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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 11 agosto 2025

Cassazione n. 30201/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI1v' cat i I il rhe,51.50 1211„ Skiret ILLAO:A. 0- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza depositata in data 11 agosto 2025, pronunciata in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con decisione n. 28291 del 31 luglio 2025, la Corte di appello di Cagliari ha negato la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica di Romania, richiesta in forza del mandato di arresto europeo emesso il 24 settembre 2024 dalla Judecatoria di Tecuci per dare attuazione alla sentenza n. 300 del 21 agosto 2024, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2024, con cui il predetto è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di tentato incendio.

A fondamento della pronuncia di diniego, la Corte territoriale ha posto una pluralità di elementi fattuali, ritenuti dimostrativi del radicamento del consegnando nel territorio italiano e della maggiore idoneità dell'esecuzione della pena in Italia ai fini del reinserimento sociale del condannato.

Segnatamente, i giudici di merito hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritto all'anagrafe del Comune di Fonni (SS) dal 16 ottobre 2023, con contestuale rilascio di carta d'identità elettronica, e che aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la [OSCURATO:PERSONA]Alinu, avente sede legale nel medesimo comune, con decorrenza dal 2 ottobre 2023, ancorché cessato volontariamente dopo circa trenta giorni.

Con riferimento al profilo reddituale, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta delle risultanze acquisite presso l'INPS, che il medesimo aveva percepito, sin dall'anno 2010, emolumenti di natura discontinua ma documentata, con importi variabili da un minimo di euro 570,00 nell'anno 2017 a un massimo di euro 5.205,76 nell'anno 2024, tutti rivenienti da prestazioni lavorative nel settore agricolo, senza escludere la possibile sussistenza di ulteriori proventi non dichiarati.

La Corte ha altresì rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] comprende e si esprime correttamente in lingua italiana ed è legittimamente presente sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] giudicante ha inoltre considerato che il predetto cittadino rumeno, pur risultando gravato da due segnalazioni di polizia risalenti all'anno 2016, relative a ubriachezza molesta e furto, era stato sottoposto a plurimi controlli da parte delle forze dell'ordine nel territorio della Regione Sardegna, specificamente nei comuni di Oristano, Orgosolo, Cagliari, Ozieri, Sassari e Abbasanta, oltre che nel comune di Genzano di Roma nel gennaio 2016.

Sulla base del compendio probatorio così delineato, la Corte di merito ha ritenuto provata la stabile ed effettiva dimora in Italia da lungo tempo, la continuativa attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] in Italia nel settore della pastorizia, l'assenza di fonti di guadagno di natura illecita, nonché l'insussistenza di precedenti penali per reati a finalità lucrativa, concludendo che l'esecuzione della pena nel territorio italiano risultasse, in concreto, maggiormente idonea a favorire il percorso di reinserimento sociale del condannato.2.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il ricorrente preliminarmente evidenzia come la Corte territoriale, dopo aver già pronunciato diniego alla consegna con sentenza camerale dell'8 luglio 2025, n. 16 - successivamente annullata con rinvio da questa Suprema Corte con sentenza del 31 luglio 2025, n. 28291 - abbia nuovamente respinto la richiesta di consegna, omettendo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità.

Ad avviso del Procuratore Generale ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato il diniego di consegna su circostanze inidonee a comprovare un'effettiva integrazione socio-economica del consegnando nel tessuto sociale italiano.

In particolare, viene censurata la valorizzazione di un rapporto lavorativo di durata estremamente limitata, cessato volontariamente dopo appena un mese, nonché di percezioni reddituali del tutto inadeguate a garantire un dignitoso sostentamento, caratterizzate peraltro da marcata discontinuità e irregolarità temporale, in assenza di elementi concreti idonei a far presumere l'esistenza di ulteriori fonti di reddito non documentate.

Il ricorrente richiama, al riguardo, le indicazioni fornite da questa Corte nella citata sentenza di annullamento, ove si era specificamente precisato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l'esecuzione della pena sul territorio italiano fosse, in concreto, idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, valutando congiuntamente: la durata, la natura e le modalità della residenza o della dimora; il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio del periodo di residenza; l'eventuale commissione di reati e il regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali; il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri; la sussistenza di legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adempiuto all'obbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, né avrebbe colmato i vizi motivazionali individuati nella sentenza di annullamento.

