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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 37261/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 30.1.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli al capo b) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, rilevando, al contempo, la mancanza di un danno effettivo per le ragioni del ceto creditorio.

3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, limitatamente alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta dell'imputato di qualificazione della condotta in addebito in termini di bancarotta documentale semplice.

4. I motivi posti a fondamento del ricorso appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate.

5. Manifestamente infondati, versati in fatto e generici appaiono i motivi di ricorso.

Ed, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630).

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico.

Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi.

Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi enunciati, ha ritenuto che la condotta dello Sposato integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che, come rilevato dallo stesso ricorrente, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto di alcune scritture contabili si era persa traccia, mentre quelle depositate erano tenute in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita.

Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica, integrata sotto il profilo oggettivo dalla incompleta tenuta delle scritture contabili, non contestata dal ricorrente, era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dal comportamento omissivo e ostruzionistico posto in essere dallo Sposato omettendo di consegnare al curatore fallimentare, pur avendone la possibilità, la documentazione contabile indicata nel capo d'imputazione, attivandosi "presso i presunti depositari delle scritture contabili" (i dottori commercialisti, indicati dal ricorrente come incaricati della tenuta delle scritture contabili) "al fine di conseguirne la disponibilità in vista della successiva consegna al curatore fallimentare" (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso).

Con riferimento, poi, alla mancata dimostrazione di un danno in capo ai creditori, non può non rilevarsi come si tratti di un elemento del tutto estraneo alla struttura del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per la cui sussistenza è sufficiente un mero pericolo per le ragioni del ceto creditorio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Rv. 269019).

In relazione, infine, agli atti che, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato (la relazione del curatore fallimentare; il contenuto delle deposizioni dei testi Costanzo e Caldiero, nonché dello stesso imputato), va rilevato che si tratta di rilievi con cui si sollecita una lettura alternativa ovvero una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Senza tacere l'evidente violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).).

6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dal giudice di primo grado in anni dieci, operando un generico rinvio alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall., senza alcuna motivazione sul punto, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In conseguenza di tale intervento del Giudice delle leggi, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta documentale dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti dello Sposato, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena irrogata.

7. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 30.1.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli al capo b) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, rilevando, al contempo, la mancanza di un danno effettivo per le ragioni del ceto creditorio. 3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, limitatamente alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta dell'imputato di qualificazione della condotta in addebito in termini di bancarotta documentale semplice. 4. I motivi posti a fondamento del ricorso appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate. 5. Manifestamente infondati, versati in fatto e generici appaiono i motivi di ricorso. Ed, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi. Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi enunciati, ha ritenuto che la condotta dello Sposato integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che, come rilevato dallo stesso ricorrente, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto di alcune scritture contabili si era persa traccia, mentre quelle depositate erano tenute in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita. Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica, integrata sotto il profilo oggettivo dalla incompleta tenuta delle scritture contabili, non contestata dal ricorrente, era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dal comportamento omissivo e ostruzionistico posto in essere dallo Sposato omettendo di consegnare al curatore fallimentare, pur avendone la possibilità, la documentazione contabile indicata nel capo d'imputazione, attivandosi "presso i presunti depositari delle scritture contabili" (i dottori commercialisti, indicati dal ricorrente come incaricati della tenuta delle scritture contabili) "al fine di conseguirne la disponibilità in vista della successiva consegna al curatore fallimentare" (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso). Con riferimento, poi, alla mancata dimostrazione di un danno in capo ai creditori, non può non rilevarsi come si tratti di un elemento del tutto estraneo alla struttura del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per la cui sussistenza è sufficiente un mero pericolo per le ragioni del ceto creditorio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Rv. 269019). In relazione, infine, agli atti che, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato (la relazione del curatore fallimentare; il contenuto delle deposizioni dei testi Costanzo e Caldiero, nonché dello stesso imputato), va rilevato che si tratta di rilievi con cui si sollecita una lettura alternativa ovvero una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Senza tacere l'evidente violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).). 6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dal giudice di primo grado in anni dieci, operando un generico rinvio alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216, I. fall., senza alcuna motivazione sul punto, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In conseguenza di tale intervento del Giudice delle leggi, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta documentale dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall. Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti dello Sposato, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena irrogata. 7. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame s
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