CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen. (capo a) e di falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati di cui all'ad 459 cod. pen. (capo b); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la carta d'identità in esame, non riportando alcuna clausola specifica di non validità per l'espatrio, abilitava senza dubbio il soggetto detentore ad uscire dal territorio nazionale, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla configurabilità del reato contestato, dovendosi, al contempo, escludere anche la possibilità che il documento contraffatto possa considerarsi un falso grossolano, tenuto conto che per le sue caratteristiche era sicuramente idoneo ad ingannare la pubblica fede; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che denunziano l'eccessività della pena e l'omessa applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos