CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 33274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15531/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] 31, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 587/03/24 depositata il 22/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 587/03/24 del 22/02/2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza n. 19065 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 15/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di un atto di contestazione sanzioni relative all’anno 2006. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso in ragione della omessa comunicazione ad AE delle dichiarazioni di intenti ricevute dall’esportatore abituale. 2.AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.BST resisteva con controricorso. 4.Con decreto del 24/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia, opposta dal contribuente con istanza del 03/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso