CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 19976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 26/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guerriero, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro - in parzialeaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod.proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del21/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelaredella custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – disponeva a caricodi quest’ultimo la misura degli arresti domiciliari corredata dal presidio delbraccialetto elettronico con riferimento ai reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod.pen.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen e la manifestaillogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza di concrete ed attualiesigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha fondato il pericolo di reiterazione sulla gravitàindiziaria dei fatti contestati, su meri precedenti giudiziari e su pregresse condanneper reati di natura diversa da quelli per i quali si procede.Ha omesso di considerare che la misura applicata non è comunque idonea atutelare esigenze specialpreventive avuto riguardo proprio alla natura degli illeciticontestati che - si legge testualmente nel ricorso - “presuppongono laconsumazione immediata degli effetti”.La motivazione dell’ordinanza impugnata è anche illogica laddove ha impostola prescrizione del braccialetto elettronico in ragione di precedenti condanne perevasione che sono risalenti nel tempo.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen e la mancanza dimotivazione in punto di adeguatezza della misura applicata.Il Tribunale del riesame, nell’individuare la cautela da disporre, avrebbedovuto argomentare in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari dasoddisfare nel caso concreto, anche valutando misure non detentive quali l’obbligodi dimora accompagnato dalla presentazione periodica alla polizia giudiziariaspecie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Il primo motivo di doglianza è del tutto generico in quanto privo di confrontocon la compiuta e non manifestamente illogica motivazione dell’ordinanzaimpugnata in punto di attuale e concreto pericolo di recidiva.Va ricordato che l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sussistea prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità diricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficienteformulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo,Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566;Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).Ebbene, il Collegio della cautela - ben lungi dal fondare il ravvisato pericolo direcidiva sulla gravità indiziaria dei reati contestati in via provvisoria, su meriprecedenti giudiziari e su pregressi illeciti aspecifici rispetto a quelli contestati,come si sostiene nel ricorso - ha ravvisato l’esigenza specialpreventiva in capoall’indagato poiché attinto da plurime condanne definitive per delitti della stessaspecie ed indole di quelli per cui si procede commessi sin da quando era minorennee per oltre un ventennio senza sostanziale continuità e sino ad epoca recente(furto, ricettazione, estorsione e rapina) e, dunque, stabilmente dedito allacommissione di reati predatori; ha inoltre evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], sottopostoalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva riportato anchequattro condanne per violazione dei relativi obblighi ed ulteriori cinque per il delittodi evasione, così mostrando sistematica indifferenza agli obblighi impostidall’autorità.Il Tribunale ha pertanto operato una valutazione di pericolosità sociale, in viaperfettamente logica, desunta dalla personalità dell’indagato, in aderenza aiparametri indicati dall’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.3. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso in quanto anch’esso privodi confronto con la compiuta motivazione dell’ordinanza impugnata in punto diadeguatezza della applicata misura domiciliare.Il Tribunale del riesame, conformemente ai principi normativi enunciatinell’art. 275 cod. proc. pen., ha correttamente operato la scelta della cautelarapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel casoconcreto, anche valutando misure non detentive e ha individuato come idoneaquella custodiale di natura domiciliare con il presidio del braccialetto elettronico,ritenuta proporzionata, ponendo l’accento sulla necessità di una significativalimitazione alla libertà di movimento e di uno stringente controllo dell’indagato inragione delle dimostrata incapacità di autocustodia, concretamente desumibiledalle plurime condanne per evasione e per violazioni degli obblighi dellasorveglianza speciale.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative alpresente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini