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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11120/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto il termine di prescrizione applicabile (che arbitrariamente il difensore quantifica senza tenere conto della contestata e non esclusa recidiva reiterata infraquinquennale, giudicata equivalente alle attenuanti generiche) matura non prima del 08/05/2022, oltre eventuali sospensioni.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto il termine di prescrizione applicabile (che arbitrariamente il difensore quantifica senza tenere conto della contestata e non esclusa recidiva reiterata infraquinquennale, giudicata equivalente alle attenuanti generiche) matura non prima del 08/05/2022, oltre eventuali sospensioni. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris