CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159, commesso a Isola delle Femmine il 9 agosto 2023. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato, che veniva trovato alla guida di un autoveicolo, pur essendo sottoposto a una misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno e sprovvisto di patente di guida. Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta posta in essere da Genovese, che risultava gravato da gravi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci