CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.08668/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato a Roma, Via A. Gramsci n. 29, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento ( ), in v irtù di procura su foglio separato allegatoal ricorso per cassazione ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.73 – Napoli , in persona dell’amministratore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 255/2022 del la CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 25 gennaio 2022, notificata il 17 febbraio 2022; C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 3 gennaio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.73, Napoli,convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, tra l’altro, la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’inadempimento da parte del convenuto agli obblighi contrattuali nascenti dall’incarico di amministratore, quantificati nella somma complessiva di Euro 123.312,80, di cui: 1) Euro70.957,00, quale importo versato dai cond ò mini per il pagamento dei lavori straordinari commissionati a [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], di cui invece l’amministratore aveva fatto un uso personale: 2) Euro 24.717,40 per i danni da infiltrazioni nell’appartamento di un condòmino intensificati si a causa dell’interruzione dei lavori posta in essere dall’impresa Arnone a seguito del mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto, oltre i lavori di riparazione del terrazzo aggravati dalla mancata immediata copertura dello stesso con pavimentazione; 3) E uro 20.728,00 (ma variabili in aumento fino ad un massimo di Euro 27.638,00), per la perdita del contributo SI.RE.NA., concesso dal Comune di Napoli per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, ma poi revocato a causa dell’inerzia dell’amministratore. Il C ondominio domandò , altresì, la condanna dell’ex amministratore al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, da liquidarsi anche in via equitativa. Costituitosi il convenuto, che resisté alle domande, assunta una prova per testimoni e disposta – ma non espletata – una CTU, nelle more del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] fece presente di essere stato convenuto C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dalla impresa Arnone, dinanzi al Tribunale di Napoli, per il pagamento della somma di E uro 43.943,24 , oltre interessi , per i lavori commissionati ed eseguiti nel fabbricato nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ne era stato l’amministratore. Rimessa la causa in decisione, in sede di scritti conclusionali fu prodotto un “atto di transazione”, stipulato tra le parti e il terzo appaltatore, recante la data del 24 gennaio 2017 , con cui era stato concordato che si sarebbe posto fine alla lite a seguito delpagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA],della somma di Euro 18.000,00 al [OSCURATO:PERSONA] e della sommadi Euro 25.000,00 all’impresa Arnone. Sulla base di questo atto, il convenuto invocò la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere provveduto al pagamento della somma dovuta al C ondominio; quest’ultimo, invece, invocò la risoluzione del medesimo atto ( con conseguenterimessione della causa sul ruolo per l’ espletamento della CTU non ancora svolta), sull’assunto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato parzialmente inadempiente nei confronti dell’impresa Arnone, ancora creditrice della sommadi Euro 15.000,00. Con sentenza7 dicembre 2019, n. 2189, il Tribunale di B enevento dichiarò cessata la materiadel contendere, in ragione della transazione intervenuta tra le parti, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse debitamente adempiuto le obbligazioni derivanti da tale contratto mediante consegnaai creditori di due assegni bancari. 2.La sentenza fu appellata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva esattamente adempiuto l’obbligazione contratta nei confronti dell’impresa Arnone e domandò che, previa risoluzione della transazione per inadempimento dell’ex amministratore , questi, in C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accoglimento dell’originaria domanda risarcitoria, fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 123.312,80. Con sentenza 25 gennaio 2002, n.255 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’impugnazione e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.73 la somma complessiva di Euro 78.085,80, oltre interessi e rivalutazione. 3.Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 1453, 1455, 1965 e 1976 c.c. –Error in iudicando per implicita pronunzia di declaratoria di risoluzione dell’accordo transattivo sottesa alla condanna al pagamento di somme comminata al [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza dei presupposti di diritto». Il ricorrente deduce che, accogliendo l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], riformando la statuizione di primo grado di cessazione della materia del contendere e pronunciando sul merito della domanda risarcitoria originaria, la Corte territoriale avrebbe implicitamente dichiaratola risoluzione del contratto di transazione . Questa pronuncia, tuttavia, sarebbe stata emessa in violazione delle regole che stabiliscono i presupposti della risoluzione, con C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. riferimento, in generale, ai contratti con prestazionicorrispettive ( artt.1453 e 1455 cod. civ.) e, in particolare, al contratto di transazione (artt. 1965 e 1976 cod. civ.). Precisamente, sarebbe stata violata la regola che subordina la dichiarazione di risoluzione del contratto al giudizio di gravità dell’inadempimento, da formularsi in relazione all’interesse della parte non inadempiente. La Corte di merito non avrebbeinfatti considerato: a)che egli aveva pagato l’intero importo dovuto al [OSCURATO:PERSONA] ( Euro 18.000,00) e una cospicua parte di quello dovuto all’Arnone (Euro 10.000,00), sicché aveva corrisposto agli altri contraenti quasi i 2/3 della somma complessiva oggetto della transazione ; b) che , inoltre, aveva reiteratamentemanifestato nel corso del giudizio l’intenzione di onorare il residuodebito, chiedendo più volte un rinvio per provvedere al riguardo; c)che, sotto il profilo oggettivo, il ritardo nel pagamento dell’ultima parte della somma dovuta non aveva inciso in modo apprezzabile nell’economia del rapporto; d) che , infine, sul piano soggettivo, il contegno tenuto e l’intenzione di adempiereesattamente erano indici del rispetto, da parte sua, dei c anoni di buona fede e correttezzacontrattuale. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha, neppure implicitamente, dichiarato la risoluzionedel contratto di transazione, ma ha riformato la statuizione di cessazione della materia del contendere, dopo avere accertato, incidenter tantum, che la transazione non aveva prodotto l’effetto di porre fine alla lite perché, per espressaprevisione contrattuale, aveva «come presupposto imprescindibile il pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma accettata dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con il presente atto, senza il quale la cifra eventualmente C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della presente transazione non libererà il sig. [OSCURATO:PERSONA] dai suoi obblighi e sarà da considerarsi mero anticipo della maggior somma dovuta» (p.6 e p.7 della sentenza impugnata). In altri termini, lungi dal dichiarare la risoluzione del contratto – pronuncia che, ove fosse s tata e messa , sarebbe stata illegittima anzituttoper violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della inammissibilità di domande nuove in appello, trattandosi di statuizione su impugnativa contrattuale, domanda diversa da quella risarcitoriaoriginariamente formulata nel giudizio di prim o grado – la Corte territoriale ne ha semplicemente accertato in via incidentale l’inefficacia, sul rilievo che non si era verificata la condizione a cui l’effettodefinitorio della lite era subordinato; effetto definitorio che si sarebbe determinato,provocando la fine di ogni contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio e legittimando, pertanto, la declaratoria di cessazionedella materia del contendere, solo allorché fosse stato soddisfatto, unitamente all’interesse dell’impresa Arnone all’integrale pagamento della somma pattuita, quello del [OSCURATO:PERSONA] a che l’appaltatorerinunciasse alla pretesa già azionata in altro giudizio nei suoiconfronti. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato. 2.Con il secondo motivo , viene denunciata « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – error in iudicando – omessa applicazione del principio di non contestazione dei fatti dedotti e documentati in giudizio in relazione alla decisione adottata». La sentenza impugnata è censurata per violazione del principio di non contestazione, poiché la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. posto a fondamento della decisione di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi Euro 78.085,80, in favore del C ondominio, la circostanza di fatto non contestata (ed anzi incontroversa) che l’ex amministratore, in esecuzione della transazione sottoscritta tra le parti, aveva versato l’importo di Euro 10.000,00 alla impresaArnone, mentre avrebbe tenutopresente, ai fini della liquidazione della somma oggetto di condanna, soltanto l’importo di Euro 18.000,00 corrisposto al [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. All’esito della motivata valutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale, con accertamento di merito insindacabile, ha quantificato la somma complessivamente dovuta dal [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno, nell ’importo di Euro 78.085,80, previa liquidazione: dell’importo dovuto a titolo di rimborso delle somme oggetto di indebi to impiego personale, in Euro 45.957,00; dell’importo dovuto a titolo di aggravamentodel danno da infiltrazioni, limitatam ente alla quota (del 50%) imputabile all’ex amministratore, in Euro 11.400,00; e dell’importo dovuto a titolo di pregiudizio subìto in seguito all a revoca del contributo S I .RE.NA, in Euro 20.728,80. Nella determinazione della primadi queste voci di danno, il giudice d’appello ha debitamente tenuto conto dell’importo già ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della transazione (Euro 18.000,00), che è stato detratto dal computo complessivo (p. 10 della sentenza impugnata),mentre, altrettanto debitamente , ha omesso di computare la sommadi Euro 10.000,00 versata all’appaltatore, la quale, in quanto spettante ad altro creditore, non poteva incidere sul quantum della prestazione risarcitoriadovuto in favore del [OSCURATO:PERSONA]. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Anche il secondo motivo, dunque, deve essere rigettato. 3.Con il terzo motivo viene denunciata « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. – motivazione apparente e comunque incomprensibile – contraddittorietà ed manifesta illogicità della motivazione -violazione art. 111 - error in procedendo ». La sentenza impugnata è censurata, per vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, nella parte in cui ha imputa to al [OSCURATO:PERSONA] una corresponsabilità nella misura del 50% con la impresa appaltatrice Arnone per i danni da infiltrazioni all’appartamento d i un condomino, intensificati a causa dell’interruzione dei lavori, oltre i lavori di riparazione del terrazzo aggravati dalla mancata immediata sua copertura con pavimentazione. Il ricorrente sostiene che la motivazione, sul punto, sarebbe irriducibilmente illogic a e contraddittori a , per averlo ritenuto responsabile, nella misura del 50%, dei predetti danni, pur dando atto della preesistenza degli stessi rispetto all’interruzione dei lavori , nonché del contegno illecito dell’impresa appaltatrice per avere abbandonato il cantiere senza predisporre le opere provvisionali atte ad evitare l’implementazione del vulnus già prodotto , e, infine, della condotta altrettanto reprensibile del direttore dei lavori. 3.1.Questo motivo è inammissibile. Giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto degli argomentati rilievi svolti dal giudice di appello, non solo si palesa l’insussistenza delle gravi lacune motivazionali censurabili in sede di legittimità, ma emerge con evidenza che le doglianze veicolate con il motivo in esame, ad onta della sua formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fattoe tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, la quale, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, ha motivatamente ritenuto, daun lato, che l’interruzione dei lavori avesse “intensificato” i danni preesistenti derivanti dalle infiltrazioni e, dall’altro, che tale interruzione, pur effettuatadall’impresa appaltatrice senza adottare le opere provvisionali necessariea prevenire il danno e pur aggravata nei suoieffetti dannosi dal contegno inerte del direttore dei lavori, trovava pur sempre la sua causa originaria nel mancato pagamento del corrispettivodell’appalto da parte del [OSCURATO:PERSONA], il cui comportamento inadempiente era quindi concorso, stimabilmente in C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. misura del 50%, alla determinazione del pregiudizio concreto subìto dal [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste,quindi, alcun vizio di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di appello, il quale ha dato debito conto dell’apprezzamento di merito operato in funzione della decisione; apprezzamentoche inammissibilmente è stato sottoposto a censura in sede di legittimità. 4.Con il quarto motivo viene denunciata «nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. –Error in iudicando». La sentenza impugnataè censurata nella parte in cui ha «ritenuto erroneamente provata» (p.17) l’inadempienza del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla perdita del contributo pubblico economico di cui al progetto SI.RE.NA.. Il ricorrente deduce che la Corte di merito lo avrebbe reputato responsabiledi questo danno per non avere tra smesso al Comune la Denuncia di Inizio di Attività (DIA), senza considerare che tale denuncia, a termini di legge, d oveva essere « necessariamente corredata di un progetto tecnico dell’opera redatto da un professionista abilitato all’esercizio delle professioni, che descriva con relazione tecnica ad hoc dettagliatamente i lavori che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistica nonché la rispondenza ai requisiti normativi tecnico-igienici-sanitari, con l’indicazione altresì della [OSCURATO:PERSONA]» (p.19 del ricorso). Conclude, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] che, nella fattispecie , la sua inerzia nella presentazione della DIA avrebbe potutoacquisirerilevanza causale, in funzione della determinazione del danno da perdita del contributocomunale, solo se fosse st ata provata in giudizio l’avvenuta C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. consegna dell’opera progettuale e della corredata relazione esplicativa da parte del t ecnico (il d irettore dei lavori) , cui l’assemblea condominiale aveva conferito delega espressa; indifetto di tale prova, invece, la sua responsabilità per il danno i n discorso , avrebb e dovuto essere esclusa. 4.1.Anche il quarto motivo è inammissibile. La Corte di merito, sulla base della correttapremessa in iure che il soggetto titolare dell’obbligo di presentazione della DIA è il titolare del diritto sul bene interessato dai lavori (e,p e rtanto, l’ amministratore del condominio, quale rappresentante dell’ente collettivo , tra le cui attribuzioni rientra quella inerente al la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per la tutela del bene comune, in specie quando abbia ricevuto specifica delega dell’assemblea), ha accertato che, nel caso di specie, a seguito dell’inadempimentodi tale obbligo, era stato revocato il contributo economico comunale e ha conseguentemente formulato il giudizio di resp onsabilità dell’amministratorein ordine al danno derivante da tale revoca. La circostanza che la DIA avrebbe dovuto essere accompagnatada un progetto tecnico della cui redazione era stato incaricato il direttore dei lavori – circostanza di cui la Corte territoriale ha dato, del resto , debito atto – non incide sull’accertamento dell’ inadempimento dell’amministratoree sul consequenziale motivato giudizio di merito in ordine alla sua responsabilità che, con il motivo in esame , viene inammissibilmentesottoposto a censura in sede di legittimità. 5.In definitiva,il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato per essere infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto. C.C. 9.11.2023 N. R.G. 08668/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , stante l’indefensiodel [OSCURATO:PERSONA] intimato. 7.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n.