CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con ordinanza del 14/04/2026, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 583-quater cod. pen. Prima della celebrazione dell'udienza innanzi al Tribunale per il riesame la misura è stata aggravata, con applicazione della custodia cautelare in carcere.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona sottoposta ad indagini, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 373 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Assume il difensore che la reazione del ricorrente non era finalizzata a opporsi al compimento di un atto, che era già stato compiuto -mediante redazione dei verbali di contestazione e dì confisca dei mezzi-, e doveva essere considerata come mero sfogo, diretto, peraltro, non contro gli operanti ma contro i vicini di casa. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 583-quater cod. pen., dovendo le lesioni essere riqualificate ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. La prima disposizione, infatti, richiede non solo che le lesioni personali siano cagionate a un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ma anche che vi sia un nesso funzionale tra dette lesioni e lo svolgimento di un atto dell'ufficio. Occorre, cioè, che le lesioni siano cagionate al pubblico ufficiale mentre sta compiendo un atto del servizio o a causa di tale atto. Nella prospettazione difensiva le lesioni contestate al ricorrente sono successive al compimento degli atti, sicché nessun nesso è individuabile con l'attività di ufficio. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per difetto del pericolo di reiterazione reati della stessa specie. Il fatto per cui si procede è episodico, essendo stato originato dalle liti con i vicini di casa, che hanno creato uno stato di tensione e pressione psicologica in tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettazione difensiva la misura degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo sarebbe pienamente adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, in quanto le violazioni che hanno portato alla sua sostituzione non sono che atti di sfogo e di rabbia. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno premettere che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01). Pertanto, in questa materia, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto tende a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione. L'ordinanza impugnata ha rilevato che il provvedimento amministrativo che la polizia municipale doveva eseguire, unitamente a personale del commissariato di Gela, era volto alla verifica delle condizioni di degrado ambientale e igienico-sanitario dell'immobile ove viveva la famiglia [OSCURATO:PERSONA], nonché alla rimozione di rifiuti ingombranti ivi abbandonati e al ripristino delle condizioni di decoro della zona. È stato, quindi, ritenuto del tutto infondato l'assunto difensivo secondo cui i pubblici ufficiali intervenuti avevano già completato la loro attività nel momento in cui sono state poste in essere le condotte violente e minacciose, poiché del tutto sganciato dalle risultanze fattuali e dalle emergenze del verbale di arresto.Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale per il riesame ha correttamente evidenziato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente. Ebbene, la reazione violentissima del ricorrente e dei suoi familiari, quale che fosse il suo motivo, è stata finalizzata a evitare che i pubblici ufficiali ponessero in essere un atto del loro ufficio, così consentendo di ravvisare l'elemento soggettivo tipico del delitto di cui all'art 337 cod. pen. 3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. L'art. 583-quater cod. pen., nella parte che qui interessa, prevede che "nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni". La difesa contesta il nesso funzionale tra adempimento delle funzioni dei pubblici ufficiali e esercizio della violenza da parte dell'indagato, che sarebbe intervenuta quando l'atto dell'ufficio era già stato compiuto. Come sopra detto, l'ordinanza impugnata ha invece, motivatamente evidenziato come l'attività dei pubblici ufficiali fosse in fase di svolgimento e come la violenza sia stata esercitata proprio per opporsi ad essa. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo sulle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma presuppone, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , Sentenza n. 1122 del 02/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026 ) Rv. 289262 — 01). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente, per futili motivi, si è scagliato contro gli operatori di polizia giudiziaria, ponendo in essere ripetuti atti di violenza verbale e fisica, talmente spropositata da richiedere l'intervento congiunto di più agenti per essere placata. Con il suo comportamento ha dato prova di assoluta incapacità di autocontrollo, non arrestando la propria violenza neppure a fronte degli ammonimenti delle forze dell'ordine intervenute.Quanto all'adeguatezza, nessuna misura meno afflittiva è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto anche conto delle condotte poste in essere immediatamente dopo l'applicazione nei suoi confronti nella misura degli arresti domiciliari con strumento elettronico di controllo. In particolare, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l'aggravamento del regime cautelare originariamente applicato al ricorrente, in conseguenza di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni ad esso correlate. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/07/2026. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -C.,-477,71ETZ' IL 2