CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 gennaio 2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione e il vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che con sufficiente e non illogica motivazione ha confutato le deduzioni difensive sia in relazione all'asserita condotta collaborativa del ricorrente sia in relazione alla sua giovane età; condizioni, queste, che correttamente sono state ritenute non rilevanti ai fini della concessioni delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p.3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nov