CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13129/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COSENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L . area; ,e~ (41 C-C-k) r-[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 19 giugno 2023, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza introduttiva del procedimento di esecuzione e ha, per l'effetto, rideterminato la pena finale in anni cinque mesi tre di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, sulla scorta del seguente calcolo: pena base di anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa inflitta per il reato di cui al capo b), giudicato con sentenza n. 10001/2019 emessa dalla Corte d'appello di Roma 1'11 settembre 2019, aumentata di mesi quindici di reclusione ed euro 1500,00 di multa (mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei reati satellite). 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 81 comma 4 cod. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione, nella quantificazione dell'aumento complessivo per i reati satellite, non avrebbe potuto determinare siffatto aumento in misura inferiore a mesi sedici, atteso che al ricorrente era stata già applicata la recidiva prevista dall'art. 99 comma quarto cod. pen. con sentenza di condanna passata in giudicato prima della commissione dei reati satellite oggetto delle pronunce indicate ai numeri 11 e 12 dell'elenco riportato nel ricorso. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione degli artt. 81 comma 1 e 133 cod. pen. per avere l'ordinanza impugnata omesso di indicare i criteri seguiti nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati di cui alle sentenze indicate ai numeri 11 e 12 dell'elenco riporto nel ricorso. Invero, a fronte di pene di gran lunga diverse sotto il profilo quantitativo, il giudice dell'esecuzione ha previsto un identico aumento di pena per ciascun reato giudicate con sentenze prima indicate, senza fornire alcuna motivazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati per le ragioni di seguito indicate. 2. È noto che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316). Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Inoltre, il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, deve rispettare i limiti di cui all'art. 81 cod. pen., che, al quarto comma, prevede - in caso più reati, in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto - l'aumento minimo della quantità di pena per i reati satellite di un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 3.Nei caso di specie, l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati. Invero, il giudice dell'esecuzione, dopo aver individuato la pena base, ha operato gli aumenti di pena per i reati satellite senza fornire alcuna motivazione in ordine alla loro congruità e al rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, tenuto conto, in particolare, del fatto che, come correttamente eccepito dal pubblico ministero ricorrente, a fronte di pene di gran lunga diverse, è stato previsto un identico aumento di pena pari a un mese di reclusione per ciascun reato. Non solo, essendo stata applicata a Monaco la recidiva prevista dall'art. 99 già con la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 13 settembre 2016, irrevocabile il 3 ottobre 2016, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 81 comma quarto cod. pen., determinare un aumento a titolo di continuazione "in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave", vale a dire in misura pari ad almeno sedici mesi e non quindici, come erroneamente deciso. 4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, rinviando al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013 - onde esprimere compiutamente le ragioni del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati in esame, alla stregua dei principi che si sono indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza. Così deciso