CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 45011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 10 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Il ricorrente, dopo la presentazione del ricorso, ha fatto pervenire memoria in data 28 ottobre 2022. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così