CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 07403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7780/20 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 28/03/19, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere accusato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stato da essi aggredito all'interno di un bar. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti per la credibilità riconosciuta alle persone offese le cui testimonianze sono da ritenersi mendaci. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte delle rilevate incongruenze del contenuto della denuncia rispetto alle testimonianze rese dalle altre persone presenti nel bar. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il C ns e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente R