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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30334/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25 ottobre 2021, che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 20,1735) e hashish (circa 700 grammi); fatti avvenuti in Pistoia il 13 luglio 2019.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le censure proposte con i motivi di gravame.

In relazione alla necessità dei riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del teste Oumhaia, ha sottolineato come il processo fosse stato definito con rito abbreviato, con piena utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale, e come il predetto sia stato sentito come teste, avendo già definito la sua posizione ai sensi dell'art. 444 cod. pen.

Tanto lo [OSCURATO:PERSONA] quanto l'Oumahia sono stati ritenuti attendibili, essendo - secondo la Corte di merito - le dichiarazioni degli stessi riscontrate reciprocamente e da numerosi elementi, non avendo prospettato il ricorrente alcun elemento idoneo a giustificare una ricostruzione diversa, limitandosi invece a negare la propria relazione con lo [OSCURATO:PERSONA].

Tale relazione sarebbe dimostrata dai contatti telefonici e dalle conversazioni rinvenute nella chat del profilo "Facebook", dalle quali è emerso che il Bensahel avesse chiesto allo Zouhair di prelevare lo stupefacente dall'interno dell'autovettura Mercedes, dove era stato in precedenza occultato.

Sarebbe dimostrata la disponibilità di tale autovettura in capo al Benstel, avendo lo Zouhair confermato di essersi recato nel luogo indicato dal ricorrente, che gli aveva fornito le chiavi per prelevare lo stupefacente.

La Corte di merito ha ritenuto la configurabilità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla contestuale detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di droga pesante e di un quantitativo elevato di droga "leggera", confutando la censura che tendeva a delineare la sussistenza due reati, in continuazione tra di loro, tra i quali il meno grave - quello relativo alla condotta di detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina - sussumibile nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73.

Ha inoltre ritenuto che la parte di condotta relativa alla detenzione della cocaina non sarebbe riconducibile all'ipotesi lieve, non essendo a tal fine sufficiente il mero dato ponderale (circa 20 grammi netti), apprezzando la presenza di plurimi elementi a sostegno della non scarsa offensività della condotta.

La Corte territoriale ha, infine, ritenuto corretta la mancata concessione da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti generiche.

2. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata articolando tre distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione dei rilievi sollevati con i motivi di appello nella parte in cui si evidenziava l'assenza di riscontri individualizzanti e le contraddizioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe la riconducibilità in capo al ricorrente dello stupefacente rinvenuto e dell'auto, né avrebbero rilevanza gli "screenshot" acquisiti dal coimputato e contenenti conversazioni con il Bensahel, visto che gli accertamenti non consentirebbero di ricondurre a costui l'account relativo al profilo di "Facebook" dal quale provenivano le conversazioni.

La Corte d'appello avrebbe errato in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], al contempo evidenziando la grave lacuna determinata dal mancato accertamento in ordine alla disponibilità in capo al ricorrente dell'autovettura su cui era stato rivenuto lo stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo, si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento da parte dei Giudici di merito, di un unico reato invece che di due distinti reati, in continuazione tra di loro, l'uno - relativamente all'hashish - da ricondurre all'ipotesi più grave di cui al comma 1 e l'altro - relativo alla cocaina - da ricondurre all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sarebbe stato necessario, secondo il ricorrente, applicare tali attenuanti in ragione dell'incensuratezza, della giovane età, della regolarità sul territorio dello Stato e della necessità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, specialmente in relazione alla detenzione della cocaina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo attraverso il quale il ricorrente contesta la riferibilità dello stupefacente complessivamente sottoposto a sequestro al concorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondato e declinato in fatto.

1.1. La manifesta infondatezza attiene alla dedotta assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal concorrente, sentito nelle vesti di testimone, avendo patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. e che ha riferito della disponibilità in capo al ricorrente sia dell'autovettura su cui era stata rinvenuta parte della sostanza (altra parte era stata rinvenuta sul furgone su cui viaggiava il concorrente), sia dello stesso stupefacente, avendo riscontrato la parte del propalato allorché altro testimone ne confermava la valenza così fornendo riscontro, non solo alle dichiarazioni del concorrente ma anche in ordine alla stessa disponibilità dello stupefacente che aveva formato oggetto di confidenze da èparte del Bensahel proprio in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

L'integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

1.3. Non è, pertanto, inutile osservare che la Corte di merito, richiamando la decisione di primo grado, ha dato conto delle indagini effettuate dalle forze di polizia, nella parte in cui acquisivano i contatti telefonici tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in coincidenza con il momento immediatamente precedente al sequestro.

La Corte territoriale ha fatto riferimento alle successive indagini che avevano portato ad effettuare un'altra perquisizione nell'abitazione che si aveva notizia avesse costituito un punto di appoggio per il ricorrente, all'esito della quale veniva sequestrato un bilancino di precisione e oggetti solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente che altra persona, abitante nella stessa casa, affermava fosse appartenuta proprio al ricorrente che aveva in quel luogo vissuto dal 13 al 19 luglio 2019.

Chiaro pertanto risulta il riferimento alla decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, aveva fatto puntuale riferimento agli elementi che portavano a ritenere lo stupefacente sequestrato al complice nella titolarità del ricorrente.

In tal senso risulta esplicita la sentenza del Tribunale di Pistoia là dove, a prescindere dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver ricevuto le chiavi del mezzo proprio da Bensahel e che era a conoscenza che lo stesso fosse nella disponibilità di costui, faceva presente che il veicolo è risultato essere di proprietà del ricorrente (pag. 4 sentenza Tribunale di Pistoia).

Ma a prescindere da tale dato connesso alla proprietà dell'autovettura che ha formato oggetto di censura in sede di gravame, lo stesso Tribunale, nell'esaminare le dichiarazioni di Oumahia, non si era limitato ad enunciare il contenuto delle confidenze rese dal Benshael a Oumahia, secondo cui era riuscito fortunatamente ad evitare l'arresto che aveva invece interessato il solo Zouhair, e che Bensahel aveva abitato la casa ove era stato rinvenuto il bilancino di precisione in costanza dell'arresto del complice, ma aveva anche riferito di aver accompagnato presso la "[OSCURATO:PERSONA]" Bensahel per prenotare un biglietto aereo da Bologna a Casablanca, volo effettivamente preso proprio per il palesato timore di essere accusato da Zouhair (pag. 5 sentenza del Tribunale di Pistoia).Il Tribunale ha anche fatto preciso rinvio al contenuto delle conversazioni intercorse a mezzo "facebook" da cui emergeva che proprio Zouhair aveva accusato Bensahel di essere fuggito in Marocco lasciandolo solo, tanto da ricevere dal ricorrente le scuse affermando di sentirsi in colpa (pag. 4 sentenza Tribunale di Pistoia).

Dette notizie in ordine alla messaggistica scambiata tramite "facebook" erano contenute nell'informativa del 10 ottobre del 2019 della [OSCURATO:PERSONA] a cui era seguito il rintraccio il 13 novembre 2019 del Bensahel all'interno di un'abitazione con il rinvenimento di sostanza di tipo hashish e di un bilancino di precisione, ma soprattutto - a conferma della attenta verifica dei riscontri individualizzanti - trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva la stessa utenza indicata da Zouhair come appartenere al ricorrente.

A fronte della palesata esistenza di plurimi riscontri individualizzanti, non efficace risulta la parcellizzazione operata dalla difesa che rivolge critiche alle singole acquisizioni probatorie (con riferimento alla riconducibilità del profilo "facebook" ed alla traduzione dei messaggi), quasi a voler accreditare la tesi della necessità che ognuna di esse debba assumere una valenza ex se decisiva; secondo pacifico principio di diritto di questa Corte, non è richiesto, infatti, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la prova non si fonderebbe sulla chiamata di correità, ma su tali ulteriori elementi esterni (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Capo, Rv. 276744 - 01).

3. Infondato risulta il motivo con il quale il ricorrente censura la ritenuta unicità della contestata fattispecie, di fatto rivolgendo critiche alla parte della decisione che ha qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 la condotta afferente al possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina, in modo tale da propugnare l'integrazione di due ipotesi di reato in cui quella più grave sarebbe costituita dall'illecita detenzione di hashish ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, da ritenere in continuazione con la meno grave detenzione della modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dalle decisioni di primo e secondo grado (ancor più esplicita sul punto si rivela la decisione di primo grado nella parte in cui aveva fatto improprio riferimento al non sovrapponibile caso inerente alla complessiva condotta sussumibile nella autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., v. pag. 6 della sentenza del Tribunale di Pistoia), qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014), la stessa integra reati distinti che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, ad un concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra di essi, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio, ma non già ad un unico reato (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015).

Il concorso materiale, morale o la continuazione, invero, quando sia afferente a distinte tipologie di sostanze stupefacenti, si realizza sia nell'ipotesi in cui per entrambe le condotte, sulla base degli elementi complessivamente apprezzati dai giudici di merito, non ricorra l'autonoma figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sia qualora non ricorra per una di esse.

Ed è proprio tale ormai incontrastata interpretazione che consente di escludere la sovrapponibilità, come invece effettuato dal Tribunale di Pistoia che ha posto la circostanza a fondamento della ritenuta unicità del reato, della differente ipotesi in cui le condotte inerenti a sostanze eterogenee realizzino l'unica ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90: il tenore letterale della norma che non fa distinzione, a differenza dei commi 1 e 4 del citato articolo, tra diverse tipologie di sostanza stupefacente, autorizza a ritenere che su detto aspetto il legislatore abbia ritenuto indifferente il solo dato qualitativo della sostanza.

Conforme risulta l'indirizzo di questa Corte, allorché ha ritenuto (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267) che sussista l'erronea qualificazione giuridica del fatto quando il giudice, pur avendo riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un'unica fattispecie delittuosa.

3.2. Corretta nei seguenti termini la decisione impugnata quanto ad esclusa unicità del reato, deve osservarsi che la conclusione cui il Collegio perviene non giova in alcun modo al ricorrente che si è visto comminare una unica pena (determinata nel minimo) che, per l'assenza di impugnazione del pubblico ministero, non potrà subire alcun aumento.

3.3. Sotto altro e differente profilo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, conforme ai principi di diritto reiteratamente espressi da questa Corte risulta la motivazione della sentenza nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto di qualificare la fattispecie contestata di detenzione di oltre grammi 20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della 6 U9-7 condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione.

Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076).

Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo in cui viene rilevato come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa».

Ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

La sentenza Murolo, inoltre, prende atto che, pur non potendosi astrattamente escludere che tale valutazione possa condurre a scindere la qualificazione giuridica del fatto riconoscendo differenti ipotesi di reato, che il complessivo contesto renderà più frequente una valutazione unitaria in un senso (73, comma 5, d.P.R. 309/90) o nell'altro (concorso tra il reato di cui al comma 1 e quello previsto dal comma 4 del citato art. 73).3.4.

Passando ad analizzare il profilo che in questa sede rileva, la Corte di merito, oltre a smentire la riduttiva lettura connessa al dato ponderale dello stupefacente, ha analizzato la complessiva condotta: ha rilevato la particolare modalità di custodia all'interno di una autovettura e la contestuale detenzione anche della sostanza stupefacente del tipo hashish di circa grammi 700, la scaltrezza utilizzata per l'occultamento per essersi servito di una terza persona a cui era stato delegato il compito di prelevare lo stupefacente impartendo idonee prescrizioni e ciò al fine di evitare di esporsi personalmente, i sicuri contatti con la criminalità in ragione del peso ponderale della sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché la complessiva dotazione di materiale (significative le bilance elettroniche) utilizzata per la predisposizione in dosi della sostanza stupefacente.

Detti elementi, complessivamente apprezzati unitamente alle dichiarazioni rese da Zouhair e Oumahia che avevano riferito di essere a conoscenza della disponibilità di stupefacenti del ricorrente, avevano portato i Giudici di merito a confutare il tentativo di accreditare una versione riduttiva della condotta, pervenendo ad una qualificazione della fattispecie attraverso un percorso argomentativo ossequioso dei principi di diritto sopra espressi.

3.5. Contrariamente a quanto è dato leggere nel ricorso, pertanto, la Corte di merito non si è limitata a prendere in esame il dato ponderale o la differente tipologia tabellare di sostanza stupefacente, ma ha escluso - attraverso il pertinente richiamo al dato quantitativo della differente sostanza stupefacente del tipo hashish e la complessiva valenza degli elementi che consentivano di ricostruire le modalità della condotta - che i fatti contestati integrassero l'ipotesi di lieve entità prevista dal predetto comma 5, proprio perché la valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, in relazione alla condotta, alla qualità e alla quantità di sostanze stupefacenti, precludevano l'applicazione dell'ipotesi di reato meno grave (v., Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280798, secondo cui la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell'art. 73, comma 5, allorché la condotta relativa ad un tipo di stupefacente sia comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione).

4. Non consentito risulta il motivo attraverso il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.Ed infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), mentre, sotto altro profilo, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Con motivazione adeguata ed esente da illogicità manifeste la Corte territoriale ha fatto preponderante riferimento all'assenza di circostanze dalle quali far discendere un'attenuazione della responsabilità, apprezzando la complessiva condotta in essere e l'assenza di elementi da cui poter inferire che il ricorrente avesse manifestato segni di resipiscenza.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa secondo cui le richieste circostanze non sarebbero state concesse a cagione della mancanza di dichiarazioni confessorie, la Corte territoriale, solo a confutazione della possibilità di intravedere nella condotta del ricorrente elementi positivi, ha fatto riferimento all'assenza di qualsivoglia contributo, senza che detta circostanza abbia costituito ragione determinante dell'omesso riconoscimento.

5. Al ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25 ottobre 2021, che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 20,1735) e hashish (circa 700 grammi); fatti avvenuti in Pistoia il 13 luglio 2019. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le censure proposte con i motivi di gravame. In relazione alla necessità dei riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del teste Oumhaia, ha sottolineato come il processo fosse stato definito con rito abbreviato, con piena utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale, e come il predetto sia stato sentito come teste, avendo già definito la sua posizione ai sensi dell'art. 444 cod. pen. Tanto lo [OSCURATO:PERSONA] quanto l'Oumahia sono stati ritenuti attendibili, essendo - secondo la Corte di merito - le dichiarazioni degli stessi riscontrate reciprocamente e da numerosi elementi, non avendo prospettato il ricorrente alcun elemento idoneo a giustificare una ricostruzione diversa, limitandosi invece a negare la propria relazione con lo [OSCURATO:PERSONA]. Tale relazione sarebbe dimostrata dai contatti telefonici e dalle conversazioni rinvenute nella chat del profilo "Facebook", dalle quali è emerso che il Bensahel avesse chiesto allo Zouhair di prelevare lo stupefacente dall'interno dell'autovettura Mercedes, dove era stato in precedenza occultato. Sarebbe dimostrata la disponibilità di tale autovettura in capo al Benstel, avendo lo Zouhair confermato di essersi recato nel luogo indicato dal ricorrente, che gli aveva fornito le chiavi per prelevare lo stupefacente. La Corte di merito ha ritenuto la configurabilità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla contestuale detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di droga pesante e di un quantitativo elevato di droga "leggera", confutando la censura che tendeva a delineare la sussistenza due reati, in continuazione tra di loro, tra i quali il meno grave - quello relativo alla condotta di detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina - sussumibile nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73. Ha inoltre ritenuto che la parte di condotta relativa alla detenzione della cocaina non sarebbe riconducibile all'ipotesi lieve, non essendo a tal fine sufficiente il mero dato ponderale (circa 20 grammi netti), apprezzando la presenza di plurimi elementi a sostegno della non scarsa offensività della condotta. La Corte territoriale ha, infine, ritenuto corretta la mancata concessione da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata articolando tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione dei rilievi sollevati con i motivi di appello nella parte in cui si evidenziava l'assenza di riscontri individualizzanti e le contraddizioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe la riconducibilità in capo al ricorrente dello stupefacente rinvenuto e dell'auto, né avrebbero rilevanza gli "screenshot" acquisiti dal coimputato e contenenti conversazioni con il Bensahel, visto che gli accertamenti non consentirebbero di ricondurre a costui l'account relativo al profilo di "Facebook" dal quale provenivano le conversazioni. La Corte d'appello avrebbe errato in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], al contempo evidenziando la grave lacuna determinata dal mancato accertamento in ordine alla disponibilità in capo al ricorrente dell'autovettura su cui era stato rivenuto lo stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento da parte dei Giudici di merito, di un unico reato invece che di due distinti reati, in continuazione tra di loro, l'uno - relativamente all'hashish - da ricondurre all'ipotesi più grave di cui al comma 1 e l'altro - relativo alla cocaina - da ricondurre all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe stato necessario, secondo il ricorrente, applicare tali attenuanti in ragione dell'incensuratezza, della giovane età, della regolarità sul territorio dello Stato e della necessità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, specialmente in relazione alla detenzione della cocaina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo attraverso il quale il ricorrente contesta la riferibilità dello stupefacente complessivamente sottoposto a sequestro al concorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondato e declinato in fatto. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla dedotta assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal concorrente, sentito nelle vesti di testimone, avendo patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. e che ha riferito della disponibilità in capo al ricorrente sia dell'autovettura su cui era stata rinvenuta parte della sostanza (altra parte era stata rinvenuta sul furgone su cui viaggiava il concorrente), sia dello stesso stupefacente, avendo riscontrato la parte del propalato allorché altro testimone ne confermava la valenza così fornendo riscontro, non solo alle dichiarazioni del concorrente ma anche in ordine alla stessa disponibilità dello stupefacente che aveva formato oggetto di confidenze da èparte del Bensahel proprio in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 1.3. Non è, pertanto, inutile osservare che la Corte di merito, richiamando la decisione di primo grado, ha dato conto delle indagini effettuate dalle forze di polizia, nella parte in cui acquisivano i contatti telefonici tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in coincidenza con il momento immediatamente precedente al sequestro. La Corte territoriale ha fatto riferimento alle successive indagini che avevano portato ad effettuare un'altra perquisizione nell'abitazione che si aveva notizia avesse costituito un punto di appoggio per il ricorrente, all'esito della quale veniva sequestrato un bilancino di precisione e oggetti solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente che altra persona, abitante nella stessa casa, affermava fosse appartenuta proprio al ricorrente che aveva in quel luogo vissuto dal 13 al 19 luglio 2019. Chiaro pertanto risulta il riferimento alla decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, aveva fatto puntuale riferimento agli elementi che portavano a ritenere lo stupefacente sequestrato al complice nella titolarità del ricorrente. In tal senso risulta esplicita la sentenza del Tribunale di Pistoia là dove, a prescindere dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver ricevuto le chiavi del mezzo proprio da Bensahel e che era a conoscenza che lo stesso fosse nella disponibilità di costui, faceva presente che il veicolo è risultato essere di proprietà del ricorrente (pag. 4 sentenza Tribunale di Pistoia). Ma a prescindere da tale dato connesso alla proprietà dell'autovettura che ha formato oggetto di censura in sede di gravame, lo stesso Tribunale, nell'esaminare le dichiarazioni di Oumahia, non si era limitato ad enunciare il contenuto delle confidenze rese dal Benshael a Oumahia, secondo cui era riuscito fortunatamente ad evitare l'arresto che aveva invece interessato il solo Zouhair, e che Bensahel aveva abitato la casa ove era stato rinvenuto il bilancino di precisione in costanza dell'arresto del complice, ma aveva anche riferito di aver accompagnato presso la "[OSCURATO:PERSONA]" Bensahel per prenotare un biglietto aereo da Bologna a Casablanca, volo effettivamente preso proprio per il palesato timore di essere accusato da Zouhair (pag. 5 sentenza del Tribunale di Pistoia).Il Tribunale ha anche fatto preciso rinvio al contenuto delle conversazioni intercorse a mezzo "facebook" da cui emergeva che proprio Zouhair aveva accusato Bensahel di essere fuggito in Marocco lasciandolo solo, tanto da ricevere dal ricorrente le scuse affermando di sentirsi in colpa (pag. 4 sentenza Tribunale di Pistoia). Dette notizie in ordine alla messaggistica scambiata tramite "facebook" erano contenute nell'informativa del 10 ottobre del 2019 della [OSCURATO:PERSONA] a cui era seguito il rintraccio il 13 novembre 2019 del Bensahel all'interno di un'abitazione con il rinvenimento di sostanza di tipo hashish e di un bilancino di precisione, ma soprattutto - a conferma della attenta verifica dei riscontri individualizzanti - trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva la stessa utenza indicata da Zouhair come appartenere al ricorrente. A fronte della palesata esistenza di plurimi riscontri individualizzanti, non efficace risulta la parcellizzazione operata dalla difesa che rivolge critiche alle singole acquisizioni probatorie (con riferimento alla riconducibilità del profilo "facebook" ed alla traduzione dei messaggi), quasi a voler accreditare la tesi della necessità che ognuna di esse debba assumere una valenza ex se decisiva; secondo pacifico principio di diritto di questa Corte, non è richiesto, infatti, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la prova non si fonderebbe sulla chiamata di correità, ma su tali ulteriori elementi esterni (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Capo, Rv. 276744 - 01). 3. Infondato risulta il motivo con il quale il ricorrente censura la ritenuta unicità della contestata fattispecie, di fatto rivolgendo critiche alla parte della decisione che ha qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 la condotta afferente al possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina, in modo tale da propugnare l'integrazione di due ipotesi di reato in cui quella più grave sarebbe costituita dall'illecita detenzione di hashish ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, da ritenere in continuazione con la meno grave detenzione della modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dalle decisioni di primo e secondo grado (ancor più esplicita sul punto si rivela la decisione di primo grado nella parte in cui aveva fatto improprio riferimento al non sovrapponibile caso inerente alla complessiva condotta sussumibile nella autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., v. pag. 6 della sentenza del Tribunale di Pistoia), qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014), la stessa integra reati distinti che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, ad un concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra di essi, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio, ma non già ad un unico reato (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015). Il concorso materiale, morale o la continuazione, invero, quando sia afferente a distinte tipologie di sostanze stupefacenti, si realizza sia nell'ipotesi in cui per entrambe le condotte, sulla base degli elementi complessivamente apprezzati dai giudici di merito, non ricorra l'autonoma figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sia qualora non ricorra per una di esse. Ed è proprio tale ormai incontrastata interpretazione che consente di escludere la sovrapponibilità, come invece effettuato dal Tribunale di Pistoia che ha posto la circostanza a fondamento della ritenuta unicità del reato, della differente ipotesi in cui le condotte inerenti a sostanze eterogenee realizzino l'unica ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90: il tenore letterale della norma che non fa distinzione, a differenza dei commi 1 e 4 del citato articolo, tra diverse tipologie di sostanza stupefacente, autorizza a ritenere che su detto aspetto il legislatore abbia ritenuto indifferente il solo dato qualitativo della sostanza. Conforme risulta l'indirizzo di questa Corte, allorché ha ritenuto (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267) che sussista l'erronea qualificazione giuridica del fatto quando il giudice, pur avendo riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un'unica fattispecie delittuosa. 3.2. Corretta nei seguenti termini la decisione impugnata quanto ad esclusa unicità del reato, deve osservarsi che la conclusione cui il Collegio perviene non giova in alcun modo al ricorrente che si è visto comminare una unica pena (determinata nel minimo) che, per l'assenza di impugnazione del pubblico ministero, non potrà subire alcun aumento. 3.3. Sotto altro e differente profilo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, conforme ai principi di diritto reiteratamente espressi da questa Corte risulta la motivazione della sentenza nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto di qualificare la fattispecie contestata di detenzione di oltre grammi 20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della 6 U9-7 condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo in cui viene rilevato come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa». Ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie. La sentenza Murolo, inoltre, prende atto che, pur non potendosi astrattamente escludere che tale valutazione possa condurre a scindere la qualificazione giuridica del fatto riconoscendo differenti ipotesi di reato, che il complessivo contesto renderà più frequente una valutazione unitaria in un senso (73, comma 5, d.P.R. 309/90) o nell'altro (concorso tra il reato di cui al comma 1 e quello previsto dal comma 4 del citato art. 73).3.4. Passando ad analizzare il profilo che in questa sede rileva, la Corte di merito, oltre a smentire la riduttiva lettura connessa al dato ponderale dello stupefacente, ha analizzato la complessiva condotta: ha rilevato la particolare modalità di custodia all'interno di una autovettura e la contestuale detenzione anche della sostanza stupefacente del tipo hashish di circa grammi 700, la scaltrezza utilizzata per l'occultamento per essersi servito di una terza persona a cui era stato delegato il compito di prelevare lo stupefacente impartendo idonee prescrizioni e ciò al fine di evitare di esporsi personalmente, i sicuri contatti con la criminalità in ragione del peso ponderale della sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché la complessiva dotazione di materiale (significative le bilance elettroniche) utilizzata per la predisposizione in dosi della sostanza stupefacente. Detti elementi, complessivamente apprezzati unitamente alle dichiarazioni rese da Zouhair e Oumahia che avevano riferito di essere a conoscenza della disponibilità di stupefacenti del ricorrente, avevano portato i Giudici di merito a confutare il tentativo di accreditare una versione riduttiva della condotta, pervenendo ad una qualificazione della fattispecie attraverso un percorso argomentativo ossequioso dei principi di diritto sopra espressi. 3.5. Contrariamente a quanto è dato leggere nel ricorso, pertanto, la Corte di merito non si è limitata a prendere in esame il dato ponderale o la differente tipologia tabellare di sostanza stupefacente, ma ha escluso - attraverso il pertinente richiamo al dato quantitativo della differente sostanza stupefacente del tipo hashish e la complessiva valenza degli elementi che consentivano di ricostruire le modalità della condotta - che i fatti contestati integrassero l'ipotesi di lieve entità prevista dal predetto comma 5, proprio perché la valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, in relazione alla condotta, alla qualità e alla quantità di sostanze stupefacenti, precludevano l'applicazione dell'ipotesi di reato meno grave (v., Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280798, secondo cui la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell'art. 73, comma 5, allorché la condotta relativa ad un tipo di stupefacente sia comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione). 4. Non consentito risulta il motivo attraverso il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.Ed infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), mentre, sotto altro profilo, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Con motivazione adeguata ed esente da illogicità manifeste la Corte territoriale ha fatto preponderante riferimento all'assenza di circostanze dalle quali far discendere un'attenuazione della responsabilità, apprezzando la complessiva condotta in essere e l'assenza di elementi da cui poter inferire che il ricorrente avesse manifestato segni di resipiscenza. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa secondo cui le richieste circostanze non sarebbero state concesse a cagione della mancanza di dichiarazioni confessorie, la Corte territoriale, solo a confutazione della possibilità di intravedere nella condotta del ricorrente elementi positivi, ha fatto riferimento all'assenza di qualsivoglia contributo, senza che detta circostanza abbia costituito ragione determinante dell'omesso riconoscimento. 5. Al ri