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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 settembre 1995

Cassazione n. 38765/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1995 avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOletta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 26/10/2021, il giudice di pace di Vigevano dichia- rava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato ed essersi ivi intrattenuto senza essere munito di regolare permesso di soggiorno.

Accertato in Garlasco, il 2/7/2017.

Il giudicante - constatata la condizione di irregolare permanenza in Italia del Kolaj, privo di permesso di soggiorno o di altro titolo autorizzativo - riteneva perfezionata la fattispecie criminosa e respingeva le argomentazioni difensive non risultando agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta sana- toria: invero, la documentazione prodotta in udienza - consistente nell'istanza di sanatoria - risultava presentata proprio il 21/9/2020, cioè lo stesso giorno in cui la difesa aveva chiesto un rinvio al fine di verificare l'intervenuta sanatoria.

L'imputato veniva quindi condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di C 3.400,00 di ammenda, nonché alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Kolaj, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. - violazione di legge per inosservanza dell'art. 103, comma 11, D. L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n,77.

Si duole il ricorrente che il Giudice di Pace non abbia disposto la sospensione del procedimento penale, prevista dalla citata norma, sino alla definizione della procedura di sanatoria.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA]Legge 19/5/2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha previsto una regolarizzazione dei lavoratori stranieri, finalizzata a favorire l'emersione dal lavoro irregolare dei braccianti agricoli, delle collaboratrici familiari e delle badanti che sono cittadini stranieri.

A tale scopo è stata introdotta una procedura di emersione attivabile dal 01/06/2020 al 15/08/2020, che all'art. 103, comma 11, prevede testualmente: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.».

3.2. Contrariamente a tale disposizione, il Giudice di Pace non ha inteso sospendere il procedimento penale, così incorrendo nella corrispondente violazione di legge.

3.3. Non osta alla necessità di tale sospensione il rilievo che, nella specie, l'istanza di regolarizzazione sia stata presentata oltre i termini di legge, poiché il dato deve essere apprezzato nella sede propria, permanendo l'obbligo del giudice penale di sospendere il procedimento fino alla conclusione della procedura amministrativa innescata dalla domanda di regolarizzazione.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., il quale dovrà sospendere il processo, o comunque valutare gli esiti della procedura di emer- sione, a tenore dell'art. 103, comma 11, lett. b) del Decreto-Legge 19/5/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Vigevano, in diversa persona fisica.

Così deciso il giorno 19 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1995 avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOletta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26/10/2021, il giudice di pace di Vigevano dichia- rava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato ed essersi ivi intrattenuto senza essere munito di regolare permesso di soggiorno. Accertato in Garlasco, il 2/7/2017. Il giudicante - constatata la condizione di irregolare permanenza in Italia del Kolaj, privo di permesso di soggiorno o di altro titolo autorizzativo - riteneva perfezionata la fattispecie criminosa e respingeva le argomentazioni difensive non risultando agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta sana- toria: invero, la documentazione prodotta in udienza - consistente nell'istanza di sanatoria - risultava presentata proprio il 21/9/2020, cioè lo stesso giorno in cui la difesa aveva chiesto un rinvio al fine di verificare l'intervenuta sanatoria. L'imputato veniva quindi condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di C 3.400,00 di ammenda, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Kolaj, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. - violazione di legge per inosservanza dell'art. 103, comma 11, D. L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n,77. Si duole il ricorrente che il Giudice di Pace non abbia disposto la sospensione del procedimento penale, prevista dalla citata norma, sino alla definizione della procedura di sanatoria. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA]Legge 19/5/2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha previsto una regolarizzazione dei lavoratori stranieri, finalizzata a favorire l'emersione dal lavoro irregolare dei braccianti agricoli, delle collaboratrici familiari e delle badanti che sono cittadini stranieri. A tale scopo è stata introdotta una procedura di emersione attivabile dal 01/06/2020 al 15/08/2020, che all'art. 103, comma 11, prevede testualmente: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.». 3.2. Contrariamente a tale disposizione, il Giudice di Pace non ha inteso sospendere il procedimento penale, così incorrendo nella corrispondente violazione di legge. 3.3. Non osta alla necessità di tale sospensione il rilievo che, nella specie, l'istanza di regolarizzazione sia stata presentata oltre i termini di legge, poiché il dato deve essere apprezzato nella sede propria, permanendo l'obbligo del giudice penale di sospendere il procedimento fino alla conclusione della procedura amministrativa innescata dalla domanda di regolarizzazione. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., il quale dovrà sospendere il processo, o comunque valutare gli esiti della procedura di emer- sione, a tenore dell'art. 103, comma 11, lett. b) del Decreto-Legge 19/5/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Vigevano, in diversa persona fisica. Così deciso il giorno 19 maggio 2022 Il
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