CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10571/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena e invoca un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 punto 4.1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co ighere es ore [OSCURATO:PERSONA]