CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere lott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con altri) dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede; 2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello Scotto quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata anche con riguardo alle statuizioni civili; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione: rileva in primo luogo come il reato "presupposto" di cui all'art. 474 cod. pen. sia stato ricostruito in forza di una erronea valutazione delle prove raccolte in dibattimento non essendo condivisibile la valutazione operata dal Tribunale sulla scorta delle deposizioni rese dagli operanti; aggiunge che il consulente del marchio Hogan ha relazionato senza visionare o analizzare personalmente la merce in sequestro non potendosi perciò superare ogni dubbio sul fatto che si trattasse di falso "grossolano"; segnala inoltre che la responsabilità per il delitto di ricettazione si fonda sulla sola circostanza secondo cui il locale in cui era conservata la merce era risultato condotto in locazione dallo Scotto, elemento del tutto insufficiente a dimostrare la consapevolezza della sua provenienza delittuosa; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il motivo di censura è articolato in termini meramente oppositivi e di non condivisione della sentenza impugnata.; 4. le parti civili [OSCURATO:SOCIETA] hanno trasmesso le rispettive conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed insistendo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 È sufficiente, infatti, soffermarsi sia pur brevemente sul tenore letterale delle argomentazioni sviluppate dalla difesa per apprezzarne la estraneità al novero dei vizi deducibili di fronte a questa Corte ed ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.. Ed in effetti, nel ricorso si lamenta in primo luogo "... che il reato presupposto ... è stato erroneamente ricostruito sotto il profilo probatorio" e che "... si riscontra, nel corpo motivazionale del provvedimento de qua, una violazione dell'art. 192 c.p.p. per erronea valutazione delle prove raccolte nel corso nel corso del dibattimento, non potendosi condividere la valutazione operata dal giudice di merito sulla base delle testimonianze eseguite in sede di istruttoria dagli operanti di pg che hanno effettuato il sequestro della merce" (cfr., pag. 2 del ricorso). Il ricorso si risolve perciò nella contestazione della decisione della Corte di Appello come di quella di primo grado e che, secondo la difesa, sarebbero entrambe erronee poiché fondate su una valutazione asseritannente sbagliata del materiale probatorio: e tuttavia, secondo il diritto vivente, è certamente preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Né è consentito il ricorso che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comnna primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). È allora appena il caso di segnalare la contraddittorietà delle censure articolate in questa sede dove, per un verso si segnala la inadeguatezza degli accertamenti tecnici eseguiti ma, nel contempo, si deduce la natura grossolana della contraffazione e, perciò, sia pure implicitamente, il carattere "innocuo" del falso. A tal proposito, perciò, va ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 1.2 Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne la censura relativa al presunto difetto di prova della riconducibilità della merce al ricorrente che, secondo la difesa, sarebbe stata incongruamente affermata sulla scorta del solo dato fattuale rappresentato dalla titolarità del locale ove la merce era stata rinvenuta. Anche in tal caso, infatti, il ricorso si limita a sostenere la non condivisibilità della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito i quali, a fronte del rilievo difensivo, hanno spiegato che "... Scotto era il conduttore del locale in cui venne ritrovato l'ingente quantitativo di merce contraffatta ..." e la cui moglie, al momento dell'accesso degli operanti, era intenta a collocare la merce sugli espositori. La motivazione, pertanto, non è né apparente né contraddittoria ma semplicemente non condivisa dalla difesa sulla scorta di considerazioni ed argomentazioni non riconducibili nel catalogo enunciato dall'art. 606 cod. proc. pen.. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. 3. [OSCURATO:PERSONA] va da ultimo condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalle parti civili e che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo alla luce della nota allegata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi Euro 2.250,00 oltre accesso di legge e dalla parte civile Lacoste