CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15969/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 598/11/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 15 gennaio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dagli atti di causa si evince che a [OSCURATO:PERSONA] fu notificatol’avviso d’accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2013, l’Agenzia delleentrate attribuì un maggior reddito ai fini Irpef e addizionali, del complessivoimporto di € 125.189,00. L’atto impositivo seguiva l’accertamentodell’Amministrazione finanziaria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente al medesimo anno d’imposta, alla quale eraRGN 19427/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19427/2021Numero sezionale 3322 1/2026Numero di raccolta generale 15969/2026Data pubblicazione 24/05/2026stato contestato un maggior reddito imponibile di € 207.252,00. Trattandosidi società di capitali a ristretta base partecipativa, della quale la [OSCURATO:PERSONA] erasocia con il 50% del capitale, l’Ufficio aveva provveduto a rideterminare ilreddito di partecipazione della contribuente agli utili sociali. Contestando lacontribuente la ritualità e il fondamento delle pretese fiscali rivolte nei suoiconfronti, nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale diNapoli, con sentenza n. 4272/2019, ridusse il debito erariale, tenendo contodel parziale accoglimento delle ragioni fatte valere dalla società nel parallelogiudizio, da quest’ultima intrapreso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n.598/2021, qui impugnata, accolse integralmente l’appello della Sig. [OSCURATO:PERSONA],così come era stato accolto l’appello della società.Il giudice regionale ha riconosciuto la carenza dei poteri rappresentatividell’amministrazione, per mancata produzione tempestiva della prova deipoteri del funzionario delegato alla sottoscrizione dell’atto impositivo,nonché della nullità dell’avviso d’accertamento sostitutivo, emesso sullamera rivalutazione degli elementi già nella disponibilità dell’ufficioaccertatore al momento della emissione del primo atto impositivo, già inprecedenza notificato.Il giudice regionale a tal fine ha chiarito che, pur nell’autonomia dei duegiudizi, l’accertamento a carico della società assume carattere pregiudizialerispetto a quello relativo ai soci. Venendo meno quello sulla società, quellonei confronti del socio «è privo del necessario supporto».Per la cassazione della decisione l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso lacontribuente.Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente ha denunciato:Con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4c.p.c. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ridotto il debito erarialedella contribuente sulla base di una sentenza, parzialmente favorevole allasocietà, senza che questa risultasse definitiva e passata in giudicato, inRGN 19427/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19432 7/2021Numero sezionale 3321/2026Numero di raccolta generale 15969/2026queste ipotesi, per l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, dovendosiData pubblicazione 24/05/2026procedere alla sola sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art.295 c.p.c. (o dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.), sino alla definitivadecisione del giudizio nei confronti della società.Con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art.337 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.La sentenza sarebbe parimenti erronea perché pronunciata in violazionedella disciplina contenuta nell’art. 337, secondo comma, c.p.c., che consenteal giudice di valutare sommariamente la sentenza pregiudicante, al fine diprocedere alla sospensione del processo pregiudicato.Con il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.,in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La sentenza sarebbe erronea per non aver comunque rispettato le regoledel giudicato esterno, trattandosi comunque di due distinti processi.Con il quarto motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 DPRn. 600/1973 e 4-bis DL n. 78/2015, del 15.06.2015, conv. in L. n. 125/2015(in punto di validita’ della delega di firma degli atti impositivi, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] tributaria, nel condividere le ragioni afferenti l’assenzadi potere rappresentativo alla sottoscrizione dell’atto impositivo, avrebbeerroneamente confuso tra la delega delle funzioni e la delega di firma.Con il quinto motivo la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.La sentenza sarebbe in ogni caso sempre errata per aver comunqueimpedito il deposito in sede d’appello della documentazione attestante laregolarità della delega di firma, in violazione della norma che permettevaciò.Con il sesto motivo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 43, co. 3, del d.P.R. n. 600/73 e art. 2-quater, co. 1, del D.L. n. 564/94,conv. in l. n. 656/94), ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato la nullitàdell’avviso d’accertamento, perché emesso in violazione dell’art. 43 d.P.R.n. 600/1973, atteso che l’atto impositivo, sostitutivo del primo, risultavacomunque notificato nei termini decadenziali del potere d’accertamento.RGN 19427/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19427/2021Numero sezionale 3342 1/2026Numero di raccolta generale 15969/2026Data pubblicazione 24/05/2026Esaminando unitariamente i primi tre motivi di ricorso, con i qualil’Agenzia ha censurato la decisione sotto il profilo dei rapporti tra i duegiudizi, quello promosso dalla società a ristretta base partecipativa, e quellopromosso dall’odierna controricorrente quale socia della società, alla luce deiriflessi sulla controversia degli artt. 295 c.p.c. e 337 c.p.c., questo collegioavverte che nelle more del presente giudizio la controversia tra erario esocietà si è risolta con la sentenza n. 26243/22, emessa da questa Corte dicassazione, la quale, nel rigettare il ricorso dell’ufficio, ha definitivamenteconfermato l’annullamento integrale dell’avviso d’accertamento nei riguardidella società. Si tratta di sentenza che costituisce ormai giudicato tra quelleparti, e che assume efficacia riflessa sul presente giudizio.D’altronde questa Corte aveva già affermato che l'impugnazione, daparte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avvisodi accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a unprocedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da partedella società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversitàsoggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono ipresupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo finoal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, nonpotendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in ungiudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado dipartecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre lasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo alsocio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza nonpassata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra idue rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, checomporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudiziorelativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenzialerisoluzione dell'eventuale sopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensidell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass., 12 novembre 2025, n. 29900).Peraltro, la definizione con effetti di giudicato, raggiunta nellacontroversia tra amministrazione finanziaria e società anche in ordine allamancata tempestiva allegazione del documento attestante la delega di firmaricevuta dal funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, emesso neiconfronti della società, risolve anche sul piano sostanziale, per i vizi dell’attoRGN 19427/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19427/2021Numero sezionale 3352 1/2026Numero di raccolta generale 15969/2026Data pubblicazione 24/05/2026medesimo, ogni questione in ordine all’esistenza di un debito erariale ancheda parte dell’odierna controricorrente.Risultano assorbiti i motivi dal quarto al sesto.In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionedelle spese processuali, che si liquidano in favore della controricorrente in €5.800,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettariedeterminate nella misura del 15% delle competenze ed accessori come perlegge.Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 19427/2021Consigliere rel. Federici