CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione al decreto penale di condanna del 13/07/2021 emesso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 163 Tulps. 1.1.Con unico motivo deduce la tempestività dell'opposizione in quanto trasmessa alla cancelleria del tribunale con PEC del 01/04/2021. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con decreto penale del 13/07/2018, notificato il 20/03/2021, il ricorrente è stato condannato alla pena di 1.500,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 163 Tulps; 3.2.con PEC, trasmessa il 01/04/2021 all'indirizzo di posta certificata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] : Lrial_e_r - giAi5.Uzias_ell_1- .i», il difensore del Giacco aveva proposto opposizione chiedendo, ai sensi dell'art. 461, cod. proc. pen., il giudizio immediato; 3.3.con l'ordinanza impugnata il Giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione «in quanto depositata in data 5/5/21 a fronte di notifiche del decreto penale eseguite, al più tardi, in data 20/3/21»; 3.4.ai sensi dell'art. 24, commi 4, 6-ter e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, dal 28/10/2020 al 31/12/2021 (termine quest'ultimo, fissato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021) l'opposizione a decreto penale di condanna può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato con provvedimento del 09/11/2020 del DGSI che ha indicato, per il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'indirizzo di posta certificata: «deoositoattipenali3.tribunale.napolinordgiustiziacert.it », indirizzo al quale il difensore del ricorrente ha correttamente e tempestivamente inviato l'opposizione in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente 3.5.I'opposizione, dunque, deve essere considerata tempestiva con conseguente necessità di annullamento senza rinvio del provvedimento n impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il