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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 14318/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19680/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ORSO N. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da sé stesso rappresenta to e difeso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in persona del procuratore generale avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura generale rilasciata il 16.9.2016, rep. n. 81655, racc. n. 34615, per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 61 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2650/2019depositata il 18 . 4 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 134di 135di 136di 137di 138di 13 in caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi – diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico – in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo, pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione, non è coercibile, e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente (cfr. ex multis nn. 9616/03 e 4326/12).

Indirizzo, quest’ultimo, da cui si trae ulteriore confermache la sottoscrizione della sentenza non solo possa , ma di regola debba essere apposta dal magistrato ancorché cessato dall’ordine giudiziariodopo la deliberazione del provvedimento. 9di 1310di 1311di 1312di 13 In base all'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore dei controricorrenti nella somma di € 200,00 per spese e di € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19680/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ORSO N. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da sé stesso rappresenta to e difeso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in persona del procuratore generale avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura generale rilasciata il 16.9.2016, rep. n. 81655, racc. n. 34615, per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 61 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2650/2019depositata il 18 . 4 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 134di 135di 136di 137di 138di 13 in caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi – diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico – in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo, pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione, non è coercibile, e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente (cfr. ex multis nn. 9616/03 e 4326/12). Indirizzo, quest’ultimo, da cui si trae ulteriore confermache la sottoscrizione della sentenza non solo possa , ma di regola debba essere apposta dal magistrato ancorché cessato dall’ordine giudiziariodopo la deliberazione del provvedimento. 9di 1310di 1311di 1312di 13 In base all'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore dei controricorrenti nella somma di € 200,00 per spese e di € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovut
Sentenza Cassazione n. 14318/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris