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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10638/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/12/2025, il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con cui, il precedente 15/10/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo 24), ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

Sostiene al riguardo che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente avallata l'avvenuta identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] dell'individuo cui era stato riferito lo scambio di messaggi attraverso le piattaforme [OSCURATO:PERSONA] ed ENROCHAT, difettando elementi investigativi a riscontro di tale conclusione e rileva, inoltre, che il provvedimento de quo presenterebbe l'ulteriore criticità di aver sancito la legittimità dell'ordinanza genetica, a dispetto della mancanza, in essa, di un vaglio esaustivo ed individualizzato per profilo indiziario.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di affermata inadeguatezza al loro contenimento di misure meno gravose di quella intramuraria.

Assume, in specie, che, con la decisione del Tribunale del riesame, per un verso, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuta la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti in esito alla valorizzazione della sola gravità del delitto contestato in via provvisoria, senza dar conto in alcun modo della risalenza dei fatti e, per altro verso, si sarebbe valutata inidonea al contenimento di tale esigenza di cautela la misura autocustodiale, a dispetto del fatto che il destinatario si era costituito volontariamente all'Autorità giudiziaria e si era detto, altresì, disponibile ad essere sottoposto a monitoraggio elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Inammissibile perché, in parte, estrinsecamente generico o aspecifico e, in parte residua, manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con si lamentano l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente avallata l'avvenuta identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] di uno dei soggetti protagonisti dello scambio di messaggi effettuato mediante le piattaforme [OSCURATO:PERSONA] ed ENROCHAT, atteso che non sussisterebbero elementi d'indagine comprovanti tale conclusione e rilevando, inoltre, che l'ordinanza del tribunale del riesame risulterebbe ulteriormente viziata per aver giudicato legittimo il provvedimento genetico, a dispetto della mancanza, in esso, di un vaglio esaustivo ed individualizzato del profilo indiziario.

Ritiene il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo di ricorso de quo non colgano nel segno.

In particolare, risulta affetta da un'evidente genericità estrinseca o aspecificità la deduzione con cui si contesta l'identificazione nell'indagato di una delle persone cui era stato ascritto lo scambio di messaggi, captato dagli inquirenti, afferente al traffico di stupefacenti.

Ciò perché la doglianza risulta formulata senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti spesi al riguardo dal Tribunale distrettuale alle pagg. 4 e 5 della gravata ordinanza, essendosi ivi congruamente motivata sia l'avvenuta attribuzione all'indagato della disponibilità dei criptofonini recanti i PIN (21E5B7 e UD7PTE) in precedenza individuati dagli inquirenti, sia l'operata identificazione nel predetto dell'individuo che di tali apparecchi aveva l'effettiva disponibilità nel lasso temporale in cui si collocano le conversazioni di interesse investigativo.

Appare evidente che, con la lamentazione in oggetto, la difesa del ricorrente si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, filo tempore, dinanzi ai giudici dell'impugnazione cautelare, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi a fondamento della richiesta di riesame.

Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, sono, tuttavia, affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente - qual è, in specie, quello elaborato dal Tribunale del riesame di Brescia - si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

Tanto detto, deve aggiungersi che la doglianza fatta valere con il motivo in trattazione risulta, invece, manifestamente infondata laddove si contesta l'ordinanza dei giudici cautelari in ragione della affermata legittimità del provvedimento genetico, che si vorrebbe emesso in carenza di uno scrutinio esaustivo ed individualizzato del profilo indiziario.

Reputa, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, vi sia stata, nella vicenda processuale che ci occupa, un'autonoma ed individualizzata valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, del compendio indiziario gravante a carico dell'indagato, valutazione che il Tribunale del riesame ha ritenuto, peraltro, condivisibile, limitandosi ad integrarla in punti marginali, come peraltro consentitogli ex lege.

Può, quindi, ragionevolmente ritenersi che, con la lamentazione in oggetto, si sia prospettata, a ben vedere, un'inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, di cui si è finito col caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale distrettuale.

È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di affermata inadeguatezza al loro contenimento di misure meno gravose di quella intramuraria, assumendo che, con la decisione impugnata, per un verso, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione in esito alla valorizzazione della sola gravità del delitto oggetto di incolpazione provvisoria, senza apprezzare in alcun modo la risalenza dei fatti e, per altro verso, si sarebbe valutata inidonea al contenimento di tale esigenza di cautela la misura degli arresti domiciliari, a dispetto della spontanea costituzione dell'indagato all'Autorità giudiziaria e della disponibilità, dallo stesso palesata, ad essere sottoposto a monitoraggio elettronico.

Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, nell'ordinanza del Tribunale del riesame, risultino argomentate in maniera lineare, logica e tutt'altro che contraddittoria, oltre che pienamente conforme al disposto dell'evocata norma processuale, sia la ritenuta sussistenza di specifiche esigenze preventive, sia l'affermata inidoneità al loro adeguato contenimento di presidi meno gravosi di quello massimamente limitativo della libertà personale di fatto disposto.

E invero, i giudici cautelari, a fronte di specifica contestazione, hanno ragionevolmente ancorato l'affermata sussistenza e la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione alla molteplicità delle forniture di cocaina ricevute dall'indagato nel corso del tempo, al rilevante valore ponderale di ciascuna di esse, alla negativa personalità del predetto, desumibile dagli allarmanti e plurimi precedenti penali esistenti a suo carico e al suo stabile inserimento in contesti malavitosi, attestato dal coinvolgimento in altra attività illecita similare, disvelata dagli inquirenti nel mese di settembre dell'anno 2024.

Nel contempo, gli stessi hanno adeguatamente argomentato l'affermata inadeguatezza al soddisfacimento delle esigenze di cautela di presidi meno afflittivi di quello intramurario, evidenziando che l'elevata spregiudicatezza del soggetto agente risulta ex se ostativa alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine alla sua capacità di osservare le prescrizioni che gli sarebbero in concreto imposte dall'Autorità giudiziaria.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/12/2025, il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con cui, il precedente 15/10/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo 24), ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Sostiene al riguardo che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente avallata l'avvenuta identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] dell'individuo cui era stato riferito lo scambio di messaggi attraverso le piattaforme [OSCURATO:PERSONA] ed ENROCHAT, difettando elementi investigativi a riscontro di tale conclusione e rileva, inoltre, che il provvedimento de quo presenterebbe l'ulteriore criticità di aver sancito la legittimità dell'ordinanza genetica, a dispetto della mancanza, in essa, di un vaglio esaustivo ed individualizzato per profilo indiziario. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di affermata inadeguatezza al loro contenimento di misure meno gravose di quella intramuraria. Assume, in specie, che, con la decisione del Tribunale del riesame, per un verso, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuta la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti in esito alla valorizzazione della sola gravità del delitto contestato in via provvisoria, senza dar conto in alcun modo della risalenza dei fatti e, per altro verso, si sarebbe valutata inidonea al contenimento di tale esigenza di cautela la misura autocustodiale, a dispetto del fatto che il destinatario si era costituito volontariamente all'Autorità giudiziaria e si era detto, altresì, disponibile ad essere sottoposto a monitoraggio elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Inammissibile perché, in parte, estrinsecamente generico o aspecifico e, in parte residua, manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con si lamentano l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente avallata l'avvenuta identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] di uno dei soggetti protagonisti dello scambio di messaggi effettuato mediante le piattaforme [OSCURATO:PERSONA] ed ENROCHAT, atteso che non sussisterebbero elementi d'indagine comprovanti tale conclusione e rilevando, inoltre, che l'ordinanza del tribunale del riesame risulterebbe ulteriormente viziata per aver giudicato legittimo il provvedimento genetico, a dispetto della mancanza, in esso, di un vaglio esaustivo ed individualizzato del profilo indiziario. Ritiene il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo di ricorso de quo non colgano nel segno. In particolare, risulta affetta da un'evidente genericità estrinseca o aspecificità la deduzione con cui si contesta l'identificazione nell'indagato di una delle persone cui era stato ascritto lo scambio di messaggi, captato dagli inquirenti, afferente al traffico di stupefacenti. Ciò perché la doglianza risulta formulata senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti spesi al riguardo dal Tribunale distrettuale alle pagg. 4 e 5 della gravata ordinanza, essendosi ivi congruamente motivata sia l'avvenuta attribuzione all'indagato della disponibilità dei criptofonini recanti i PIN (21E5B7 e UD7PTE) in precedenza individuati dagli inquirenti, sia l'operata identificazione nel predetto dell'individuo che di tali apparecchi aveva l'effettiva disponibilità nel lasso temporale in cui si collocano le conversazioni di interesse investigativo. Appare evidente che, con la lamentazione in oggetto, la difesa del ricorrente si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, filo tempore, dinanzi ai giudici dell'impugnazione cautelare, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi a fondamento della richiesta di riesame. Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, sono, tuttavia, affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente - qual è, in specie, quello elaborato dal Tribunale del riesame di Brescia - si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). Tanto detto, deve aggiungersi che la doglianza fatta valere con il motivo in trattazione risulta, invece, manifestamente infondata laddove si contesta l'ordinanza dei giudici cautelari in ragione della affermata legittimità del provvedimento genetico, che si vorrebbe emesso in carenza di uno scrutinio esaustivo ed individualizzato del profilo indiziario. Reputa, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, vi sia stata, nella vicenda processuale che ci occupa, un'autonoma ed individualizzata valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, del compendio indiziario gravante a carico dell'indagato, valutazione che il Tribunale del riesame ha ritenuto, peraltro, condivisibile, limitandosi ad integrarla in punti marginali, come peraltro consentitogli ex lege. Può, quindi, ragionevolmente ritenersi che, con la lamentazione in oggetto, si sia prospettata, a ben vedere, un'inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, di cui si è finito col caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale distrettuale. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di affermata inadeguatezza al loro contenimento di misure meno gravose di quella intramuraria, assumendo che, con la decisione impugnata, per un verso, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione in esito alla valorizzazione della sola gravità del delitto oggetto di incolpazione provvisoria, senza apprezzare in alcun modo la risalenza dei fatti e, per altro verso, si sarebbe valutata inidonea al contenimento di tale esigenza di cautela la misura degli arresti domiciliari, a dispetto della spontanea costituzione dell'indagato all'Autorità giudiziaria e della disponibilità, dallo stesso palesata, ad essere sottoposto a monitoraggio elettronico. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, nell'ordinanza del Tribunale del riesame, risultino argomentate in maniera lineare, logica e tutt'altro che contraddittoria, oltre che pienamente conforme al disposto dell'evocata norma processuale, sia la ritenuta sussistenza di specifiche esigenze preventive, sia l'affermata inidoneità al loro adeguato contenimento di presidi meno gravosi di quello massimamente limitativo della libertà personale di fatto disposto. E invero, i giudici cautelari, a fronte di specifica contestazione, hanno ragionevolmente ancorato l'affermata sussistenza e la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione alla molteplicità delle forniture di cocaina ricevute dall'indagato nel corso del tempo, al rilevante valore ponderale di ciascuna di esse, alla negativa personalità del predetto, desumibile dagli allarmanti e plurimi precedenti penali esistenti a suo carico e al suo stabile inserimento in contesti malavitosi, attestato dal coinvolgimento in altra attività illecita similare, disvelata dagli inquirenti nel mese di settembre dell'anno 2024. Nel contempo, gli stessi hanno adeguatamente argomentato l'affermata inadeguatezza al soddisfacimento delle esigenze di cautela di presidi meno afflittivi di quello intramurario, evidenziando che l'elevata spregiudicatezza del soggetto agente risulta ex se ostativa alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine alla sua capacità di osservare le prescrizioni che gli sarebbero in concreto imposte dall'Autorità giudiziaria. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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