CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25968/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in [OSCURATO:PERSONA] n. 122, giusta procura speciale notarile; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 425/36/15, depositata il 17 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva atto di contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’omessa autofatturazione di Oggetto: Atto di contestazione–Rinuncia al ricorso prestazioni ricevute con riguardo alle commissioni di delega corrisposte in qualità di delegante nell’ambito degli accordi di coassicurazione di cui la società era parte. L’impugnazione, accolta dalla CTP di Torino, era rigettata dalla CTR in epigrafe. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a seguito di annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato da parte dell’Ufficio, ha rinunziato al ricorso. La rinunzia, sottoscritta direttamente dalla parte e dal difensore,è conforme all’art. 390 c.p.c. ed è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, con accordo per la compensazione delle spese. Il giudizio va dichiarato estinto. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in