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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 01435/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso affidato ad un motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania in veste di giudice monocratico n. 971 del 2023, con la quale lo stesso Scuderi è stato dichiarato colpevole dei reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n.7 c.p. in relazione all'appropriazione di pedane smontate da un ponteggio allestito su immobile in pubblica via, ed è stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, alla pena base di anni 2 di reclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta per rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa. 2.In applicazione dell'art. 545 bis c.p.p., la sentenza è stata integrata, in accoglimento della richiesta dell'interessato, tra l'altro, con la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità (art. 53 e ss legge n. 689 del 1981) nella misura di anni 2.

3. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 545 bis cod. proc pen. e 53 ss. legge n. 689 del 1981, posto che la durata del lavoro di pubblica utilità non avrebbe potuto superare la durata della pena detentiva inflitta di anni uno e mesi quattro, mentre il Tribunale, senza alcuna motivazione, aveva sostituito la pena inflitta con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità per anni due

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo Vaccoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre ad euro 800 di multa, con la sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di anni 1 e mesi

4. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato.

Il riformato art. 57

I. n. 689 del 1981, così sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, precisa che la durata di semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive corrisponde a quella della pena detentiva sostituita (calcolata in anni, mesi e giorni e che deve essere specificata in sentenza) e che la durata del lavoro di pubblica utilità è pari a quella della pena detentiva sostituita (e deve essere, determinata sulla base dei criteri indicati nella disposizione successiva); avuto riguardo ai criteri di ragguagiio,. le predette pene sostitutive sono parificate nella loro corrispondenza alla pena detentiva.

Si stabilisce, infatti, che - ad ogni effetto giuridico - !e tre pene sostitutive (non pecuniarie) si considerino come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita e che un giorno di pena detentiva equivalga a un giorno di semilibertà, di detenzione domiciliare o di lavoro di pubblica utilità sostitutivi; viceversa, la pena pecuniaria continua ad essere sempre considerata come tale, anche se applicata in sostituzione di pena detentiva.

2. Ricorrono dunque le condizioni, ai sensi dell'art. 620 lettera I) per l'annullamento senza rinvio in ordine alla sola rideterminazione della pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre ad euro 800 di multa, con la sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva dei lavoro di pubblica utilità di anni I e mesi

4. P.Q.M. — Annulla senza rinvio la sentenza impugnatati nitt17al-l 'trattamento sanzionatorio che ridetermina nella pena sostitutiva di anni 1 e mesi 4 del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso affidato ad un motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania in veste di giudice monocratico n. 971 del 2023, con la quale lo stesso Scuderi è stato dichiarato colpevole dei reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n.7 c.p. in relazione all'appropriazione di pedane smontate da un ponteggio allestito su immobile in pubblica via, ed è stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, alla pena base di anni 2 di reclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta per rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa. 2.In applicazione dell'art. 545 bis c.p.p., la sentenza è stata integrata, in accoglimento della richiesta dell'interessato, tra l'altro, con la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità (art. 53 e ss legge n. 689 del 1981) nella misura di anni 2. 3. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 545 bis cod. proc pen. e 53 ss. legge n. 689 del 1981, posto che la durata del lavoro di pubblica utilità non avrebbe potuto superare la durata della pena detentiva inflitta di anni uno e mesi quattro, mentre il Tribunale, senza alcuna motivazione, aveva sostituito la pena inflitta con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità per anni due 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo Vaccoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre ad euro 800 di multa, con la sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di anni 1 e mesi 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. Il riformato art. 57 I. n. 689 del 1981, così sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, precisa che la durata di semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive corrisponde a quella della pena detentiva sostituita (calcolata in anni, mesi e giorni e che deve essere specificata in sentenza) e che la durata del lavoro di pubblica utilità è pari a quella della pena detentiva sostituita (e deve essere, determinata sulla base dei criteri indicati nella disposizione successiva); avuto riguardo ai criteri di ragguagiio,. le predette pene sostitutive sono parificate nella loro corrispondenza alla pena detentiva. Si stabilisce, infatti, che - ad ogni effetto giuridico - !e tre pene sostitutive (non pecuniarie) si considerino come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita e che un giorno di pena detentiva equivalga a un giorno di semilibertà, di detenzione domiciliare o di lavoro di pubblica utilità sostitutivi; viceversa, la pena pecuniaria continua ad essere sempre considerata come tale, anche se applicata in sostituzione di pena detentiva. 2. Ricorrono dunque le condizioni, ai sensi dell'art. 620 lettera I) per l'annullamento senza rinvio in ordine alla sola rideterminazione della pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre ad euro 800 di multa, con la sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva dei lavoro di pubblica utilità di anni I e mesi 4. P.Q.M. — Annulla senza rinvio la sentenza impugnatati nitt17al-l 'trattamento sanzionatorio che ridetermina nella pena sostitutiva di anni 1 e mesi 4 del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 I