CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2025
Cassazione n. 30184/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BGI70A15G482N), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4943/07/24 depositata il 29/07/2024 e notificata il31/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4943/07/24 del 29/07/2024 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2)Numero registro generale 27385/2024Numero sezionale 5954/2025Numero di raccolta generale 30184/2025Data pubblicazione 16/11/2025respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguitoAE) avverso la sentenza n. 16682/08/23 della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli (di seguito CGT1), la quale avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito NM)avverso sei atti di recupero di un credito d’imposta concesso perricerca e sviluppo con riferimento agli anni 2017-2022.1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti di recuperoconseguivano alla circostanza che il credito d’imposta per ricerca esviluppo di cui aveva beneficiato la società contribuente erainsussistente in quanto il progetto dalla stessa realizzato era privo delcarattere di novità, essendo integralmente copiato da una tesi dilaurea.1.2. La CGT2 respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria,NM aveva fatto concreta applicazione di un’idea astratta,rielaborandola; b) «lo scopo principale della ricerca realizzata dallaNaval [OSCURATO:SOCIETA] contestata [era] stato quello di promuovere erealizzare un progetto innovativo per ottimizzare i processi aziendali,migliorare i processi di produzione/assemblaggio, ossia lo sviluppo dimetodologie non disponibili sul mercato, ovvero mutuate da altrisettori tecnologici, e che i risultati conseguiti durante lo svolgimentodel processo di realizzazione del progetto [avevano] contribuito adaccrescere il livello complessivo del know-how aziendale, vale a direin ultima essenza allo sviluppo e l’innovazione del settore»; c)l’Amministrazione finanziaria doveva, comunque, chiedere, prima diprocedere al recupero, il parere tecnico al Ministero per lo sviluppoeconomico (di seguito MISE), da ritenersi nel caso di specienecessario.Avverso la sentenza della CGT2 AE proponeva ricorso percassazione affidato a tre motivi.2 di 5Numero registro generale 27385/2024Numero sezionale 5954/2025Numero di raccolta generale 30184/2025Data pubblicazione 16/11/2025NM resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso per cassazione di AE è affidato a tre motivi, di seguitoillustrati.1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazioneapparente, avendo il giudice di appello sorvolato sulla questioneprincipale oggetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, valeadire il plagio di una tesi di laurea che fa perdere di novità al progettopredisposto da NM.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituitodall’essere il progetto di attività di ricerca e sviluppo dellacontribuente una pedissequa copiatura di precedenti lavoriuniversitari, in specie, di una tesi di laurea, che non aveva portatoperaltro ad alcuna applicazione nell’ambito del processo produttivodell’impresa.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.l.23 dicembre 2013, n. 145, conv. con modif. nella l. 21 febbraio 2014,n. 9, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto il requisito della novitàper il semplice fatto che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciutoalla NM di aver dato concreta applicazione ad un’idea astratta(contenuta in una tesi universitaria), realizzandola attraverso una3 di 5Numero registro generale 27385/2024Numero sezionale 5954/2025Numero di raccolta generale 30184/2025Data pubblicazione 16/11/2025propria autonoma rielaborazione, senza tenere conto della assenza diqualsivoglia innovazione creativa.2. I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili.2.1. La CGT2 ha deciso la controversia sulla base di due distinterationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a determinare il rigettodell’appello di AE: a) la prima ratio è confermativa della decisione delgiudice di primo grado, allorquando si afferma che l’Amministrazionefinanziaria non avrebbe potuto procedere al recupero del creditosenza previa acquisizione del parere del MISE, in tale ipotesiassolutamente necessario; b) la seconda ratio attiene, invece, allanatura dell’attività posta in essere da NM, riconosciuta comerientrante nell’attività di ricerca e sviluppo.2.2. Orbene, la ratio decidendi sub a) non è stata impugnatadall’Ufficio ed, essendo idonea di per sé a determinare il rigettodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rende superfluo l’esame della ulterioreratio decidendi di cui sub b) (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n.17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n.10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018).3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e laricorrente va condannata al pagamento, in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come indispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro1.042.419,47. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna lacontroricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spesedel presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2025.4 di 5Numero registro generale 27385/2024Numero sezionale 5954/2025Numero di raccolta generale 30184/2025Data pubblicazione 16/11/2025Il PresidenteGIOVANNI LA ROCCA5 di 5Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:CORREZIONEAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidenteERRORETania [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGiacomo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi d'[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 746/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 13/01/2026:nel procedimento tra le parti:Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30184/2025depositata il 16/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti diNaval [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato la controricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore della ricorrente.Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/20262. Con decreto del 13/01/2026 il Presidente della Sezione Tributaria harilevato la sussistenza di un possibile errore materiale contenutonell’ordinanza sopra menzionata, per la correzione del quale ha disposto lafissazione dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. La ricorrente e la controricorrente non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è obiettivamente affetta da unriconoscibile errore materiale. Invero, dal tenore dell’ordinanza si evincechiaramente che i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili e,conseguentemente, è stato altresì affermato che «la ricorrente vacondannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese delpresente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 1.042.419,47».2. Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanzasono state invertite le parti beneficiaria e gravata della condanna allespese, come reso evidente anche dalla considerazione delle speseforfettarie, delle spese vive e degli accessori di legge e non già delle solespese prenotate a debito (come sarebbe stato normale in caso dicondanna alle spese a beneficio della difesa erariale).3. Il dispositivo dell’ordinanza va, dunque, corretto nel modo chesegue: laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.», deve, invece, leggersi: «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, cheliquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.».Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/2026P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.30184/2025, pubblicata il 16/11/2025, vada corretto nel modo che segue:laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna lacontroricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agliaccessori di legge.»;deve, invece, leggersi: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.»;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 quinquies,quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.