CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 347/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La CTR della Toscana con sentenza n. 347/2019 rigettava l'appello proposto dalla Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato avverso gli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti. Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne. Osservava, in particolare, che costituiva circostanza pacifica che il Porto di Talamone era gestito da [OSCURATO:PERSONA], segnatamente l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non da una [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava che il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale era stato conferito in appalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di modo che la società contribuente era tenuta al pagamento della Tarsu. Riteneva che i «posti barca» fossero ricompresi nelle aree scoperte soggetta assoggettate a Tarsu. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso e memorie il Comune di Orbetello. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'[OSCURATO:PERSONA] presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi. 3.La ricorrente ha depositatoin data 23 maggio 2023 memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197 del 29 dicembre 2022. La c ausa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 187, della legge citatan. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ( ora ottobre 2023) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata . La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Orbetello, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge. In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nell’aduna