CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1447/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 757/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.4611/2020 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.7.19 la corte d’appellodi Milano, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 2018, ha rigettato la domanda degli eredi Falciola, beneficiari di pensione di reversibilità, volta a far dichiarare irripetibile la somma di € 234.643, richiesta dall’Inps a seguito di riliquidazione della pensione del loro dante causa, con trasformazione da provvisoria a definitiva. In particolare, la corte territoriale ha sottolineato il carattere provvisorio della prima attribuzione, rilevante ex articolo 13 legge 412 del 1991. Avverso tale sentenza ricorrono gli eredi per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 3, 38 e 97 Cost., per lesione dell’affidamento sul pagamento protratto per cinque anni a titolo di pensione di reversibilità, senza poter conoscere l’entità della pensione del de cuius. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 52 comma 2 legge 80 del 1989 e 13 legge 412 del 91, per non aver ritenuto irripetibili le somme. In subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale per mancata fissazione di un adeguato termine temporale per l’emissione di una liquidazione definitiva della pensione. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Occorre premettere che questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv. 663999 - 01) ha già affermato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro). Nel caso, è sempre stato chiaro che il trattamento erogato era solo provvisorio e non definitivo, sicché lo stesso era soggetto alla regola generale delle ripetibilità del codice civile. Va infine aggiunto (con Sez. L, Sentenza n. 17417 del 30/08/2016, Rv. 640791 - 01) che, in materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione. Né l’assenza di un termine per l’accertamento definitivo da parte dell’amministrazione ha alcuna implicazione di carattere costituzionale che possa esser rilevante nel caso di specie, atteso che l’auspicata previsione di un termine per l’amministrazione non potrebbe incidere sul carattere provvisorio della determinazione dell’ammontare dell’attribuzione patrimoniale come espressamente qualificata nel caso dall’amministrazione. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 9000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com