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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:173
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0174_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-174/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4 rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, persistendo, malgrado la sentenza 17 giugno 1987, causa 1/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2797) nel non adottare i provvedimenti necessari per attuare nelle Regioni vallona e fiamminga la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G.

Kapteyn e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 febbraio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 febbraio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, persistendo, malgrado la sentenza 17 giugno 1987, causa 1/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2797) nel non adottare i provvedimenti necessari per attuare nelle Regioni vallona e fiamminga la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento causato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2 La direttiva intende proteggere le acque sotterranee dall' inquinamento causato da certe sostanze pericolose.

Tali sostanze figurano negli elenchi I e II contenuti nell' unico allegato della direttiva.

Nell' elenco I sono menzionate le sostanze la cui immissione nelle acque sotterranee dev' essere impedita dagli Stati membri, mentre nell' elenco II sono indicate le sostanze la cui immissione nelle acque sotterranee deve essere limitata dagli Stati membri (art. 3 della direttiva). 3 L' art. 4 della direttiva precisa le misure che gli Stati membri debbono adottare per impedire lo scarico diretto o indiretto, nelle acque sotterranee, delle sostanze enumerate nell' elenco I. L' art. 5 stabilisce le misure che gli Stati membri debbono adottare per limitare lo scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze di cui all' elenco II della direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA] citata sentenza 1/86, la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non adottando nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE. 5 Dato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha comunicato alla Commissione i provvedimenti che esso avrebbe dovuto adottare in forza dell' art. 171 del Trattato CEE per attuare correttamente la direttiva e, quindi, per conformarsi alla sentenza della Corte, la Commissione ha avviato il procedimento previsto all' art. 169 del Trattato. 6 [OSCURATO:PERSONA] sua risposta al parere motivato, il governo belga ha informato la Commissione dell' avvenuta adozione del decreto dell' Esecutivo regionale vallone del 30 aprile 1990 sulla protezione e l' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili (Moniteur belge, 1990, pag. 13 183, in prosieguo: il "decreto").

L' art. 8 di tale decreto sancisce il divieto in via di principio "degli scarichi diretti e indiretti delle sostanze di cui all' allegato 1 della direttiva 80/68/CEE (...)" e rinvia a taluni decreti dell' Esecutivo vallone per l' attuazione della protezione delle acque che possono essere rese potabili contro l' inquinamento. 7 Considerando che tale decreto era insufficiente ad attuare la direttiva nella Regione vallona e non avendo ricevuto alcuna informazione concernente l' attuazione della direttiva nella Regione fiamminga, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento. 8 Nell' atto introduttivo, la Commissione ha mosso i seguenti addebiti nei confronti del Belgio: a) il decreto dell' Esecutivo regionale vallone avrebbe un campo d' applicazione troppo ristretto, dato che esso non riguarderebbe tutte le acque sotterranee; b) tale decreto costituirebbe una normativa quadro che richiede ulteriori misure d' applicazione; c) il divieto di cui all' art. 8 del decreto sarebbe insufficiente ad attuare i divieti previsti agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva; d) la Regione fiamminga non avrebbe adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva in maniera soddisfacente. 9 Avendo il Belgio adottato, posteriormente alla proposizione del ricorso, numerosi provvedimenti intesi ad attuare la direttiva nelle Regioni vallona e fiamminga, la Commissione, con lettera del 15 dicembre 1992, ha ritirato gli addebiti riportati alle lett. a), b) e d) di cui sopra.

Quanto all' addebito di cui alla lett. c), la Commissione ha dichiarato all' udienza di mantenere in essere soltanto la parte dell' addebito secondo cui l' art. 8 del decreto vallone, che per errore fa riferimento all' allegato 1 anziché all' elenco I della direttiva, non menziona le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva e ha dichiarato di ritirare il resto. 10 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 11 Il governo belga non contesta l' inadempimento che gli viene contestato in ordine all' addebito mosso mettendo però in rilievo che è in corso una modifica del decreto nel senso indicato dalla Commissione. 12 Occorre quindi constatare che, non menzionando all' art. 8 del decreto regionale vallone 30 aprile 1990, sulla protezione e sull' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili, le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si è conformato alla sentenza 17 giugno 1987 pronunciata nella causa 1/86 e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente per quanto riguarda l' addebito mantenuto dalla Commissione e va pertanto condannato alle spese. 14 Per quanto concerne gli addebiti del ricorso a cui la Commissione ha rinunciato, occorre rilevare che a norma dell' art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha concluso sulle spese.

Alla luce di quanto sopra, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deve sopportare la totalità delle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non menzionando nell' art. 8 del decreto regionale vallone del 30 aprile 1990, sulla protezione e sull' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili, le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si è conformato alla sentenza 17 giugno 1987 pronunciata nella causa 1/86 e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0174_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-174/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4 rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, persistendo, malgrado la sentenza 17 giugno 1987, causa 1/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2797) nel non adottare i provvedimenti necessari per attuare nelle Regioni vallona e fiamminga la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 febbraio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 febbraio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, persistendo, malgrado la sentenza 17 giugno 1987, causa 1/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2797) nel non adottare i provvedimenti necessari per attuare nelle Regioni vallona e fiamminga la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento causato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2 La direttiva intende proteggere le acque sotterranee dall' inquinamento causato da certe sostanze pericolose. Tali sostanze figurano negli elenchi I e II contenuti nell' unico allegato della direttiva. Nell' elenco I sono menzionate le sostanze la cui immissione nelle acque sotterranee dev' essere impedita dagli Stati membri, mentre nell' elenco II sono indicate le sostanze la cui immissione nelle acque sotterranee deve essere limitata dagli Stati membri (art. 3 della direttiva). 3 L' art. 4 della direttiva precisa le misure che gli Stati membri debbono adottare per impedire lo scarico diretto o indiretto, nelle acque sotterranee, delle sostanze enumerate nell' elenco I. L' art. 5 stabilisce le misure che gli Stati membri debbono adottare per limitare lo scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze di cui all' elenco II della direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA] citata sentenza 1/86, la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non adottando nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE. 5 Dato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha comunicato alla Commissione i provvedimenti che esso avrebbe dovuto adottare in forza dell' art. 171 del Trattato CEE per attuare correttamente la direttiva e, quindi, per conformarsi alla sentenza della Corte, la Commissione ha avviato il procedimento previsto all' art. 169 del Trattato. 6 [OSCURATO:PERSONA] sua risposta al parere motivato, il governo belga ha informato la Commissione dell' avvenuta adozione del decreto dell' Esecutivo regionale vallone del 30 aprile 1990 sulla protezione e l' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili (Moniteur belge, 1990, pag. 13 183, in prosieguo: il "decreto"). L' art. 8 di tale decreto sancisce il divieto in via di principio "degli scarichi diretti e indiretti delle sostanze di cui all' allegato 1 della direttiva 80/68/CEE (...)" e rinvia a taluni decreti dell' Esecutivo vallone per l' attuazione della protezione delle acque che possono essere rese potabili contro l' inquinamento. 7 Considerando che tale decreto era insufficiente ad attuare la direttiva nella Regione vallona e non avendo ricevuto alcuna informazione concernente l' attuazione della direttiva nella Regione fiamminga, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento. 8 Nell' atto introduttivo, la Commissione ha mosso i seguenti addebiti nei confronti del Belgio: a) il decreto dell' Esecutivo regionale vallone avrebbe un campo d' applicazione troppo ristretto, dato che esso non riguarderebbe tutte le acque sotterranee; b) tale decreto costituirebbe una normativa quadro che richiede ulteriori misure d' applicazione; c) il divieto di cui all' art. 8 del decreto sarebbe insufficiente ad attuare i divieti previsti agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva; d) la Regione fiamminga non avrebbe adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva in maniera soddisfacente. 9 Avendo il Belgio adottato, posteriormente alla proposizione del ricorso, numerosi provvedimenti intesi ad attuare la direttiva nelle Regioni vallona e fiamminga, la Commissione, con lettera del 15 dicembre 1992, ha ritirato gli addebiti riportati alle lett. a), b) e d) di cui sopra. Quanto all' addebito di cui alla lett. c), la Commissione ha dichiarato all' udienza di mantenere in essere soltanto la parte dell' addebito secondo cui l' art. 8 del decreto vallone, che per errore fa riferimento all' allegato 1 anziché all' elenco I della direttiva, non menziona le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva e ha dichiarato di ritirare il resto. 10 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 11 Il governo belga non contesta l' inadempimento che gli viene contestato in ordine all' addebito mosso mettendo però in rilievo che è in corso una modifica del decreto nel senso indicato dalla Commissione. 12 Occorre quindi constatare che, non menzionando all' art. 8 del decreto regionale vallone 30 aprile 1990, sulla protezione e sull' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili, le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si è conformato alla sentenza 17 giugno 1987 pronunciata nella causa 1/86 e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente per quanto riguarda l' addebito mantenuto dalla Commissione e va pertanto condannato alle spese. 14 Per quanto concerne gli addebiti del ricorso a cui la Commissione ha rinunciato, occorre rilevare che a norma dell' art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha concluso sulle spese. Alla luce di quanto sopra, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deve sopportare la totalità delle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non menzionando nell' art. 8 del decreto regionale vallone del 30 aprile 1990, sulla protezione e sull' utilizzazione delle acque che possono essere rese potabili, le sostanze dell' elenco II a cui rinvia l' art. 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si è conformato alla sentenza 17 giugno 1987 pronunciata nella causa 1/86 e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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