CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 40230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 48-10350/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo il 10 febbraio 2021, esclusa la recidiva riduceva la sanzione inflitta in primo grado per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di motivazione sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui il MAROCCO ha già peraltro fruito]. Considerato, pure, che l'applicazione delle circostanze attenuanti richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); Rilevato, quindi, che il predetto motivo è manifestamente inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e, peraltro, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,