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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 286/1986

ECLI:IT:COST:1986:286
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292-295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 24 aprile 1980 (reg. ord. n. 652 del 1980) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Costituzione.

La Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava l'istituzione di nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di riordinare progressivamente i monopoli nazionali in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine all'approvvigionamento ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali.

Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 31, n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dai paesi della detta Comunità economica, una "sovraimposta di confine" equivalente ad un dazio doganale o ad una tassa in favore dei prodotti nazionali, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95 Trattato CEE.

Inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi importati, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione ed a prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt.

CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità.

L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale.

Conclusivamente il giudice a quo riteneva che l'anzidetta disciplina violasse gli artt. 3 e 11 Cost. e perciò sollevava le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate.

Nessuna delle parti si costituiva né interveniva la Presidenza del Consiglio. : Nel presente giudizio sono oggetto di censura le disposizioni degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, in riferimento all'art. 11 Cost. (nell'ordinanza è citato, senza però specifica motivazione, anche l'art. 3 Cost.).

Al riguardo va preliminarmente osservato che la denuncia concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi dal giudice a quo che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme comunitarie, bensì direttamente un principio fondamentale - nella specie, ricavabile, in particolare, dagli art. 12, 37 e 95 del Trattato stesso - che della [OSCURATO:PERSONA] informerebbe l'intero assetto: e cioè il principio secondo cui compito principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito coperto dal Trattato ora citato.

Conseguentemente, in conformità alla precedente giurisprudenza (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22 febbraio 1985 nn. 47 e 48 e 20 marzo 1985 n. 81), la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame.

Nel merito si osserva che le anzidette questioni hanno un presupposto comune e cioè che la "sovraimposta di confine "di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 sia un dazio doganale, vietato dal Trattato.

Tale presupposto è però palesemente infondato, in quanto la detta sovrimposta corrisponde esattamente ("è pari", dice il cit. art. 3) all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. art. 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 nonché la l. 7 marzo 1985 n. 76) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così una diversità di trattamento.

Ciò trova precisa conferma nel fatto che la stessa imposta colpisce anche i tabacchi provenienti da paesi non appartenenti alla CEE (art. 1 l. n. 825 del 1965), ma rispetto a tali paesi essa si aggiunge ai dazi doganali eventualmente dovuti (art. 2, secondo comma, st. l.).

La violazione dell'invocato principio del Trattato non sussiste e risulta perciò inconferente il richiamo ai parametri costituzionali che si assumono lesi.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292-295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 24 aprile 1980 (reg. ord. n. 652 del 1980) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Costituzione. La Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava l'istituzione di nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di riordinare progressivamente i monopoli nazionali in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine all'approvvigionamento ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali. Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 31, n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dai paesi della detta Comunità economica, una "sovraimposta di confine" equivalente ad un dazio doganale o ad una tassa in favore dei prodotti nazionali, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95 Trattato CEE. Inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi importati, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione ed a prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale. Conclusivamente il giudice a quo riteneva che l'anzidetta disciplina violasse gli artt. 3 e 11 Cost. e perciò sollevava le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate. Nessuna delle parti si costituiva né interveniva la Presidenza del Consiglio. : Nel presente giudizio sono oggetto di censura le disposizioni degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, in riferimento all'art. 11 Cost. (nell'ordinanza è citato, senza però specifica motivazione, anche l'art. 3 Cost.). Al riguardo va preliminarmente osservato che la denuncia concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi dal giudice a quo che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme comunitarie, bensì direttamente un principio fondamentale - nella specie, ricavabile, in particolare, dagli art. 12, 37 e 95 del Trattato stesso - che della [OSCURATO:PERSONA] informerebbe l'intero assetto: e cioè il principio secondo cui compito principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito coperto dal Trattato ora citato. Conseguentemente, in conformità alla precedente giurisprudenza (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22 febbraio 1985 nn. 47 e 48 e 20 marzo 1985 n. 81), la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame. Nel merito si osserva che le anzidette questioni hanno un presupposto comune e cioè che la "sovraimposta di confine "di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 sia un dazio doganale, vietato dal Trattato. Tale presupposto è però palesemente infondato, in quanto la detta sovrimposta corrisponde esattamente ("è pari", dice il cit. art. 3) all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. art. 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 nonché la l. 7 marzo 1985 n. 76) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così una diversità di trattamento. Ciò trova precisa conferma nel fatto che la stessa imposta colpisce anche i tabacchi provenienti da paesi non appartenenti alla CEE (art. 1 l. n. 825 del 1965), ma rispetto a tali paesi essa si aggiunge ai dazi doganali eventualmente dovuti (art. 2, secondo comma, st. l.). La violazione dell'invocato principio del Trattato non sussiste e risulta perciò inconferente il richiamo ai parametri costituzionali che si assumono lesi. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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