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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09863/2026

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na della Sig.ra JennyAmico, dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.1316/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con separati ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia,l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., impugnava l’avviso di accertamento n.T6302ZA01649/2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestatomaggiore IVA per l’anno 2009, e l’atto di irrogazione di sanzioni relativoad IRES per il medesimo anno.

Le contestazioni riguardavano operazioniritenute oggettivamente inesistenti ed in particolare l’attivitàintermediazione della società nella vendita di rottami ferrosi tra laBrancom S.r.l. (che aveva emesso le fatture nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nei confronti della quale la societàimmobiliare aveva emesso le fatture attive).La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.Proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando la sentenza n.927/2017 con la quale il Tribunale penale di Pordenone aveva assolto lalegale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], dai reati di cui agli artt.2 e 8 d.lgs. 74/2000 con la formula “perché il fatto non sussiste”.L’Amministrazione resisteva all’impugnazione.Con sentenza n. 1316/2019, la CTR del Veneto rigettava l’appello,ritenendo che fossero dimostrate le contestazioni relative all’oggettivainesistenza delle operazioni e che la sentenza penale di assoluzione nonavesse effetti vincolanti nel giudizio tributario.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso sono stati denunciati il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. - per violazione e falsa applicazione degli artt.39 d.P.R. 600/1972, 53 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. - nonché il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 36 comma 2 n. 4Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c., “per motivazione apparente, apodittica,perplessa, obiettivamente incomprensibile, ellittica, apparente etautologica, quanto alla ritenuta sussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza delle presunzioni semplici raccolte dall’Ufficiocome supportanti adeguatamente gli atti impositivi impugnati in relazionealla ritenuta inesistenza delle operazioni”.

La ricorrente lamenta che laCTR avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi in materia di oneredella prova con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti; infatti- anche a voler ammettere che avesse valutato gli elementi presuntiviposti a fondamento degli atti impositivi prima singolarmente e poi nel lorocomplesso – avrebbe comunque omesso l’indicazione delle ragioni per lequali li ha ritenuti gravi, precisi e concordanti e non ha dato ingresso, difatto, alla prova contraria fornita dalla contribuente, omettendo ognivalutazione al riguardo e limitandosi ad affermare che la sentenza penaledi assoluzione non ha effetti vincolanti.

La ricorrente osserva, inparticolare, che, oltre al contenuto della predetta sentenza penale,peraltro definitiva, che non è stato considerato, la CTR non aveva neppurepreso in considerazione tutti gli altri elementi sostanziali dalla stessaforniti (corrispondenza tra le fatture in atti e quelle emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale era statasuccessivamente ceduta la merce; la richiesta di pagamento da parte delcuratore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle fattureoggetto della controversia; le dichiarazioni rese dagli autotrasportatori allaGuardia di Finanza e la relativa documentazione; le dichiarazioni dei testinel processo penale).Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti individuato dalla società nell’insiemedegli elementi indicati in relazione al motivo precedente.Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15, comma 2°, d.lgs.546/1992, 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 4)c.p.c. per omessa o apparente motivazione in ordine alla determinazionedelle spese del giudizio di primo grado (questione che già aveva costituitooggetto di impugnazione innanzi alla CTR).Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360comma 1° n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15 comma 2° d.lgs.546/1992, 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 4)c.p.c. per omessa o apparente motivazione in ordine alla determinazionedelle spese del giudizio di secondo grado.Come emerge dall’esame dei motivi, appare determinante, per ladecisione della controversia, l’interpretazione dell’art. 21 bis d.lgs.74/2000, introdotto con d.lgs. 87/2024, atteso che la ricorrente hadimostrato la definitività della sentenza penale di assoluzione.Tuttavia, risulta pregiudiziale, a tal fine, la decisione delle Sezioni Unite,investite di diverse questioni interpretative di fondamentale importanza inordine agli effetti della norma, che avevano disposto rinvio a nuovo ruolo(cfr. ordinanza n. 31961/2025) in attesa della decisione, ora intervenuta,della Consulta in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevatedalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, conordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributaria diRoma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838.In attesa della nuova statuizione delle Sezioni Unite, pertanto, occorredisporre il rinvio della trattazione del ricorso.

P.Q.Mrinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na della Sig.ra JennyAmico, dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.1316/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con separati ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia,l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., impugnava l’avviso di accertamento n.T6302ZA01649/2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestatomaggiore IVA per l’anno 2009, e l’atto di irrogazione di sanzioni relativoad IRES per il medesimo anno. Le contestazioni riguardavano operazioniritenute oggettivamente inesistenti ed in particolare l’attivitàintermediazione della società nella vendita di rottami ferrosi tra laBrancom S.r.l. (che aveva emesso le fatture nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nei confronti della quale la societàimmobiliare aveva emesso le fatture attive).La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.Proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando la sentenza n.927/2017 con la quale il Tribunale penale di Pordenone aveva assolto lalegale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], dai reati di cui agli artt.2 e 8 d.lgs. 74/2000 con la formula “perché il fatto non sussiste”.L’Amministrazione resisteva all’impugnazione.Con sentenza n. 1316/2019, la CTR del Veneto rigettava l’appello,ritenendo che fossero dimostrate le contestazioni relative all’oggettivainesistenza delle operazioni e che la sentenza penale di assoluzione nonavesse effetti vincolanti nel giudizio tributario.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso sono stati denunciati il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. - per violazione e falsa applicazione degli artt.39 d.P.R. 600/1972, 53 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. - nonché il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 36 comma 2 n. 4Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c., “per motivazione apparente, apodittica,perplessa, obiettivamente incomprensibile, ellittica, apparente etautologica, quanto alla ritenuta sussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza delle presunzioni semplici raccolte dall’Ufficiocome supportanti adeguatamente gli atti impositivi impugnati in relazionealla ritenuta inesistenza delle operazioni”. La ricorrente lamenta che laCTR avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi in materia di oneredella prova con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti; infatti- anche a voler ammettere che avesse valutato gli elementi presuntiviposti a fondamento degli atti impositivi prima singolarmente e poi nel lorocomplesso – avrebbe comunque omesso l’indicazione delle ragioni per lequali li ha ritenuti gravi, precisi e concordanti e non ha dato ingresso, difatto, alla prova contraria fornita dalla contribuente, omettendo ognivalutazione al riguardo e limitandosi ad affermare che la sentenza penaledi assoluzione non ha effetti vincolanti. La ricorrente osserva, inparticolare, che, oltre al contenuto della predetta sentenza penale,peraltro definitiva, che non è stato considerato, la CTR non aveva neppurepreso in considerazione tutti gli altri elementi sostanziali dalla stessaforniti (corrispondenza tra le fatture in atti e quelle emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale era statasuccessivamente ceduta la merce; la richiesta di pagamento da parte delcuratore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle fattureoggetto della controversia; le dichiarazioni rese dagli autotrasportatori allaGuardia di Finanza e la relativa documentazione; le dichiarazioni dei testinel processo penale).Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti individuato dalla società nell’insiemedegli elementi indicati in relazione al motivo precedente.Numero registro generale 24187/2020Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 9863/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15, comma 2°, d.lgs.546/1992, 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 4)c.p.c. per omessa o apparente motivazione in ordine alla determinazionedelle spese del giudizio di primo grado (questione che già aveva costituitooggetto di impugnazione innanzi alla CTR).Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360comma 1° n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15 comma 2° d.lgs.546/1992, 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 4)c.p.c. per omessa o apparente motivazione in ordine alla determinazionedelle spese del giudizio di secondo grado.Come emerge dall’esame dei motivi, appare determinante, per ladecisione della controversia, l’interpretazione dell’art. 21 bis d.lgs.74/2000, introdotto con d.lgs. 87/2024, atteso che la ricorrente hadimostrato la definitività della sentenza penale di assoluzione.Tuttavia, risulta pregiudiziale, a tal fine, la decisione delle Sezioni Unite,investite di diverse questioni interpretative di fondamentale importanza inordine agli effetti della norma, che avevano disposto rinvio a nuovo ruolo(cfr. ordinanza n. 31961/2025) in attesa della decisione, ora intervenuta,della Consulta in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevatedalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, conordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributaria diRoma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838.In attesa della nuova statuizione delle Sezioni Unite, pertanto, occorredisporre il rinvio della trattazione del ricorso. P.Q.Mrinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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