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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07507/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 161-31395/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di . [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i vizi motivazionali dedotti sono smentiti con ampiezza di argomentazioni, sostenute da corrett argomenti giuridici e connotate da lineare e coerente logicità; che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fogliett:a, Rv. 273678), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.1A.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 161-31395/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di . [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i vizi motivazionali dedotti sono smentiti con ampiezza di argomentazioni, sostenute da corrett argomenti giuridici e connotate da lineare e coerente logicità; che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fogliett:a, Rv. 273678), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.1A. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris