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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07181/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3634/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA alla piazza della LIBERTA' n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 1151/2020depositata il 03/11/2020 .

Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, con atto notificato in data 15/01/2021 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1151, pubblicata in data 03/11/2020, notificata in data 16/11/2020, con cui la Corte di Appello di Ancona ha accolto l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1133/2016, con la quale veniva rigettava l’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. promossa dagli stessi.

Il giudizio trae origine dalla stipula di un contratto di mutuo ipotecario, risalente al 30 ottobre 2007, per effetto del quale i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottennero da [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Unione di [OSCURATO:PERSONA] (UBI) S.p. a ., l’importo di centocinquantamila euro (€ 150.000,00) per l’acquisto della prima casa.

A seguito dell’introduzione della L. 244 del 24/12/ 2007 , legge finanziaria per l’anno 2008,prima, e del c . d. [OSCURATO:PERSONA] varato dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI) nell’anno 2009 poi, i coniugi Monteleone - Sarcinella avanzarono a lla [OSCURATO:SOCIETA]. richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, ritenendo di essere in possesso dei necessari requisiti espressamente prescritti dalla normativa.

A fronte della notifica di un atto di precetto, a cui seguiva un atto di pignoramento immobiliare promosso nei confronti dei Monteleone e Sarcinella, questi proponevano opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2 , cod. proc. civ. e, quindi, gli stessi introducevano il giudizio di merito, a seguito del Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle provvedimento del giudice dell’esecuzionecon cui era stata sospesa la procedura esecutiva incardinata.

Gli opponenti ribadivano l’illegittimità del comportamento della banca, laddove questa non aveva ritenuto di accordare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come previsto dalla legge n. 244del 2007 e dal cd. [OSCURATO:PERSONA] ABI ; Con sentenza n. 1133/2016 il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione e la domanda risarcitoria formulata da Monteleone e Sarcinella.

La sentenza era impugnata dagli opponenti, che lamentavano l’errore del giudice di primo grado in merito alla portata normativa ed al contenuto della legge finanziariaper l’anno 2008.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza 1151/2020, alla luce della diversa valutazione delle domande presentate per ottenere la sospensione delle rate del mutuo ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] ABI, accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità della azione esecutiva promossa dall’Istituto di credito e lo condannava altresì al risarcimento dei danni liquidato in euro quindicimila oltre interessi legali.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per Cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi di ricorso.

Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ».

Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si duole del fatto che le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Ancona a sostegno della riforma della sentenza di primo grado siano il frutto di una violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla legge n. 244 del 2007 e al c.d.

Piano FamiglieABI.

Si contesta inoltre la sentenza di appello nella parte in cui liquida in favore dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma pari a euro centocinquantamilaquali danni non patrimoniali patiti, sia riguardo alla loro sussistenza che riguardo al loro ammontare.

Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] non reputa sia necessario dare conto specificamente delle ragioni di impugnazione, in considerazione di quanto si va a esporre.

In via pregiudiziale [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invero,che il ricorso non sia corredato dai documenti prescritti dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., e, in particolare, manchi in atti la copia notificata della sentenza impugnata, di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che deve essere prodotta dalla parte ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. afferma in ricorso che la sentenza della Corte di Appello di Ancona l e è stata notificata il 16/11/2020, ma non ha prodotto la copia della sentenza notificatale, posto che in atti vi è soltanto una «copia autentica della sentenza» d’appello corrispondente agli atti in formato digitale ed estratta dal fascicolo informatico, come da attestazione del difensore della ricorrent e avvocato [OSCURATO:PERSONA] , non recante, tuttavia, alcuna attestazione di avvenuta notifica.

Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.» ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 –02).

Nella specie la sentenza impugnata - (che si assume essere notificata in data 1 6/11/ 20 20 ) – è stata pubblicata i n data 3/11/2020 e il ricorso risulta essere notificato i l 15/01/2021 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, che, giusta quanto sopra evidenziato, deve ritenersi essere decorso dal 4/01/2021 (posto che il 2/01/2021 in cui scadeva il sessantesimo giorno cadeva di sabato e, pertanto, il termine deve ritenersi prorogato per legge al 4/01/2021, lunedì) La copia notificata della sentenza impugnata non risulta, peraltro, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa della controparte costituita, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiaratoimprocedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod. proc. civ.

La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3634/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA alla piazza della LIBERTA' n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 1151/2020depositata il 03/11/2020 . Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, con atto notificato in data 15/01/2021 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1151, pubblicata in data 03/11/2020, notificata in data 16/11/2020, con cui la Corte di Appello di Ancona ha accolto l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1133/2016, con la quale veniva rigettava l’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. promossa dagli stessi. Il giudizio trae origine dalla stipula di un contratto di mutuo ipotecario, risalente al 30 ottobre 2007, per effetto del quale i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottennero da [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Unione di [OSCURATO:PERSONA] (UBI) S.p. a ., l’importo di centocinquantamila euro (€ 150.000,00) per l’acquisto della prima casa. A seguito dell’introduzione della L. 244 del 24/12/ 2007 , legge finanziaria per l’anno 2008,prima, e del c . d. [OSCURATO:PERSONA] varato dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI) nell’anno 2009 poi, i coniugi Monteleone - Sarcinella avanzarono a lla [OSCURATO:SOCIETA]. richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, ritenendo di essere in possesso dei necessari requisiti espressamente prescritti dalla normativa. A fronte della notifica di un atto di precetto, a cui seguiva un atto di pignoramento immobiliare promosso nei confronti dei Monteleone e Sarcinella, questi proponevano opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2 , cod. proc. civ. e, quindi, gli stessi introducevano il giudizio di merito, a seguito del Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle provvedimento del giudice dell’esecuzionecon cui era stata sospesa la procedura esecutiva incardinata. Gli opponenti ribadivano l’illegittimità del comportamento della banca, laddove questa non aveva ritenuto di accordare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come previsto dalla legge n. 244del 2007 e dal cd. [OSCURATO:PERSONA] ABI ; Con sentenza n. 1133/2016 il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione e la domanda risarcitoria formulata da Monteleone e Sarcinella. La sentenza era impugnata dagli opponenti, che lamentavano l’errore del giudice di primo grado in merito alla portata normativa ed al contenuto della legge finanziariaper l’anno 2008. La Corte di appello di Ancona, con sentenza 1151/2020, alla luce della diversa valutazione delle domande presentate per ottenere la sospensione delle rate del mutuo ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] ABI, accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità della azione esecutiva promossa dall’Istituto di credito e lo condannava altresì al risarcimento dei danni liquidato in euro quindicimila oltre interessi legali. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per Cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi di ricorso. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ». Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si duole del fatto che le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Ancona a sostegno della riforma della sentenza di primo grado siano il frutto di una violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla legge n. 244 del 2007 e al c.d. Piano FamiglieABI. Si contesta inoltre la sentenza di appello nella parte in cui liquida in favore dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma pari a euro centocinquantamilaquali danni non patrimoniali patiti, sia riguardo alla loro sussistenza che riguardo al loro ammontare. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] non reputa sia necessario dare conto specificamente delle ragioni di impugnazione, in considerazione di quanto si va a esporre. In via pregiudiziale [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invero,che il ricorso non sia corredato dai documenti prescritti dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., e, in particolare, manchi in atti la copia notificata della sentenza impugnata, di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che deve essere prodotta dalla parte ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. afferma in ricorso che la sentenza della Corte di Appello di Ancona l e è stata notificata il 16/11/2020, ma non ha prodotto la copia della sentenza notificatale, posto che in atti vi è soltanto una «copia autentica della sentenza» d’appello corrispondente agli atti in formato digitale ed estratta dal fascicolo informatico, come da attestazione del difensore della ricorrent e avvocato [OSCURATO:PERSONA] , non recante, tuttavia, alcuna attestazione di avvenuta notifica. Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.» ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 –02). Nella specie la sentenza impugnata - (che si assume essere notificata in data 1 6/11/ 20 20 ) – è stata pubblicata i n data 3/11/2020 e il ricorso risulta essere notificato i l 15/01/2021 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, che, giusta quanto sopra evidenziato, deve ritenersi essere decorso dal 4/01/2021 (posto che il 2/01/2021 in cui scadeva il sessantesimo giorno cadeva di sabato e, pertanto, il termine deve ritenersi prorogato per legge al 4/01/2021, lunedì) La copia notificata della sentenza impugnata non risulta, peraltro, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa della controparte costituita, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiaratoimprocedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod. proc. civ. La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, Ad. 8/02/2023 CC R.g. n. 3634del 2021; estensore: C. Valle oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bi
Sentenza Cassazione n. 07181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris