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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15561/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.

Deposita, inoltre, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciassette e mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che fu raggiunto da un colpo in sede scapolare, e per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, nello stesso contesto di tempo e di luogo, fu raggiunto da tre colpi in sedi vitali, fatti commessi con l'aggravante della premeditazione in Bagnoli di Sopra il 23 settembre 2017; oltre che per i reati di detenzione e porto illegale, di ricettazione in quanto provento di furto, del fucile sovrapposto utilizzato per il tentato omicidio e l'omicidio, tutti commessi in pari data nella stessa località.

2. Il 23 settembre 2017 i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] furono avvertiti che presso l'area di servizio di Bagnoli vi era una persona ferita.

Questa fu identificata in [OSCURATO:PERSONA], che raccontò nell'immediatezza di essere stato ferito dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che una seconda persona nello stesso frangente era rimasta uccisa.

Giunti presso l'azienda di Allia, i Carabinieri trovarono il figlio del titolare, [OSCURATO:PERSONA], che prima manifestò sorpresa per la loro presenza, e poi, una volta che gli fu fatto notare che era ferito al volto e aveva le scarpe sporche di sangue, ammise di avere ucciso una persona, successivamente identificata in [OSCURATO:PERSONA], e di averne ferita un'altra, che si era data alla fuga.

Fu accertato che [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'azienda degli Allia con contratto interinale in scadenza, era entrato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un'autovettura, nell'area del capannone e che dopo venti minuti circa ne era venuto fuori a forte velocità e col volto pieno di sangue.

Fu pure riscontrato che [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, aveva spostato il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] e pulito le macchie di sangue con guanti, stracci e solventi, aveva steso la vernice sulle zone colpite dai pallini sparati dall'arma, spostato un muletto davanti al portone di ingresso, al fine, questa la prospettiva di accusa, di evitare l'ingresso di terzi durante l'effettuata alterazione dei luoghi.

3. In risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato non solo non spiegò come fosse venuto in possesso dell'arma ma cercò di occultare l'accaduto, riferendo quanto commesso solo dopo che i Carabinieri gli fecero notare che era ferito e aveva macchie di sangue sulle scarpe.Non vi fu dunque una confessione spontanea e non vi fu collaborazione con la polizia giudiziaria, le cui prime indagini furono invece intralciate.

4. L'imputato fu reticente anche per il silenzio serbato sull'avvertimento intimidatorio rivolto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dal loro capo, Khanabaie - cittadino iraniano condannato in Italia per importazione di eroina -, alla [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], cinque giorni prima dei fatti, specificamente il 18 settembre.

In quell'occasione Khanebaie avvertì la donna di comunicare al marito che occorreva avere rispetto e che senza rispetto non si poteva lavorare, messaggio che, secondo quanto riferito dal teste Gattellari, fece tremare la [OSCURATO:PERSONA] come una foglia.

Il silenzio fu tenuto nel tentativo di occultare il contesto criminale che aveva determinato l'assunzione forzata di [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda degli Allia. [OSCURATO:PERSONA] non era legato da un normale rapporto di lavoro, non svolgeva una alcuna concreta attività lavorativa ed era presente in azienda in modo saltuario ed occasionale.

Il contratto di lavoro era quindi di danno per l'azienda, che doveva rimborsare alla società interinale le somme corrisposte ad un dipendente che non forniva la controprestazione, e utile solo a [OSCURATO:PERSONA] che, essendo in esecuzione pena, avrebbe dovuto finire in carcere ove il rapporto di lavoro fosse stato formalmente interrotto.

Il contratto di lavoro fu la copertura legale di un patto di ben altra natura, i cui contraenti furono [OSCURATO:PERSONA] e Khanabaie, che si era poi recato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rispetto di quanto convenuto perché era stata paventata l'interruzione del rapporto.

Khanabaie fu a lungo ristretto nelle carceri italiane per una condanna a dieci anni di reclusione per un rilevante traffico di stupefacenti, e aveva condiviso con Lemfadell la medesima cella per alcuni mesi; a Padova era stato ristretto nello stesso Istituto ove si trovava pure [OSCURATO:PERSONA], condannato a venti anni di reclusione per omicidio.

5. Il patto tra il padre e Khanabaie era ben conosciuto dall'imputato e con i suoi comportamenti inziali in favore di [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a darvi esecuzione.

Egli intese nascondere il patto indicibile che tutti avevano interesse a nascondere.

Dopo le minacce del 18 settembre l'imputato prese la sua decisione.

Si procurò un fucile a canne mozze, chiamò [OSCURATO:PERSONA], si mostrò possibilista sul rinnovo del contratto di lavoro, lo convocò per il giorno successivo in azienda.

Lennfaddel si presentò, come convenuto, il giorno fissato per l'appuntamento; ciò fece in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e lì i due furono fatti oggetto dei colpi di fucile sparati dall'imputato.

Questi sparò due colpi, uccidendo [OSCURATO:PERSONA] e ferendo [OSCURATO:PERSONA]; il primo venne colpito sul dorso, alla spalla destra, da distanza ravvicinata.

Il secondo venne ferito da una parte della rosata di pallini, una cinquantina dei quali finì contro il portone di ferro.

L'imputato ebbe il tempo di ricaricare l'arma, di puntarla nuovamente contro [OSCURATO:PERSONA] che, ferito, cercò di sottrarsi.

Con un primo colpo venne colpito di striscio, con un secondo fu nuovamente ferito da una parte dei pallini.

L'imputato non sparò alla cieca ma colpì il bersaglio con tutti i colpi esplosi, con evidente volontà omicida.

L'azione fu accuratamente preparata: l'imputato si procurò un'arma micidiale, attirò [OSCURATO:PERSONA] con l'inganno, operò con freddezza, prima, durante e dopo l'esecuzione, quando in gran fretta cercò di alterare lo stato dei luoghi.

Agì dunque non con una semplice preordinazione ma con una premeditazione che non conobbe incertezze o ripensamenti.

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

6.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di ricostruzione del movente.

È manifestamente illogica la sentenza per la parte in cui individua il movente della condotta del ricorrente non già nelle minacce che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto a lui e alla sua famiglia in ragione del mancato rinnovo del contratto di lavoro ma in presunti e mai dimostrati rapporti illeciti tra il padre del ricorrente, Salvatore, e Khanabaie.

Il rinnovo del contratto di lavoro rivestiva per [OSCURATO:PERSONA] una notevole importanza, perché gi avrebbe evitato l'esecuzione della pena da scontare in carcere.

6.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di ricostruzione del fatto.

La Corte di assise di appello è incorsa in evidente errore nell'affermare che non è dato sapere se il ricorrente, nei giorni precedenti il tragico epilogo, fosse stato minacciato o strattonato in azienda da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, invero, che la grave condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA], spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA], spinse il ricorrente a procurarsi, la sera prima del programmato incontro, un'arma, come dallo stesso dichiarato a dimostrazione della piena collaborazione offerta agli inquirenti.

Il ricorrente ha reso immediata confessione, salvo una iniziale brevissima incertezza.

Questi non sparò con volontà omicida ma esclusivamente con l'intenzione di difendersi nel momento in cui vide [OSCURATO:PERSONA] che estraeva il coltello dalla giacca; e non inseguì [OSCURATO:PERSONA] all'interno del capannone.

L'alterazione dello stato dei luoghi, posta in essere dall'imputato in uno stato di immediata concitazione e confusione, soprattutto con il trascinamento del corpo di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto portare a capovolgere le sequenze dell'accaduto, per come riportata dallo stesso imputato, reo confesso pochi minuti più tardi.

L'imputato non attese, arma alla mano, l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], che non sapeva si sarebbe presentato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ma fu piuttosto lui oggetto di un vero e proprio agguato.

6.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo nonché in ordine alla premeditazione.

L'imputato fece fuoco esclusivamente nel momento in cui vide [OSCURATO:PERSONA] tirare fuori il coltello. [OSCURATO:PERSONA] fu colpito perché [OSCURATO:PERSONA] si fece scudo con il suo corpo, come dimostrato dai risultati della consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero e da quanto dichiarazione, nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione, dal fratello di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato non aveva con sé il fucile, che era occultato: quindi si trattò di una iniziativa estemporanea, o comunque non programmata.

L'imputato dette appuntamento al [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle sue pressanti richieste e la maldestra alterazione dello stato dei luoghi, non appena commesso il fatto, è la dimostrazione che non aveva premeditato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con l'arma che si era procurato.

6.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione.

L'imputato si trovò, al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in una oggettiva situazione di pericolo attuale per la propria incolumità, che si consolidò non appena vide che [OSCURATO:PERSONA] estraeva il coltello dalla giacca, e non ebbe alternative: o reagire prendendo il fucile e sparando o soccombere sotto i fendenti di [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva la pericolosità.

La sussistenza della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, consente di ritenere configurabile l'eccesso colposo.

6.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggrevanti.

Nonostante una iniziale brevissima incertezza, l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie, frutto di effettiva resipiscenza, e poi le ha confermate; non ha fatto sparire bossoli e cartucce, non ha nascosto il fucile, non ha cercato di fuggire dal luogo del fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta, per mezzo delle doglianze relative alla individuazione del movente, la ricostruzione del contesto entro cui si consumò il duplice fatto di sangue.

Nega, in particolare, che ci fosse un accordo, dai contenuti ignoti ma dall'indubbio tenore illecito, tra il padre dell'imputato e Khanabaie anche e soprattutto, per quel che ora interessa, sulla collocazione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'azienda.

Prospetta, di contro, che l'aggressione armata fu esclusivamente conseguenza delle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e del suo comportamento violento dei giorni precedenti, finalizzato al mantenimento del posto di lavoro, fittizio, presso l'azienda degli Allia, perché la sua cessazione non gli avrebbe consentito di usufruire di una misura alternativa alla detenzione in espiazione.

La tesi difensiva, in disparte la improponibilità nella sede del controllo di legittimità nella misura in cui non giova a porre in evidenza difetti di motivazione o travisamenti di prova che incidano sulla tenuta della complessiva architettura argomentativa, non è capace di mettere in crisi la ricostruzione del fatto operata dalla impugnata sentenza.

Quel che importa, per una lettura coerente di quanto avvenne, è che l'imputato non intendeva accondiscendere alla richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia che la pretesa derivasse dal solo [OSCURATO:PERSONA] sia che fosse comune ad altri personaggi e rafforzata dal fatto di derivare da un patto, non conosciuto nei suoi contenuti, tra il padre dell'imputato e Khanabaie.

Non si comprende, invero, come la diversità di movente, per nulla alternativo ma invero complementare a quello accertato, possa avere incidenza sulla tenuta del complessivo impianto motivazionale.

La Corte di assise di appello ha dato compiutamente conto dei dati di prova che sostengono, con adeguatezza e coerenza, l'affermazione che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in azienda, quale fittizio dipendente, fu il frutto di un accordo tra il padre dell'imputato e Khanabaie, quest'ultimo conosciuto dall'imputato che più volte lo aveva contattato all'utenza cellulare, sia prima dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] che successivamente (fl. 14 della sentenza impugnata).

L'imputato stesso, nel corso di un colloquio carcerario con la fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], face riferimento al fatto che alcuni personaggi volevano impadronirsi della sua azienda, che era stato oggetto di pressioni mafiose e che aveva commesso l'omicidio perché minacciato (fl. 15 ella sentenza impugnata).

È poi molto significativo il fatto che Khanebaie, rientrato in Italia, contattò la moglie di [OSCURATO:PERSONA], quindi il fratello di questi, Fabrizio, socio del fratello e del nipote nella [OSCURATO:SOCIETA], e che poi si recò dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che disse di essere rimasta "impietrita" per la gravità del comportamento minaccioso, perché riferisse al marito che occorreva aver rispetto e che il rispetto è una cosa importante, che e valore da difendere anche con la morte (fl. 17 e 18 della sentenza impugnata).

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono infondati e, per alcuni aspetti, inammissibili.

L'assunto di ricorso, nel contestare l'asserita mancanza di valorizzazione del dato delle pregresse minacce di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato, che sfociarono anche in percosse nei locali dell'azienda, prospetta una soluzione del tutto priva di fondamento, ossia che questi episodi possano avere una incidenza in qualche modo scusante su quanto poi l'imputato si determinò a fare.

Pur ammettendo in ipotesi che il movente sia da rinvenire non già nell'avvertimento assai minaccioso di Khanebaie alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] ma in questi comportamenti minacciosi di [OSCURATO:PERSONA], non si vede come possa mutare la ricostruzione dei fatti e soprattutto la loro qualificazione sì come operata in sentenza.

Il dato rilevante, come la sentenza ha messo in luce, è che l'imputato, a seguito delle minacce quale che esse siano state, non si rivolse all'Autorità di polizia o giudiziaria, ma si armò, si procurò un fucile e convocò [OSCURATO:PERSONA] in azienda (fl. 19 della sentenza impugnata).

La ricostruzione dei fatti, di ciò che avvenne quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunsero al capannone dell'azienda di Allia, è pienamente logica, compiutamente argomentata e non infirmata in alcun modo dai rilievi di ricorso.

Essi reiterano critiche già proposte con l'atto di appello, che hanno ricevuto in quella sede adeguato riscontro, senza che il ricorrente, nella riproposizione di quelle doglianze, abbia debitamente tenuto conto degli argomenti illustrati dal giudice di appello.

3.1. La sentenza impugnata ha evidenziato, facendo puntuale richiamo agli specifici passaggi dei vari racconti dell'imputato su come si svolsero i fatti, che questi ha fornito versioni "altalenanti"; ha ricordato che fu lui ad alterare la scena del crimine e che questo suo comportamento non ha consentito di disporre di una fedele ricostruzione degli eventi; che è da escludersi che [OSCURATO:PERSONA] lo colpì da vicino con il coltello, che è del tutto implausibile che [OSCURATO:PERSONA], prima della sparatoria, gli lanciò contro il coltello da lontano, come scarsamente plausibile è che il lancio del coltello fu fatto da [OSCURATO:PERSONA] dopo che era stato raggiunto dal primo colpo di fucile (fl. 23-24 della sentenza impugnata).

La sentenza ha in buona sostanza dato compiutamente ragione dell'affermazione che la versione narrata dall'imputato sia il frutto di una invenzione.

Quel che importa, come correttamente sottolineato dalla Corte di assise di appello, è che l'imputato, dopo essersi armato, convocò [OSCURATO:PERSONA], il quale si recò nel capannone aziendale munito di coltello.

L'imputato, senza che sia stato provato che [OSCURATO:PERSONA] estrasse dalla tasca del giubbotto il coltello prima degli spari, esplose due colpi di fucile, di cui uno colpì mortalmente [OSCURATO:PERSONA] e l'altro ferì [OSCURATO:PERSONA]; quindi, ricaricò l'arma e colpì nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con altri due spari.

È dunque coerente l'affermazione che l'imputato, sparando da distanza ravvicinata e ricaricando l'arma dopo le prime due esplosioni, mirando senza sparare alla cieca, ebbe una ben precisa volontà omicida (fl. 27 della sentenza impugnata).

3.2. Va poi ricordato, al fine di dare conto della infondatezza della tesi di una difesa legittima, che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata" - Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Rv. 239205 -.

L'imputato, pur raggiunto dalle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, da atti di violenza sulla sua persona, non si fece scrupolo di organizzare un incontro con [OSCURATO:PERSONA], ben prefigurandosi la situazione di pericolo tanto da armarsi preventivamente.

L'invocazione della legittima difesa è dunque del tutto destituita di fondamento e non rileva neanche stabilire se imbracciò il fucile prima o dopo che [OSCURATO:PERSONA] cercò di far uso del coltello che aveva con sé.

3.3. Quanto alla aggravante della premeditazione, la Corte di assise di appello ha censurato la genericità del motivo proposto in appello per omesso raffronto specifico dell'atto di impugnazione con le deduzioni del giudice di primo grado in ordine al profilo dei preparativi del fatto, al considerevole lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del programma criminoso e la sua attuazione, l'assenza di incertezze volitive e la conseguente risolutezza del proposito criminoso (fl. 28 della sentenza impugnata).

La compiutezza della motivazione sul punto preclude ora un esame più approfondito della doglianza, appunto per la inammissibilità del corrispondente motivo di appello che conduce a concludere per la improponibilità del motivo.

4. La Corte di assise di appello ha dato congrua motivazione del diniego di una attenuazione del trattamento sanzionatorio per mezzo della invocata prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione con le aggravanti contestate.

Ha sottolineato l'assenza di spontaneità della confessione, invero indotta dal fatto che i Carabinieri giunti sul posto si accorsero delle tracce di sangue indosso all'imputato e del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] nel capannone; ha poi evidenziato il comportamento immediatamente successivo al fatto, di alterazione dello stato dei luoghi, che, lungi dal significare l'assenza di premeditazione e uno stato di confusione da impreparazione all'evento, fu la chiara espressione di voler ostacolare le indagini e impedire, come poi è stato, una compiuta e fedele ricostruzione della vicenda.5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel' giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. Deposita, inoltre, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciassette e mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che fu raggiunto da un colpo in sede scapolare, e per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, nello stesso contesto di tempo e di luogo, fu raggiunto da tre colpi in sedi vitali, fatti commessi con l'aggravante della premeditazione in Bagnoli di Sopra il 23 settembre 2017; oltre che per i reati di detenzione e porto illegale, di ricettazione in quanto provento di furto, del fucile sovrapposto utilizzato per il tentato omicidio e l'omicidio, tutti commessi in pari data nella stessa località. 2. Il 23 settembre 2017 i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] furono avvertiti che presso l'area di servizio di Bagnoli vi era una persona ferita. Questa fu identificata in [OSCURATO:PERSONA], che raccontò nell'immediatezza di essere stato ferito dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che una seconda persona nello stesso frangente era rimasta uccisa. Giunti presso l'azienda di Allia, i Carabinieri trovarono il figlio del titolare, [OSCURATO:PERSONA], che prima manifestò sorpresa per la loro presenza, e poi, una volta che gli fu fatto notare che era ferito al volto e aveva le scarpe sporche di sangue, ammise di avere ucciso una persona, successivamente identificata in [OSCURATO:PERSONA], e di averne ferita un'altra, che si era data alla fuga. Fu accertato che [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'azienda degli Allia con contratto interinale in scadenza, era entrato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un'autovettura, nell'area del capannone e che dopo venti minuti circa ne era venuto fuori a forte velocità e col volto pieno di sangue. Fu pure riscontrato che [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, aveva spostato il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] e pulito le macchie di sangue con guanti, stracci e solventi, aveva steso la vernice sulle zone colpite dai pallini sparati dall'arma, spostato un muletto davanti al portone di ingresso, al fine, questa la prospettiva di accusa, di evitare l'ingresso di terzi durante l'effettuata alterazione dei luoghi. 3. In risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato non solo non spiegò come fosse venuto in possesso dell'arma ma cercò di occultare l'accaduto, riferendo quanto commesso solo dopo che i Carabinieri gli fecero notare che era ferito e aveva macchie di sangue sulle scarpe.Non vi fu dunque una confessione spontanea e non vi fu collaborazione con la polizia giudiziaria, le cui prime indagini furono invece intralciate. 4. L'imputato fu reticente anche per il silenzio serbato sull'avvertimento intimidatorio rivolto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dal loro capo, Khanabaie - cittadino iraniano condannato in Italia per importazione di eroina -, alla [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], cinque giorni prima dei fatti, specificamente il 18 settembre. In quell'occasione Khanebaie avvertì la donna di comunicare al marito che occorreva avere rispetto e che senza rispetto non si poteva lavorare, messaggio che, secondo quanto riferito dal teste Gattellari, fece tremare la [OSCURATO:PERSONA] come una foglia. Il silenzio fu tenuto nel tentativo di occultare il contesto criminale che aveva determinato l'assunzione forzata di [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda degli Allia. [OSCURATO:PERSONA] non era legato da un normale rapporto di lavoro, non svolgeva una alcuna concreta attività lavorativa ed era presente in azienda in modo saltuario ed occasionale. Il contratto di lavoro era quindi di danno per l'azienda, che doveva rimborsare alla società interinale le somme corrisposte ad un dipendente che non forniva la controprestazione, e utile solo a [OSCURATO:PERSONA] che, essendo in esecuzione pena, avrebbe dovuto finire in carcere ove il rapporto di lavoro fosse stato formalmente interrotto. Il contratto di lavoro fu la copertura legale di un patto di ben altra natura, i cui contraenti furono [OSCURATO:PERSONA] e Khanabaie, che si era poi recato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rispetto di quanto convenuto perché era stata paventata l'interruzione del rapporto. Khanabaie fu a lungo ristretto nelle carceri italiane per una condanna a dieci anni di reclusione per un rilevante traffico di stupefacenti, e aveva condiviso con Lemfadell la medesima cella per alcuni mesi; a Padova era stato ristretto nello stesso Istituto ove si trovava pure [OSCURATO:PERSONA], condannato a venti anni di reclusione per omicidio. 5. Il patto tra il padre e Khanabaie era ben conosciuto dall'imputato e con i suoi comportamenti inziali in favore di [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a darvi esecuzione. Egli intese nascondere il patto indicibile che tutti avevano interesse a nascondere. Dopo le minacce del 18 settembre l'imputato prese la sua decisione. Si procurò un fucile a canne mozze, chiamò [OSCURATO:PERSONA], si mostrò possibilista sul rinnovo del contratto di lavoro, lo convocò per il giorno successivo in azienda. Lennfaddel si presentò, come convenuto, il giorno fissato per l'appuntamento; ciò fece in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e lì i due furono fatti oggetto dei colpi di fucile sparati dall'imputato. Questi sparò due colpi, uccidendo [OSCURATO:PERSONA] e ferendo [OSCURATO:PERSONA]; il primo venne colpito sul dorso, alla spalla destra, da distanza ravvicinata. Il secondo venne ferito da una parte della rosata di pallini, una cinquantina dei quali finì contro il portone di ferro. L'imputato ebbe il tempo di ricaricare l'arma, di puntarla nuovamente contro [OSCURATO:PERSONA] che, ferito, cercò di sottrarsi. Con un primo colpo venne colpito di striscio, con un secondo fu nuovamente ferito da una parte dei pallini. L'imputato non sparò alla cieca ma colpì il bersaglio con tutti i colpi esplosi, con evidente volontà omicida. L'azione fu accuratamente preparata: l'imputato si procurò un'arma micidiale, attirò [OSCURATO:PERSONA] con l'inganno, operò con freddezza, prima, durante e dopo l'esecuzione, quando in gran fretta cercò di alterare lo stato dei luoghi. Agì dunque non con una semplice preordinazione ma con una premeditazione che non conobbe incertezze o ripensamenti. 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di ricostruzione del movente. È manifestamente illogica la sentenza per la parte in cui individua il movente della condotta del ricorrente non già nelle minacce che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto a lui e alla sua famiglia in ragione del mancato rinnovo del contratto di lavoro ma in presunti e mai dimostrati rapporti illeciti tra il padre del ricorrente, Salvatore, e Khanabaie. Il rinnovo del contratto di lavoro rivestiva per [OSCURATO:PERSONA] una notevole importanza, perché gi avrebbe evitato l'esecuzione della pena da scontare in carcere. 6.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di ricostruzione del fatto. La Corte di assise di appello è incorsa in evidente errore nell'affermare che non è dato sapere se il ricorrente, nei giorni precedenti il tragico epilogo, fosse stato minacciato o strattonato in azienda da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, invero, che la grave condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA], spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA], spinse il ricorrente a procurarsi, la sera prima del programmato incontro, un'arma, come dallo stesso dichiarato a dimostrazione della piena collaborazione offerta agli inquirenti. Il ricorrente ha reso immediata confessione, salvo una iniziale brevissima incertezza. Questi non sparò con volontà omicida ma esclusivamente con l'intenzione di difendersi nel momento in cui vide [OSCURATO:PERSONA] che estraeva il coltello dalla giacca; e non inseguì [OSCURATO:PERSONA] all'interno del capannone. L'alterazione dello stato dei luoghi, posta in essere dall'imputato in uno stato di immediata concitazione e confusione, soprattutto con il trascinamento del corpo di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto portare a capovolgere le sequenze dell'accaduto, per come riportata dallo stesso imputato, reo confesso pochi minuti più tardi. L'imputato non attese, arma alla mano, l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], che non sapeva si sarebbe presentato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ma fu piuttosto lui oggetto di un vero e proprio agguato. 6.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo nonché in ordine alla premeditazione. L'imputato fece fuoco esclusivamente nel momento in cui vide [OSCURATO:PERSONA] tirare fuori il coltello. [OSCURATO:PERSONA] fu colpito perché [OSCURATO:PERSONA] si fece scudo con il suo corpo, come dimostrato dai risultati della consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero e da quanto dichiarazione, nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione, dal fratello di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato non aveva con sé il fucile, che era occultato: quindi si trattò di una iniziativa estemporanea, o comunque non programmata. L'imputato dette appuntamento al [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle sue pressanti richieste e la maldestra alterazione dello stato dei luoghi, non appena commesso il fatto, è la dimostrazione che non aveva premeditato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con l'arma che si era procurato. 6.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione. L'imputato si trovò, al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in una oggettiva situazione di pericolo attuale per la propria incolumità, che si consolidò non appena vide che [OSCURATO:PERSONA] estraeva il coltello dalla giacca, e non ebbe alternative: o reagire prendendo il fucile e sparando o soccombere sotto i fendenti di [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva la pericolosità. La sussistenza della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, consente di ritenere configurabile l'eccesso colposo. 6.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggrevanti. Nonostante una iniziale brevissima incertezza, l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie, frutto di effettiva resipiscenza, e poi le ha confermate; non ha fatto sparire bossoli e cartucce, non ha nascosto il fucile, non ha cercato di fuggire dal luogo del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta, per mezzo delle doglianze relative alla individuazione del movente, la ricostruzione del contesto entro cui si consumò il duplice fatto di sangue. Nega, in particolare, che ci fosse un accordo, dai contenuti ignoti ma dall'indubbio tenore illecito, tra il padre dell'imputato e Khanabaie anche e soprattutto, per quel che ora interessa, sulla collocazione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'azienda. Prospetta, di contro, che l'aggressione armata fu esclusivamente conseguenza delle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e del suo comportamento violento dei giorni precedenti, finalizzato al mantenimento del posto di lavoro, fittizio, presso l'azienda degli Allia, perché la sua cessazione non gli avrebbe consentito di usufruire di una misura alternativa alla detenzione in espiazione. La tesi difensiva, in disparte la improponibilità nella sede del controllo di legittimità nella misura in cui non giova a porre in evidenza difetti di motivazione o travisamenti di prova che incidano sulla tenuta della complessiva architettura argomentativa, non è capace di mettere in crisi la ricostruzione del fatto operata dalla impugnata sentenza. Quel che importa, per una lettura coerente di quanto avvenne, è che l'imputato non intendeva accondiscendere alla richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia che la pretesa derivasse dal solo [OSCURATO:PERSONA] sia che fosse comune ad altri personaggi e rafforzata dal fatto di derivare da un patto, non conosciuto nei suoi contenuti, tra il padre dell'imputato e Khanabaie. Non si comprende, invero, come la diversità di movente, per nulla alternativo ma invero complementare a quello accertato, possa avere incidenza sulla tenuta del complessivo impianto motivazionale. La Corte di assise di appello ha dato compiutamente conto dei dati di prova che sostengono, con adeguatezza e coerenza, l'affermazione che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in azienda, quale fittizio dipendente, fu il frutto di un accordo tra il padre dell'imputato e Khanabaie, quest'ultimo conosciuto dall'imputato che più volte lo aveva contattato all'utenza cellulare, sia prima dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] che successivamente (fl. 14 della sentenza impugnata). L'imputato stesso, nel corso di un colloquio carcerario con la fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], face riferimento al fatto che alcuni personaggi volevano impadronirsi della sua azienda, che era stato oggetto di pressioni mafiose e che aveva commesso l'omicidio perché minacciato (fl. 15 ella sentenza impugnata). È poi molto significativo il fatto che Khanebaie, rientrato in Italia, contattò la moglie di [OSCURATO:PERSONA], quindi il fratello di questi, Fabrizio, socio del fratello e del nipote nella [OSCURATO:SOCIETA], e che poi si recò dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che disse di essere rimasta "impietrita" per la gravità del comportamento minaccioso, perché riferisse al marito che occorreva aver rispetto e che il rispetto è una cosa importante, che e valore da difendere anche con la morte (fl. 17 e 18 della sentenza impugnata). 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono infondati e, per alcuni aspetti, inammissibili. L'assunto di ricorso, nel contestare l'asserita mancanza di valorizzazione del dato delle pregresse minacce di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato, che sfociarono anche in percosse nei locali dell'azienda, prospetta una soluzione del tutto priva di fondamento, ossia che questi episodi possano avere una incidenza in qualche modo scusante su quanto poi l'imputato si determinò a fare. Pur ammettendo in ipotesi che il movente sia da rinvenire non già nell'avvertimento assai minaccioso di Khanebaie alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] ma in questi comportamenti minacciosi di [OSCURATO:PERSONA], non si vede come possa mutare la ricostruzione dei fatti e soprattutto la loro qualificazione sì come operata in sentenza. Il dato rilevante, come la sentenza ha messo in luce, è che l'imputato, a seguito delle minacce quale che esse siano state, non si rivolse all'Autorità di polizia o giudiziaria, ma si armò, si procurò un fucile e convocò [OSCURATO:PERSONA] in azienda (fl. 19 della sentenza impugnata). La ricostruzione dei fatti, di ciò che avvenne quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunsero al capannone dell'azienda di Allia, è pienamente logica, compiutamente argomentata e non infirmata in alcun modo dai rilievi di ricorso. Essi reiterano critiche già proposte con l'atto di appello, che hanno ricevuto in quella sede adeguato riscontro, senza che il ricorrente, nella riproposizione di quelle doglianze, abbia debitamente tenuto conto degli argomenti illustrati dal giudice di appello. 3.1. La sentenza impugnata ha evidenziato, facendo puntuale richiamo agli specifici passaggi dei vari racconti dell'imputato su come si svolsero i fatti, che questi ha fornito versioni "altalenanti"; ha ricordato che fu lui ad alterare la scena del crimine e che questo suo comportamento non ha consentito di disporre di una fedele ricostruzione degli eventi; che è da escludersi che [OSCURATO:PERSONA] lo colpì da vicino con il coltello, che è del tutto implausibile che [OSCURATO:PERSONA], prima della sparatoria, gli lanciò contro il coltello da lontano, come scarsamente plausibile è che il lancio del coltello fu fatto da [OSCURATO:PERSONA] dopo che era stato raggiunto dal primo colpo di fucile (fl. 23-24 della sentenza impugnata). La sentenza ha in buona sostanza dato compiutamente ragione dell'affermazione che la versione narrata dall'imputato sia il frutto di una invenzione. Quel che importa, come correttamente sottolineato dalla Corte di assise di appello, è che l'imputato, dopo essersi armato, convocò [OSCURATO:PERSONA], il quale si recò nel capannone aziendale munito di coltello. L'imputato, senza che sia stato provato che [OSCURATO:PERSONA] estrasse dalla tasca del giubbotto il coltello prima degli spari, esplose due colpi di fucile, di cui uno colpì mortalmente [OSCURATO:PERSONA] e l'altro ferì [OSCURATO:PERSONA]; quindi, ricaricò l'arma e colpì nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con altri due spari. È dunque coerente l'affermazione che l'imputato, sparando da distanza ravvicinata e ricaricando l'arma dopo le prime due esplosioni, mirando senza sparare alla cieca, ebbe una ben precisa volontà omicida (fl. 27 della sentenza impugnata). 3.2. Va poi ricordato, al fine di dare conto della infondatezza della tesi di una difesa legittima, che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata" - Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Rv. 239205 -. L'imputato, pur raggiunto dalle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, da atti di violenza sulla sua persona, non si fece scrupolo di organizzare un incontro con [OSCURATO:PERSONA], ben prefigurandosi la situazione di pericolo tanto da armarsi preventivamente. L'invocazione della legittima difesa è dunque del tutto destituita di fondamento e non rileva neanche stabilire se imbracciò il fucile prima o dopo che [OSCURATO:PERSONA] cercò di far uso del coltello che aveva con sé. 3.3. Quanto alla aggravante della premeditazione, la Corte di assise di appello ha censurato la genericità del motivo proposto in appello per omesso raffronto specifico dell'atto di impugnazione con le deduzioni del giudice di primo grado in ordine al profilo dei preparativi del fatto, al considerevole lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del programma criminoso e la sua attuazione, l'assenza di incertezze volitive e la conseguente risolutezza del proposito criminoso (fl. 28 della sentenza impugnata). La compiutezza della motivazione sul punto preclude ora un esame più approfondito della doglianza, appunto per la inammissibilità del corrispondente motivo di appello che conduce a concludere per la improponibilità del motivo. 4. La Corte di assise di appello ha dato congrua motivazione del diniego di una attenuazione del trattamento sanzionatorio per mezzo della invocata prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione con le aggravanti contestate. Ha sottolineato l'assenza di spontaneità della confessione, invero indotta dal fatto che i Carabinieri giunti sul posto si accorsero delle tracce di sangue indosso all'imputato e del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] nel capannone; ha poi evidenziato il comportamento immediatamente successivo al fatto, di alterazione dello stato dei luoghi, che, lungi dal significare l'assenza di premeditazione e uno stato di confusione da impreparazione all'evento, fu la chiara espressione di voler ostacolare le indagini e impedire, come poi è stato, una compiuta e fedele ricostruzione della vicenda.5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel' giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida in
Sentenza Cassazione n. 15561/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris