CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 28645/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29724-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale depositata il 23.9.2024 in una con l’atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Napoli , depositat o in data 14.10.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con la sentenza n. 32395 del 2019, accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ritenendo che il credito di euro 10.530,32 da lui insinuato in via privilegiata, derivante dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società poi fallita e preteso a titolo di TFR,ROL, ferie e festività non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità dell’anno 2010, non risultasse provato. 2. Nella sentenza rescindente il collegio affermò che: “E' pur vero che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass n. 22751 del 03/12/2004), ragionamento analogo vale per i ROL e per i permessi non goduti. Tuttavia, nel caso di specie, come si evince dal contenuto delle buste paga prodotte dal lavoratore (che il ricorrente ha avuto cura di trascrivere nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) - nelle quali accanto alla voce ratei di ferie, ROL, permessi per ex festività (soppresse ma riconosciute in busta paga) compare la dicitura "maturato", "goduto" e "residuo" - risulta per ciascuna di tali voci che le ore "maturate" dal ricorrente spesso coincidono con quelle "residue", con la conseguenza che emerge documentalmente che il lavoratore, nel periodo cui si riferisce la propria pretesa, non ha "goduto" integralmente delle ferie, dei ROL e permessi per ex festività maturati. Orbene, come questa Corte ha già più volte statuito, in sede di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall'art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass.n. 17413/2015; recentemente Cass. n. 18169 del 05/07/2019), ferma restando la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Erroneamente quindi il giudice di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore (ritenendo necessari altri mezzi di prova), non risultando, peraltro, alla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza”. 3. I l giudizio è stato ritualmente riassunto da Cattaneo dinanzi al Tribunale di Napoliche, decidendo quale giudice del rinvio, con decreto del 14.10.2020, ha nuovamente respinto l’opposizione, rilevando che “le buste paga non risultano sottoscritte e manca il libro unico del lavoro da cui rilevare le corrispondenze richieste nel pronunciamento della Suprema Corte”; “nessun elemento di prova è stato addotto a fondamento del fatto costitutivo della pretesa…” 4.Il decretoè stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato adue motivi . [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 39 d.l. 112 del 2008, 1, 2 e 5 l. 1953 e art. 384, secondo comma, c.p.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe illegittimamente preteso la produzione in giudizio dei prospetti paga firmati, timbrati o siglati, così come disciplinati dall’art. 1 della l. n. 4 del 1 gennaio 1953, ignorando completamente che, ai sensi dell’art. 39, 5 comma, d.l. n. 11272008, convertito in legge 133/2008, “con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4”. 2. Il secondo mezzo è declinato, invece, come “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 secondo comma c.p.c.”. 2.1 Le censure sono manifestamente fondate. La sentenza rescindente aveva infatti dato atto che non erano state in alcun modo contestate da parte del Fallimento “… le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza”: il profilo concernente l’ an della pretesa creditoria risultava dunque definitivamente accertato, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio, avente le caratteristiche di“giudizio chiuso”, il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad ammettere il credito nella misura indicata dall’opponente (o in quella, eventualmente diversa, risultante dalla documentazione da questi prodotta), senza poter rimettere in discussione la valenza probatoria delle buste paga e, addirittura, la sussistenza stessa del rapporto di lavoro, non contestate dalcuratore nel primo giudizio e dunque non più contestabili in sede rescissoria. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che, nel procedere a un nuovo giudizio,avrà cura di liquidare a carico del Fallimento anche le spese di quello, duplice, di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribuna