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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 14556/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9625/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1116/2021 depositata il 11/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 04120179016503048000, notificagli in data 6/12/2017, nonché tutte le cartelle di pagamento ad essa sottese, contestando: -) la nullità dell’intimazione impugnata in quanto emessa e notificata da un ufficio distrettuale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui era ricompreso il domicilio fiscale del contribuente; -) - l’inesistenza o, comunque, la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento opposta in quanto, mentre quest’ultima era stata correttamente notificata presso il domicilio del contribuente in [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A - int. 11 a Genova, le cartelle di pagamento erano invece state notificate sempre in [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A – int. 11, ma a Firenze e non a Genova; ciò con la conseguenza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non le aveva ricevute; la decadenza/prescrizione delle pretese creditorie iscritte a ruolo ed azionate per il tramite delle cartelle medesime, atteso che esse si riferivano ad annualità per le quali gli enti creditori risultavano ormai decaduti dal loro potere di riscossione e, comunque, la prescrizione era già maturata.

2. L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio: -) rilevando che, medio tempore, la CTP di Firenze aveva emesso la sentenza n. 462/04/2018 con cui era stato dichiarato inammissibile altro ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento, notificata al contribuente in data 19/04/2017, emessa in relazione a un più ampio novero di cartelle di pagamento, fra le quali anche quelle formanti oggetto di intimazione successiva, impugnata nel presente giudizio; -) di conseguenza eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso la seconda intimazione per violazione del principio del ne bis in idem.

3. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente, con pronuncia che trovava conferma in sede di appello.

4. Avverso la sentenza della CTR della Toscana indicata in epigrafe ricorre l’Agenzia delle entrate – riscossione con unico motivo.

Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente della riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.lgs. 546/1992», rilevando che la sentenza della CTR della Toscana sarebbe viziata per aver ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, nonostante fosse stato accertato dalla sentenza n. 462 del 2/05/2018 della CTP di Firenze, passata in giudicato, che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del presente giudizio, in data 19.04.2017 era stata notificata al sig. [OSCURATO:PERSONA] l'intimazione di pagamento n. 04120179004253736000, tardivamente opposta dal contribuente oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.

Osserva che, pertanto, in mancanza di impugnazione del primo atto successivo validamente notificato, le cartelle di pagamento hanno acquisito definitività e non possono, nel presente giudizio, più esser oggetto di contestazione.

2. Il motivo è inammissibile perché non contesta l’effettiva ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.

2.1. I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il giudicato esterno invocato dall'appellante non fosse applicabile alla presente controversia «in quanto avente ad oggetto un provvedimento amministrativo antecedente a quello di cui si discute; il quale ha ad oggetto la medesima pretesa tributaria del precedente, salvo le cartelle sgravate (…)» ed in particolare affermando che, «ancorché non espressamente dichiarato, (…) l'avviso di intimazione impugnato nel presente procedimento sostituisce ed annulla il precedente, oggetto del distinto contenzioso conclusosi con la sentenza della CTP di Firenze n. 462 del 2.5.2018, in quanto, diversamente opinando, risulterebbero due distinti atti amministrativi aventi parzialmente ad oggetto la medesima pretesa impositiva, entrambi suscettibili di giungere autonomamente alla fase esecutiva.

Si ritiene pertanto che l'emanazione del secondo atto da parte dell'Ufficio, non contenendo alcuna precisazione in merito alla sua relazione con il precedente atto, avente, come detto, parzialmente ad oggetto la medesima pretesa, non possa che essere ritenuto sostitutivo del precedente.»

2.2. Una volta accertato che la seconda intimazione ha integralmente annullato e sostituito (all’esito di un procedimento di autotutela amministrativa) quella precedente, la CTR ha ritenuto ammissibili e fondate le eccezioni sollevate del contribuente in relazione ai vizi di illegittimità della intimazione emessa in sostituzione di quella annullata in autotutela, vizi propri - incompetenza territoriale dell’Ufficio di Firenze ad emanare nel 2017 l’intimazione di pagamento impugnata, e derivati - nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte in quanto effettuate presso un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del contribuente.

3. In conclusione, rilevando che la statuizione su cui si fonda la decisione, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del primo provvedimento, non è in questa sede contestata dalla ricorrente Agenzia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Stante il disposto del D.L. 20 marzo 2023, n. 4, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento della Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato T.U. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9625/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1116/2021 depositata il 11/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 04120179016503048000, notificagli in data 6/12/2017, nonché tutte le cartelle di pagamento ad essa sottese, contestando: -) la nullità dell’intimazione impugnata in quanto emessa e notificata da un ufficio distrettuale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui era ricompreso il domicilio fiscale del contribuente; -) - l’inesistenza o, comunque, la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento opposta in quanto, mentre quest’ultima era stata correttamente notificata presso il domicilio del contribuente in [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A - int. 11 a Genova, le cartelle di pagamento erano invece state notificate sempre in [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A – int. 11, ma a Firenze e non a Genova; ciò con la conseguenza che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non le aveva ricevute; la decadenza/prescrizione delle pretese creditorie iscritte a ruolo ed azionate per il tramite delle cartelle medesime, atteso che esse si riferivano ad annualità per le quali gli enti creditori risultavano ormai decaduti dal loro potere di riscossione e, comunque, la prescrizione era già maturata. 2. L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio: -) rilevando che, medio tempore, la CTP di Firenze aveva emesso la sentenza n. 462/04/2018 con cui era stato dichiarato inammissibile altro ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento, notificata al contribuente in data 19/04/2017, emessa in relazione a un più ampio novero di cartelle di pagamento, fra le quali anche quelle formanti oggetto di intimazione successiva, impugnata nel presente giudizio; -) di conseguenza eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso la seconda intimazione per violazione del principio del ne bis in idem. 3. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente, con pronuncia che trovava conferma in sede di appello. 4. Avverso la sentenza della CTR della Toscana indicata in epigrafe ricorre l’Agenzia delle entrate – riscossione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente della riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.lgs. 546/1992», rilevando che la sentenza della CTR della Toscana sarebbe viziata per aver ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, nonostante fosse stato accertato dalla sentenza n. 462 del 2/05/2018 della CTP di Firenze, passata in giudicato, che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del presente giudizio, in data 19.04.2017 era stata notificata al sig. [OSCURATO:PERSONA] l'intimazione di pagamento n. 04120179004253736000, tardivamente opposta dal contribuente oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992. Osserva che, pertanto, in mancanza di impugnazione del primo atto successivo validamente notificato, le cartelle di pagamento hanno acquisito definitività e non possono, nel presente giudizio, più esser oggetto di contestazione. 2. Il motivo è inammissibile perché non contesta l’effettiva ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata. 2.1. I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il giudicato esterno invocato dall'appellante non fosse applicabile alla presente controversia «in quanto avente ad oggetto un provvedimento amministrativo antecedente a quello di cui si discute; il quale ha ad oggetto la medesima pretesa tributaria del precedente, salvo le cartelle sgravate (…)» ed in particolare affermando che, «ancorché non espressamente dichiarato, (…) l'avviso di intimazione impugnato nel presente procedimento sostituisce ed annulla il precedente, oggetto del distinto contenzioso conclusosi con la sentenza della CTP di Firenze n. 462 del 2.5.2018, in quanto, diversamente opinando, risulterebbero due distinti atti amministrativi aventi parzialmente ad oggetto la medesima pretesa impositiva, entrambi suscettibili di giungere autonomamente alla fase esecutiva. Si ritiene pertanto che l'emanazione del secondo atto da parte dell'Ufficio, non contenendo alcuna precisazione in merito alla sua relazione con il precedente atto, avente, come detto, parzialmente ad oggetto la medesima pretesa, non possa che essere ritenuto sostitutivo del precedente.» 2.2. Una volta accertato che la seconda intimazione ha integralmente annullato e sostituito (all’esito di un procedimento di autotutela amministrativa) quella precedente, la CTR ha ritenuto ammissibili e fondate le eccezioni sollevate del contribuente in relazione ai vizi di illegittimità della intimazione emessa in sostituzione di quella annullata in autotutela, vizi propri - incompetenza territoriale dell’Ufficio di Firenze ad emanare nel 2017 l’intimazione di pagamento impugnata, e derivati - nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte in quanto effettuate presso un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del contribuente. 3. In conclusione, rilevando che la statuizione su cui si fonda la decisione, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del primo provvedimento, non è in questa sede contestata dalla ricorrente Agenzia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Stante il disposto del D.L. 20 marzo 2023, n. 4, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento della Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato T.U. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nell
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