CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.0merovic Senadin, ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito di più reati di furto consumato pluriaggravato in abitazione ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 13 febbraio 2024 della Corte di appello di Genova, di conferma integrale di quella del Tribunale di Genova del 17 maggio 2023, lamentando con due motivi vizio di motivazione e violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità sia per i capi nn. 1) e 4) dell'editto (primo motivo) sia per i capi nn. 2), 3), 5), 6) e 7) dell'editto. 2. Il ricorso, contenutisticamente generico, va dichiarato inammissibile siccome aspecifico. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 1-4), che, in relazione a quanto devoluto con la impugnazione di merito, risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, e che va letta congiuntamente a quella di primo grado. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il