Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 164/1974
ECLI:IT:COST:1974:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA], imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110
del codice penale, 5 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, per aver eseguito,
in data 16 novembre 1970, un trasporto di olio combustibile sprovvisti
del certificato di provenienza, il tribunale di Novara ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale
d'eguaglianza.
Osserva il giudice a quo che nella specie, a seguito di abolitio
criminis per effetto della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, gli
imputati non sarebbero stati passibili di condanna penale in virtù dei
principi generali sulla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.);
che tuttavia, in base al criterio di ultrattività delle leggi penali
finanziarie stabilito dalla norma impugnata, essi avrebbero dovuto
essere egualmente condannati, senza che sia giustificato il diverso
trattamento stabilito per gli autori di reati finanziari rispetto agli
autori di reati comuni.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
con atto del 13 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione sollevata.
La difesa dello Stato premette che il giudizio di costituzionalità
va circoscritto a quella sola parte dell'impugnato art. 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce l'ultrattività delle disposizioni
penali delle leggi finanziarie. Nel merito, dopo aver ricordato la
ratio della speciale disciplina stabilita dallo stesso art. 2 del
codice penale per le leggi eccezionali e temporanee, osserva che in
materia finanziaria, a fondamento dell'ultrattività delle norme, viene
comunemente ravvisata la particolare necessità di tutela
dell'interesse fiscale, avente un esplicito riconoscimento nell'art.
53, comma primo, della Costituzione. Questo interesse sarebbe
gravemente pregiudicato ove i contribuenti non potessero essere più
colpiti dalle sanzioni originariamente stabilite per violazioni delle
norme relative ai tributi, una volta che le sanzioni stesse fossero
state abrogate o modificate.
L'Avvocatura dello Stato contesta infine gli orientamenti
dottrinari secondo cui la norma impugnata sarebbe stata abrogata dal
vigente codice penale.
2. - Il tribunale di Torino, con ordinanza del 31 gennaio 1973, e
quello di Latina con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 28
febbraio 1973, il 20 giugno 1973 ed il 27 giugno 1973, hanno sollevato
identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale
d'eguaglianza.
Osservano i giudici a quibus che la disparità di trattamento
conseguente al principio di ultrattività vigente nella materia penale
finanziaria non ha ragionevole giustificazione e deriva in sostanza da
anacronistici privilegi del fisco.
:
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la cosiddetta
ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie,
contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il
dubbio che la deroga apportata ai principi comuni in tema di
successione di leggi penali crei irrazionali disparità di trattamento
tra i contravventori.
La questione è priva di fondamento.
La norma impugnata, diretta a garantire che la spinta psicologica
all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla
speranza di mutamenti di legislazione, appare ispirata alla tutela
dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 Cost.),
che, come riconosciuto più volte da questa Corte, è
costituzionalmente differenziato (sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del
1964, n. 50 del 1965) ed esige una tutela particolare. Non si ha
pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Né esiste alcun ostacolo di carattere costituzionale, giacché
l'art. 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge
penale, ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2
del codice penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere