CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 24278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Santolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi nonché e la memoria difensiva datata 04/04/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Santolo propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 8 novembre 2019, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Messina in data 16 ottobre 2018 con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al capo di imputazione, parzialmente riformando la stessa decisione quanto alla posizione i, del [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come primo motivo di impugnazione, lamenta, ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42, 43 e 648 bis cod. pen., 27 Cost. e 6 CEDU in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio; la difesa afferma che la condotta del ricorrente non è in alcuno modo sintomatica di una consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro indicato nel capo di imputazione e che la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria al comportamento silente dell'imputato in violazione del diritto al silenzio tutelato dal diritto interno e comunitario. 3. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Santolo ha ad oggetto, ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 42, 43 e 648 bis cod. pen., 125, 546, 597, 598 e 533 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU in relazione alla ritenuta inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato in ordine alla causa lecita sottesa alla ricezione del denaro; la Corte territoriale, omettendo di prendere in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello, ha affermato in modo apodittico l'inattendibilità di quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base di elementi evanescentiiquali l'entità della somma di denaro trasferita e la scarsa plausibilità dell'ipotesi di una emissione in bianco degli assegni da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'assoluta mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 648 bis cod. pen., 125, 546, 597 e 598 cod. proc. pen. in relazione alla provenienza delle somme riciclate quali provento dei reati tributari posti in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale nulla ha motivato sulla reale possibilità di considerare i reati tributari posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] come presupposto del reato di riciclaggio. 5. I Difensori del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno prodotto memoria difensiva con la quale insistono nei motivi di ricorso facendo esplicito riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di diritto al silenzio dell'imputato, diritto violato dalla sentenza oggetto di impugnazione. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come primo motivo di impugnazione, lamenta l'eccessività della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Messina in data 17 ottobre 2014.7. Il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esser accolto in quanto fondato. 2. La difesa del ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, attacca la motivazione della sentenza di appello lamentando la carenza dell'apparato motivazionale in punto di dimostrazione dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati la condotta del delitto di riciclaggio. Il provvedimento impugnato, limitandosi a evidenziare la sospetta disponibilità delle somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al collegamento tra le somme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] ed i reati fiscali contestati al [OSCURATO:PERSONA], indicati quali reati presupposto della condotta di riciclaggio. I giudici di merito si sono limitati ad affermare la sussistenza del reato di riciclaggio «in mancanza di prova di una causa lecita alternativa che giustificasse la dazione del denaro» ed in considerazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di acquisizione dell'ingente somma indicata al capo di imputazione. Si tratta di indicazioni che riguardano esclusivamente la strategia difensiva dell'imputato e che, tuttavia, non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita gestione del denaro in questione. La motivazione del provvedimento non fornisce, pertanto, elementi sufficienti per affermare il necessario collegamento tra l'ipotizzato reato presupposto e la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nonché a dimostrare la provenienza delittuosa della somma trasferita da quest'ultimo sui conti correnti a lui riconducibili e la necessaria consapevolezza da parte dell'imputato di tale provenienza. Risulta insufficiente l'affermazione che il denaro transitato nei conti del ricorrente dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, in ragione della mancata giustificazione di tale trasferimento di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di pregressi rapporti commerciali tra i due co- imputati; tale affermazione appare apodittica potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro da parte del ricorrente; non è stata, pertanto, individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata). La carenza motivazionale indicata (che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure riguardanti i profili relativi all'elemento soggettivo del contestato reato) impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio, affinché la Corte territoriale provveda ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla provenienza delle somme trasferite dal SIMONETTIídettagliatamente indicate nel capo di imputazione, ed all'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze - come quelle esposte dal ricorrente - relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01). Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santolo con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i