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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 12563/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giusto - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari in funzione di giudice delriesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Bari in funzione digiudice del riesame ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. daMario Dammacco avverso l'ordinanza emessa il 14 luglio 2025 dal Tribunale diBari, che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare degli arrestidomiciliari alla quale l'imputato è stato sottoposto in relazione ad un delitto diestorsione aggravata dal metodo mafioso.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell'imputato deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso, un vizio diviolazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 275cod. proc. pen. e 13 Cost. e il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità dellamotivazione.Si deduce che l'imputato era stato tratto in arresto e sottoposto alla misuracautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2024, successivamente sostituitacon quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e che, nel corsodell'esecuzione di detta misura cautelare, interveniva un ordine di carcerazioneper l'esecuzione di una sentenza emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era statocondannato alla pena di anni due mesi e due di reclusione.Alla luce di tale sopravvenuta circostanza, si avanzava istanza di revocadella misura cautelare, essendo trascorsi otto anni dal delitto provvisoriamentecontestato, essendo l'imputato sottoposto a misura cautelare da circa due anni edessendo sopraggiunto l’ordine di carcerazione in ragione del quale lo stesso saràdetenuto in regime di espiazione pena per i prossimi due anni, con conseguenteinsussistenza di ulteriori esigenze cautelari da tutelare.Si deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato talielementi né la circostanza che, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cuiposizione è assimilabile a quella dell’imputato, era stata revocata la misuracautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La Corte ha chiarito che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigettodella richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo,dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente correttae adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistentio sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivodell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6,n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01).Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di misurecautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodiacautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento dellapericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservatoal giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente elogicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01).2.1.

Quanto al tempo trascorso dalla condotta contestata, nella fattispeciepari ad otto anni, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte ovvero che il"tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione,a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudiceche emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non èrichiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura(Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 46368 del14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01).2.2.

Deve, inoltre, essere richiamato quanto chiarito dalla giurisprudenzadi legittimità con riferimento allo stato di detenzione per altra causa deldestinatario di una misura coercitiva custodiale, ovvero che lo stesso non è di persé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare diquella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, attesoche, nel vigente ordinamento penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentiveassolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, lacondizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv.282416 - 01).3.

Nella fattispecie, contrariamente ai rilievi difensivi, la decisione delTribunale risulta coerente con i principi sopra richiamati e motivata congruamentee logicamente in merito alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari,avendo affermato che il mero decorso del tempo (tempo trascorso dal fatto etempo trascorso in stato di sottoposizione alla misura cautelare) non è elementodi per sé suscettibile di essere positivamente esaminato, ai fini della modifica odella revoca della misura cautelare, e che può assumere rilievo solo se consideratounitamente ad altri eventuali ulteriori elementi, idonei a suffragare la tesidell’affievolimento delle esigenze cautelari, assenti nel caso in esame.3.1.

Quanto alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, conargomentazioni immuni da vizi logici, ha evidenziato la non assimilabilità dellerispettive posizioni, precisando che la revoca della misura cautelare disposta neiconfronti di quest’ultimo si fonda su considerazioni specifiche e strettamentecorrelate alla sua peculiare posizione processuale.3.2.

In relazione, infine, al preteso elemento sopravvenuto, rappresentatodallo stato di detenzione derivante dall’esecuzione di una sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Bari del 13 luglio 2023, la decisioneimpugnata risulta, anche sotto tale profilo, sorretta da motivazione adeguata egiuridicamente corretta.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che tale circostanza nonfosse idonea ad escludere il pericolo di reiterazione del reato, in considerazionedella natura del delitto provvisoriamente contestato, aggravato dal metodomafioso, per essere ritenuto il ricorrente esponente del “clan Strisciuglio”, e tenutoconto della possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione dilibertà.4.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giusto - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari in funzione di giudice delriesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Bari in funzione digiudice del riesame ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. daMario Dammacco avverso l'ordinanza emessa il 14 luglio 2025 dal Tribunale diBari, che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare degli arrestidomiciliari alla quale l'imputato è stato sottoposto in relazione ad un delitto diestorsione aggravata dal metodo mafioso.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell'imputato deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso, un vizio diviolazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 275cod. proc. pen. e 13 Cost. e il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità dellamotivazione.Si deduce che l'imputato era stato tratto in arresto e sottoposto alla misuracautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2024, successivamente sostituitacon quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e che, nel corsodell'esecuzione di detta misura cautelare, interveniva un ordine di carcerazioneper l'esecuzione di una sentenza emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era statocondannato alla pena di anni due mesi e due di reclusione.Alla luce di tale sopravvenuta circostanza, si avanzava istanza di revocadella misura cautelare, essendo trascorsi otto anni dal delitto provvisoriamentecontestato, essendo l'imputato sottoposto a misura cautelare da circa due anni edessendo sopraggiunto l’ordine di carcerazione in ragione del quale lo stesso saràdetenuto in regime di espiazione pena per i prossimi due anni, con conseguenteinsussistenza di ulteriori esigenze cautelari da tutelare.Si deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato talielementi né la circostanza che, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cuiposizione è assimilabile a quella dell’imputato, era stata revocata la misuracautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte ha chiarito che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigettodella richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo,dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente correttae adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistentio sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivodell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6,n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01).Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di misurecautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodiacautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento dellapericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservatoal giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente elogicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01).2.1. Quanto al tempo trascorso dalla condotta contestata, nella fattispeciepari ad otto anni, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte ovvero che il"tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione,a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudiceche emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non èrichiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura(Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 46368 del14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01).2.2. Deve, inoltre, essere richiamato quanto chiarito dalla giurisprudenzadi legittimità con riferimento allo stato di detenzione per altra causa deldestinatario di una misura coercitiva custodiale, ovvero che lo stesso non è di persé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare diquella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, attesoche, nel vigente ordinamento penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentiveassolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, lacondizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv.282416 - 01).3. Nella fattispecie, contrariamente ai rilievi difensivi, la decisione delTribunale risulta coerente con i principi sopra richiamati e motivata congruamentee logicamente in merito alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari,avendo affermato che il mero decorso del tempo (tempo trascorso dal fatto etempo trascorso in stato di sottoposizione alla misura cautelare) non è elementodi per sé suscettibile di essere positivamente esaminato, ai fini della modifica odella revoca della misura cautelare, e che può assumere rilievo solo se consideratounitamente ad altri eventuali ulteriori elementi, idonei a suffragare la tesidell’affievolimento delle esigenze cautelari, assenti nel caso in esame.3.1. Quanto alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, conargomentazioni immuni da vizi logici, ha evidenziato la non assimilabilità dellerispettive posizioni, precisando che la revoca della misura cautelare disposta neiconfronti di quest’ultimo si fonda su considerazioni specifiche e strettamentecorrelate alla sua peculiare posizione processuale.3.2. In relazione, infine, al preteso elemento sopravvenuto, rappresentatodallo stato di detenzione derivante dall’esecuzione di una sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Bari del 13 luglio 2023, la decisioneimpugnata risulta, anche sotto tale profilo, sorretta da motivazione adeguata egiuridicamente corretta. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che tale circostanza nonfosse idonea ad escludere il pericolo di reiterazione del reato, in considerazionedella natura del delitto provvisoriamente contestato, aggravato dal metodomafioso, per essere ritenuto il ricorrente esponente del “clan Strisciuglio”, e tenutoconto della possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione dilibertà.4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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