CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 30762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1118/05/1970 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto affetti da genericità e aspecificità estrinseca, sollecitando l'applicazione dell'art 131 bis cp ( mai prospettata in precedenza) senza neppure precisare le ragioni in fatto che potrebbero giustificarne il riconoscimento, nonché contrastando il diniego delle generiche e la conferma della recidiva senza declinare critice specifiche avverso le considerazioni sottese al motivare della decisone gravata che di contro, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.