Conclude il Procuratore Generale ricorrente osservando come il rientro del consegnando in Italia dalla Romania, avvenuto nel maggio 2023 - vale a dire quattro mesi dopo la pronuncia della sentenza di condanna del gennaio 2023 - unitamente alla frammentarietà e precarietà dei rapporti lavorativi instaurati e alla insufficienza delle risorse economiche documentate, deponga inequivocabilmente per l'insussistenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale, tale da legittimare il diniego di consegna. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, sebbene formalmente articolato quale violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge n. 69/2005, si risolve sostanzialmente in censure che attengono alla sfera valutativa riservata al giudice di merito, prospettando doglianze sulla logicità e coerenza del percorso argomentativo che l'art. 22 della medesima legge, nella sua attuale formulazione, sottrae al sindacato di legittimità.

La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69.

Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. .

A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione.

Il duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione, salvo il caso della motivazione totalmente mancante.

È pur vero che in subiecta materia ha inciso la recente modifica cui è stato sottoposto l'art.18-bis per effetto del decreto - legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023.

Con la novella il legislatore ha in primo luogo disposto la modifica del comma 2 dell'art. 18- bis, che oggi contempla la possibilità per la Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.

In secondo luogo, è stato aggiunto un comma 2-bis a quelli esistenti, il quale stabilisce che "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante.

La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione".La novella, introducendo il comma 2-bis all'art. 18-bis, ha certamente rafforzato le garanzie procedimentali, codificando gli indici rivelatori del radicamento territoriale e prevedendo la nullità per mancata indicazione degli elementi valutativi.

Come questa Corte ha precisato, "in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis dl. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazion& I (Sez. 6, sent. n. 41 del 28/12/2023 Cc., dep. 02/01/2024, Rv. 285601-01).

È evidente che tale innovazione normativa, pur circoscrivendo l'ambito della discrezionalità giudiziale attraverso la predeterminazione degli elementi valutativi, non ha riaperto le porte al sindacato sulla logicità della motivazione.

La previsione di nullità per mancata indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione configura infatti un vizio di violazione di legge solo quando la motivazione risulti totalmente carente su uno o più degli indici normativamente previsti, non quando tali elementi siano stati considerati ma valutati in modo asseritamente illogico o inadeguato.

La distinzione tra motivazione mancante o apparente e motivazione inadeguata assume rilievo dirimente nell'economia del presente giudizio.

Solo la prima, configurando un vizio di violazione di legge, rimane censurabile anche dopo la riforma del 2021.

La seconda, attenendo alla logicità, coerenza e persuasività del percorso argonnentativo, esula dal perimetro del controllo di legittimità.

Né può sostenersi che la previsione di nullità introdotta dal comma 2-bis dell'art. 18-bis consenta di superare il limite posto dall'art. 22 alla deduzione di vizi di motivazione.

Il legislatore, nel codificare gli elementi valutativi e nel sanzionare con nullità la loro mancata considerazione, ha inteso garantire la completezza del percorso argomentativo e la verificabilità dell'avvenuto esercizio del potere decisionale su tutti i profili normativamente rilevanti, non già introdurre un sindacato sulla logicità delle conclusioni raggiunte.

2. Nel caso di specie, la motivazione non può dirsi mancante o apparente, avendo la Corte territoriale dato conto di tutti gli indici rivelatori normativamente previsti e del percorso logico- giuridico seguito, ancorché con esiti valutativi che il ricorrente contesta.

I giudici di merito hanno infatti ricostruito la vicenda del [OSCURATO:PERSONA] partendo dalla sua iscrizione anagrafica nel Comune di Fonni, avvenuta il 16 ottobre 2023, valorizzando tale dato unitamente al rilascio della carta d'identità elettronica quale indice formale di radicamento.

Hanno poi esaminato il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]Alinu, interpretandolo non già come episodio isolato e privo di significato, ma come manifestazione di una volontà di inserimento nel tessuto produttivo locale, pur nella sua brevità.

La Corte ha inoltre analizzato i dati reddituali emergenti dalle risultanze INPS, che attestano percezioni economiche dal 2010 al 2025, traendone la conclusione che il consegnando abbia mantenuto nel tempo una presenza lavorativa in Italia, seppur caratterizzata dalla percezione di modesti importi.

Quanto ai controlli di polizia effettuati prevalentemente in diversi comuni della Sardegna e in una sola occasione a Genzano di Roma, la Corte territoriale li ha interpretati non come sintomo di una presenza erratica e marginale, ma come dimostrazione di una permanenza continuativa sul territorio nazionale.

Tale valutazione costituisce esercizio del potere di apprezzamento del fatto che resta precluso al sindacato di legittimità.

Parimenti, la Corte ha valutato il dato temporale relativo al rientro in Italia dopo la commissione del reato, pur senza trarne le conseguenze negative che il ricorrente avrebbe auspicato, osservando che la sua presenza in Italia era già risalente a molti anni addietro e che l'illecito era stato posto in essere in una parentesi nella lunga e costante presenza in Italia, nel corso della quale, a parte le segnalazioni di polizia del 2015 e 2016, non risulta aver mai commesso alcun reato.

Si evidenzia peraltro che il rientro in Italia non è successivo alla pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice rumeno in data 21/08/2024, bensì risalente al mese di maggio 2023.

La circostanza che a tali valutazioni possano contrapporsi interpretazioni alternative e più convincenti non rileva ai fini del sindacato di legittimità.

Come questa Corte ha costantemente affermato, "sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione" (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc.

Rafa, Rv. 282911).

Il ricorrente, in sostanza, non contesta l'avvenuta valutazione degli elementi normativamente previsti, ma il peso specifico e la rilevanza ad essi attribuiti.

Lamenta che il rapporto di lavoro di un mese non possa fondare un giudizio di radicamento, che i controlli di polizia dimostrino instabilità anziché presenza stabile, che i redditi siano insufficienti e che la prossimità temporale tra reato e ritorno in Italia riveli intenti elusivi.

Tutte censure che si risolvono in contestazioni del merito della decisione, non sindacabili nel vigente assetto normativo.

3. Verificata la completezza e l'effettivo scrutinio analitico operato dalla Corte di merito, il giudizio sulla rilevanza probatoria e sul peso specifico di ciascun elemento resta insindacabile in questa sede.

La Corte di appello ha assolto all'obbligo di valutare tutti gli elementi normativamente previsti, fornendo una motivazione che soddisfa i requisiti richiesti dalla legge.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI1v' cat i I il rhe,51.50 1211„ Skiret ILLAO:A. 0- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata in data 11 agosto 2025, pronunciata in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con decisione n. 28291 del 31 luglio 2025, la Corte di appello di Cagliari ha negato la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica di Romania, richiesta in forza del mandato di arresto europeo emesso il 24 settembre 2024 dalla Judecatoria di Tecuci per dare attuazione alla sentenza n. 300 del 21 agosto 2024, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2024, con cui il predetto è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di tentato incendio. A fondamento della pronuncia di diniego, la Corte territoriale ha posto una pluralità di elementi fattuali, ritenuti dimostrativi del radicamento del consegnando nel territorio italiano e della maggiore idoneità dell'esecuzione della pena in Italia ai fini del reinserimento sociale del condannato. Segnatamente, i giudici di merito hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritto all'anagrafe del Comune di Fonni (SS) dal 16 ottobre 2023, con contestuale rilascio di carta d'identità elettronica, e che aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la [OSCURATO:PERSONA]Alinu, avente sede legale nel medesimo comune, con decorrenza dal 2 ottobre 2023, ancorché cessato volontariamente dopo circa trenta giorni. Con riferimento al profilo reddituale, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta delle risultanze acquisite presso l'INPS, che il medesimo aveva percepito, sin dall'anno 2010, emolumenti di natura discontinua ma documentata, con importi variabili da un minimo di euro 570,00 nell'anno 2017 a un massimo di euro 5.205,76 nell'anno 2024, tutti rivenienti da prestazioni lavorative nel settore agricolo, senza escludere la possibile sussistenza di ulteriori proventi non dichiarati. La Corte ha altresì rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] comprende e si esprime correttamente in lingua italiana ed è legittimamente presente sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] giudicante ha inoltre considerato che il predetto cittadino rumeno, pur risultando gravato da due segnalazioni di polizia risalenti all'anno 2016, relative a ubriachezza molesta e furto, era stato sottoposto a plurimi controlli da parte delle forze dell'ordine nel territorio della Regione Sardegna, specificamente nei comuni di Oristano, Orgosolo, Cagliari, Ozieri, Sassari e Abbasanta, oltre che nel comune di Genzano di Roma nel gennaio 2016. Sulla base del compendio probatorio così delineato, la Corte di merito ha ritenuto provata la stabile ed effettiva dimora in Italia da lungo tempo, la continuativa attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] in Italia nel settore della pastorizia, l'assenza di fonti di guadagno di natura illecita, nonché l'insussistenza di precedenti penali per reati a finalità lucrativa, concludendo che l'esecuzione della pena nel territorio italiano risultasse, in concreto, maggiormente idonea a favorire il percorso di reinserimento sociale del condannato.2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il ricorrente preliminarmente evidenzia come la Corte territoriale, dopo aver già pronunciato diniego alla consegna con sentenza camerale dell'8 luglio 2025, n. 16 - successivamente annullata con rinvio da questa Suprema Corte con sentenza del 31 luglio 2025, n. 28291 - abbia nuovamente respinto la richiesta di consegna, omettendo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità. Ad avviso del Procuratore Generale ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato il diniego di consegna su circostanze inidonee a comprovare un'effettiva integrazione socio-economica del consegnando nel tessuto sociale italiano. In particolare, viene censurata la valorizzazione di un rapporto lavorativo di durata estremamente limitata, cessato volontariamente dopo appena un mese, nonché di percezioni reddituali del tutto inadeguate a garantire un dignitoso sostentamento, caratterizzate peraltro da marcata discontinuità e irregolarità temporale, in assenza di elementi concreti idonei a far presumere l'esistenza di ulteriori fonti di reddito non documentate. Il ricorrente richiama, al riguardo, le indicazioni fornite da questa Corte nella citata sentenza di annullamento, ove si era specificamente precisato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l'esecuzione della pena sul territorio italiano fosse, in concreto, idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, valutando congiuntamente: la durata, la natura e le modalità della residenza o della dimora; il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio del periodo di residenza; l'eventuale commissione di reati e il regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali; il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri; la sussistenza di legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adempiuto all'obbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, né avrebbe colmato i vizi motivazionali individuati nella sentenza di annullamento. Conclude il Procuratore Generale ricorrente osservando come il rientro del consegnando in Italia dalla Romania, avvenuto nel maggio 2023 - vale a dire quattro mesi dopo la pronuncia della sentenza di condanna del gennaio 2023 - unitamente alla frammentarietà e precarietà dei rapporti lavorativi instaurati e alla insufficienza delle risorse economiche documentate, deponga inequivocabilmente per l'insussistenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale, tale da legittimare il diniego di consegna. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, sebbene formalmente articolato quale violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge n. 69/2005, si risolve sostanzialmente in censure che attengono alla sfera valutativa riservata al giudice di merito, prospettando doglianze sulla logicità e coerenza del percorso argomentativo che l'art. 22 della medesima legge, nella sua attuale formulazione, sottrae al sindacato di legittimità. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. . A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. Il duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione, salvo il caso della motivazione totalmente mancante. È pur vero che in subiecta materia ha inciso la recente modifica cui è stato sottoposto l'art.18-bis per effetto del decreto - legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023. Con la novella il legislatore ha in primo luogo disposto la modifica del comma 2 dell'art. 18- bis, che oggi contempla la possibilità per la Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno. In secondo luogo, è stato aggiunto un comma 2-bis a quelli esistenti, il quale stabilisce che "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione".La novella, introducendo il comma 2-bis all'art. 18-bis, ha certamente rafforzato le garanzie procedimentali, codificando gli indici rivelatori del radicamento territoriale e prevedendo la nullità per mancata indicazione degli elementi valutativi. Come questa Corte ha precisato, "in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis dl. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazion& I (Sez. 6, sent. n. 41 del 28/12/2023 Cc., dep. 02/01/2024, Rv. 285601-01). È evidente che tale innovazione normativa, pur circoscrivendo l'ambito della discrezionalità giudiziale attraverso la predeterminazione degli elementi valutativi, non ha riaperto le porte al sindacato sulla logicità della motivazione. La previsione di nullità per mancata indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione configura infatti un vizio di violazione di legge solo quando la motivazione risulti totalmente carente su uno o più degli indici normativamente previsti, non quando tali elementi siano stati considerati ma valutati in modo asseritamente illogico o inadeguato. La distinzione tra motivazione mancante o apparente e motivazione inadeguata assume rilievo dirimente nell'economia del presente giudizio. Solo la prima, configurando un vizio di violazione di legge, rimane censurabile anche dopo la riforma del 2021. La seconda, attenendo alla logicità, coerenza e persuasività del percorso argonnentativo, esula dal perimetro del controllo di legittimità. Né può sostenersi che la previsione di nullità introdotta dal comma 2-bis dell'art. 18-bis consenta di superare il limite posto dall'art. 22 alla deduzione di vizi di motivazione. Il legislatore, nel codificare gli elementi valutativi e nel sanzionare con nullità la loro mancata considerazione, ha inteso garantire la completezza del percorso argomentativo e la verificabilità dell'avvenuto esercizio del potere decisionale su tutti i profili normativamente rilevanti, non già introdurre un sindacato sulla logicità delle conclusioni raggiunte. 2. Nel caso di specie, la motivazione non può dirsi mancante o apparente, avendo la Corte territoriale dato conto di tutti gli indici rivelatori normativamente previsti e del percorso logico- giuridico seguito, ancorché con esiti valutativi che il ricorrente contesta. I giudici di merito hanno infatti ricostruito la vicenda del [OSCURATO:PERSONA] partendo dalla sua iscrizione anagrafica nel Comune di Fonni, avvenuta il 16 ottobre 2023, valorizzando tale dato unitamente al rilascio della carta d'identità elettronica quale indice formale di radicamento. Hanno poi esaminato il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]Alinu, interpretandolo non già come episodio isolato e privo di significato, ma come manifestazione di una volontà di inserimento nel tessuto produttivo locale, pur nella sua brevità. La Corte ha inoltre analizzato i dati reddituali emergenti dalle risultanze INPS, che attestano percezioni economiche dal 2010 al 2025, traendone la conclusione che il consegnando abbia mantenuto nel tempo una presenza lavorativa in Italia, seppur caratterizzata dalla percezione di modesti importi. Quanto ai controlli di polizia effettuati prevalentemente in diversi comuni della Sardegna e in una sola occasione a Genzano di Roma, la Corte territoriale li ha interpretati non come sintomo di una presenza erratica e marginale, ma come dimostrazione di una permanenza continuativa sul territorio nazionale. Tale valutazione costituisce esercizio del potere di apprezzamento del fatto che resta precluso al sindacato di legittimità. Parimenti, la Corte ha valutato il dato temporale relativo al rientro in Italia dopo la commissione del reato, pur senza trarne le conseguenze negative che il ricorrente avrebbe auspicato, osservando che la sua presenza in Italia era già risalente a molti anni addietro e che l'illecito era stato posto in essere in una parentesi nella lunga e costante presenza in Italia, nel corso della quale, a parte le segnalazioni di polizia del 2015 e 2016, non risulta aver mai commesso alcun reato. Si evidenzia peraltro che il rientro in Italia non è successivo alla pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice rumeno in data 21/08/2024, bensì risalente al mese di maggio 2023. La circostanza che a tali valutazioni possano contrapporsi interpretazioni alternative e più convincenti non rileva ai fini del sindacato di legittimità. Come questa Corte ha costantemente affermato, "sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione" (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 282911). Il ricorrente, in sostanza, non contesta l'avvenuta valutazione degli elementi normativamente previsti, ma il peso specifico e la rilevanza ad essi attribuiti. Lamenta che il rapporto di lavoro di un mese non possa fondare un giudizio di radicamento, che i controlli di polizia dimostrino instabilità anziché presenza stabile, che i redditi siano insufficienti e che la prossimità temporale tra reato e ritorno in Italia riveli intenti elusivi. Tutte censure che si risolvono in contestazioni del merito della decisione, non sindacabili nel vigente assetto normativo. 3. Verificata la completezza e l'effettivo scrutinio analitico operato dalla Corte di merito, il giudizio sulla rilevanza probatoria e sul peso specifico di ciascun elemento resta insindacabile in questa sede. La Corte di appello ha assolto all'obbligo di valutare tutti gli elementi normativamente previsti, fornendo una motivazione che soddisfa i requisiti richiesti dalla legge.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
Sentenza Cassazione n. 30201/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris