CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2360 R.G. anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.TRIONFALE 148, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la sentenza n. 1047/2022 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 2360/2023 camera di consiglio6.3.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizionea norma dell’art. 380-bis c.p.c. con riguardo al ricorso per cassazione, su sette motivi,proposto da [OSCURATO:PERSONA],cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudizio prendeva le mosse dall’opposizione di Giardina all’ingiunzione emessa nei suoi confronti: ingiunzione basata sul debito residuo di un finanziamento. L’opposizioneè stata respinta dal Tribunale. La Corte di appello di Palermo ha rigettato, poi, il gravame proposto dall’originario intimato avverso la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha affermato : che la sottoscrizione del contratto, disconosciuta dall’opponente, era autografa; che erano nuovee quindi inammissibili le deduzioni concernenti l’usurarietà de gli interessi moratori;che al riguardo erano comunque applicabili i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597del 2020, la quale aveva rimarcato la differenza tra interessi corrispettivi e moratori e asseritoche gli uni e gli altri non potevano cumularsi ai fini della verifica dell’usura; che talequestione era comunque irrilevante, non avendo la banca applicato interessi moratori;che, quanto all’anatocismo per il c.d. ammortamento alla francese, il viziodi cui si lamentava essere affetto il contrattoera rimasto indimostrato, risultando, al contrario , che non era stata post a in essere alcuna contabilizza zione di interessi anatocistici; che erano generiche e nuove le questioni concernenti le clausole vessatorie, il contratto «monofirma»egli interessi « composti ». 2. ― Il ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della parte controricorrente. Sez. I–RG 2360/2023 camera di consiglio6.3.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[I]l primo ed il secondo motivo, che denunciano l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e la motivazione assente ex art. 132 c.p.c., oltre che la violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo alle conclusioni in appello relative alle ‘norme a tutela del consumatore’, quanto agli interessi composti, anatocistici, interessi moratori e piano di ‘ammortamento alla francese’, sono inammissibili: essi, invero, oltre ad essere formulati con tecnica redazionale che non rispetta gli art. 360 e 366 c.p.c., in quanto mantengono l’assoluta vaghezza e genericità delle allegazioni e delle censure, neppure adeguatamente censurando la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui tali domande erano nuove o generiche, in violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., atteso che proprio il contenuto dell’atto di opposizione, come dell’atto di appello, palesa la fondatezza delle conclusioni cui è giuntala Corte territoriale; a ciò si aggiunga l’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo le Sezioni Unite. precisato che ciò che rileva è l’interesse concretamente praticato dal finanziatore dopo l’inadempimento (Cass. Sez. U. n. 19597/2020); «il terzo motivo è inammissibile, perché, laddove pretende di confutare il convincimento dei giudici di merito circa l’autografia della sottoscrizione al contratto ad opera del ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione Sez. I–RG 2360/2023 camera di consiglio6.3.2024 del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass., sez. IV, 15.4.2021, n. 10029; Cass., sez. II, 17.2.2021, n. 4172; Cass.,sez. I, 22.1.2021, n. 1341; Cass., sez. IV, 4.5.2020, n. 8444; Cass., sez. trib., 10.3.2020, n. 6692; Cass., sez. I, 6.3.2019, n. 6519; Cass., sez. I, 5.2.2019, n. 3340; Cass., sez. I, 14.1.2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); «il quarto motivo è del pari inammissibile, pretendendo, pur sotto l’apparente deduzione della violazione degli art. 117 e 127 c.p.c., di proporre questioni di merito, sostenendo che non sarebbero state ‘leggibili’le clausole pattuite e che si tratta di contratto ‘ monofirma ’ : ma della prima questione non vi è traccia nelle deduzioni innanzi ai giudici del merito, e della seconda già lasentenza impugnata ha dedotto la tardività, oltre ad essere essa inammissibile in questa sede, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 898/2018, n. 1653/2018, n. 16406/2018); del tutto rientrante in inammissibile novum è la deduzione della mancata consegna di copia al cliente, atteso che qualora sia posta una questione giuridica che implichi un accertamento di fatto, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visula veridicità di tale asserzione (cfr., e multis, Cass. Sez. I–RG 2360/2023 camera di consiglio6.3.2024 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440); «il quinto motivo, laddove lamenta la ‘violazione d.lgs. n . 206 del 2005’, è inammissibile, perché non coglie e non censura adeguatamente la stigmatizzazione dell’essere tale deduzione generica, già contenuta nella sentenza impugnata; «il sesto motivo è inammissibile, laddove deduce la violazione di legge per avere la c orte territoriale ritenuto non sussistente l’anatocismo, nel dedotto “ammortamento alla francese”, di nuovo proponendo una inammissibile questione di fatto; «il settimo motivo è inammissibile, in quanto introduce questioni sovrapposte e confuse, tra cui una, concernente spese di assicurazione obbligatoria ed istruttoria, senza dimostrarne la non novità rispetto al contenuto dell’atto di opposizione e senza riuscire, dunque, a censurare la decisione impugnata di inammissibilità sul punto; per il resto, anche tale motivo ripropone un giudizio sul fatto». 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] condivide le considerazioni che precedono, chedel resto il ricorrente non ha specificamente confutato, mancando di depositare memoria,sicché il ricorso va dichiarato inammissibile . 3. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. ─ Le spese processuali seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Sez. I–RG 2360/2023 camera di consiglio6.3.2024 Valerammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 4.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari