127 del 2004, Tabella B; v. Cass., 14 dicembre 2001, n. 15858 cui adde Cass., 14 marzo 2007, n. 5957; Cass., 11 agosto 2004, n. 15546), il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento posto che, per un verso, non considera (proprio) i diritti di procuratore nella fattispecie spettanti e, per il restante, non dà alcun conto della dedotta delimitazione dell'onorario da liquidare, delimitazione assiomaticamente ristretta a tre voci di tariffa, - corrispondenti a «Studio della controversia», «redazione della comparsa di risposta» e «Discussione in pubblica udienza», - a fronte delle (pur) previste voci relative, tra le altre, a «Ricerca dei documenti», «Assistenza a ciascuna udienza di trattazione», «Memorie depositate»; - l'undicesimo motivo anch'esso non dà conto del pregiudizio (in tesi) conseguito dalla (unitaria e globale) liquidazione di diritti ed onorario di avvocato, atteso che detta modalità di liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essenzialmente rileva con riferimento all'onere di dare adeguata motivazione dell'operata eliminazione o riduzione di voci, ed allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (v., ex plurimis, Cass., 14 ottobre 2015, n. 20604; Cass., 8 agosto 2013, n. 18906; Cass., 30 marzo 2011, n. 7293; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass., 24 febbraio 2009, n. 4404).10 - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
Sentenza Cassazione n. 21955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris