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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03645/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammis- sibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti e onorari di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, resa in data 16/06/2025, la Corte di appello di Trento ri- gettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta dal 22/02/2018 al 29/03/2019, parte in regime di custodia cautelare in carcere, parte in regime di arresti domiciliari, in relazione al procedimento N. 1802/2017 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai suddetti reati, a seguito di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 22/02/2018, sostituita, medio tempore, con quella degli arresti domiciliari.

La misura si protraeva fino al 29/03/2019, data in cui, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza divenuta irrevocabile in data 12/06/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento lo assolveva dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Secondo l'accusa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di un sodalizio criminoso, finalizzato alla commissione di più delitti di importazione, principalmente dalla Bo- snia [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, anfetamina e mari- juana, ed alla successiva vendita nella piazza trentina.

Il suo ruolo sarebbe stato quello di occuparsi, per conto dei sodali stanziati nell'area balcanica, dell'esazione dei crediti presso i sodali stanziati sul territorio italiano, che venivano pagati in denaro contante ovvero attraverso la consegna di autoveicoli, di cui lo stesso Gra- bovac curava l'esportazione mediante l'utilizzo di bisarche.

1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale giustificava il proprio diniego, affermando che dagli atti risultava un comportamento dell'istante, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuse formulate.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione.

2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con affermazioni ge- neriche e formule di stile, ha attribuito rilievo ostativo a comportamenti (contatti avuti dal ricorrente con i correi, trasporti di autovetture, consegna di denaro), la cui unica giustificazione, come dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di interrogatorio reso il 21/05/2018 (fatture, atti relativi alla ditta di import-export di auto), era riconducibile all'espletamento della sua attività lavorativa e, pertanto, inidonei a fondare un giudizio di colpa grave a suo carico.3.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato, per quanto di seguito esposto.

1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, e, in que- sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e se- condo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01).

La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie inte- grante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinse- carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ra- gioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non massimata; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massi- mata; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01).

Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, 3 y' Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Sez. 4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata).

2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione in ragione della ritenuta condotta gravemente colposa, sinergica rispetto all'inter- vento dell'autorità, che veniva così descritta: «Infatti dagli (atti) risultano nume- rosi contatti di persona e telefonici del predetto istante [OSCURATO:PERSONA] con diversi coimputati dei reati menzionati, coimputati dichiarati colpevoli all'esito del menzionato giudizio abbreviato per i menzionati reati; ha inoltre eseguito per conto dei predetti coimputati il trasporto di autovetture fra l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA], autovetture risultate in larga parte il corrispettivo della sostanza stu- pefacente ceduta agli acquirenti dimoranti in Italia».

2.1. L'ordinanza impugnata presenta, con tutta evidenza, una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità (innanzi esplicitati).

I giudici della riparazione hanno richiamato del tutto genericamente i com- portamenti ascrivibili all'istante, così fornendo una motivazione solo apparente, venendo meno all'obbligo di indicare specificamente, in modo da dar conto dell'iter logico-giuridico seguito, i fatti concreti, non esclusi dal giudice di merito, che inte- gravano, per la rilevanza sinergica con la detenzione subita, la condotta ostativa al diritto all'indennizzo.

La Corte territoriale ha, inoltre, ricavato la colpa grave del Gra bovac tout court dai dati fattuali sopra indicati, - compito che spetta a chi deve decidere di una sua eventuale responsabilità penale - senza fornire adeguata spiegazione, nel diverso perimetro demandato al giudice della riparazione, dell'incidenza causale delle con- dotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del prov- vedimento restrittivo.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche sulla regola- mentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Trento, cui demanda altresì la regolamentazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammis- sibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti e onorari di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, resa in data 16/06/2025, la Corte di appello di Trento ri- gettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta dal 22/02/2018 al 29/03/2019, parte in regime di custodia cautelare in carcere, parte in regime di arresti domiciliari, in relazione al procedimento N. 1802/2017 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai suddetti reati, a seguito di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 22/02/2018, sostituita, medio tempore, con quella degli arresti domiciliari. La misura si protraeva fino al 29/03/2019, data in cui, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza divenuta irrevocabile in data 12/06/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento lo assolveva dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Secondo l'accusa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di un sodalizio criminoso, finalizzato alla commissione di più delitti di importazione, principalmente dalla Bo- snia [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, anfetamina e mari- juana, ed alla successiva vendita nella piazza trentina. Il suo ruolo sarebbe stato quello di occuparsi, per conto dei sodali stanziati nell'area balcanica, dell'esazione dei crediti presso i sodali stanziati sul territorio italiano, che venivano pagati in denaro contante ovvero attraverso la consegna di autoveicoli, di cui lo stesso Gra- bovac curava l'esportazione mediante l'utilizzo di bisarche. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale giustificava il proprio diniego, affermando che dagli atti risultava un comportamento dell'istante, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuse formulate. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con affermazioni ge- neriche e formule di stile, ha attribuito rilievo ostativo a comportamenti (contatti avuti dal ricorrente con i correi, trasporti di autovetture, consegna di denaro), la cui unica giustificazione, come dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di interrogatorio reso il 21/05/2018 (fatture, atti relativi alla ditta di import-export di auto), era riconducibile all'espletamento della sua attività lavorativa e, pertanto, inidonei a fondare un giudizio di colpa grave a suo carico.3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato, per quanto di seguito esposto. 1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, e, in que- sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e se- condo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie inte- grante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinse- carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ra- gioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non massimata; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massi- mata; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, 3 y' Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Sez. 4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata). 2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione in ragione della ritenuta condotta gravemente colposa, sinergica rispetto all'inter- vento dell'autorità, che veniva così descritta: «Infatti dagli (atti) risultano nume- rosi contatti di persona e telefonici del predetto istante [OSCURATO:PERSONA] con diversi coimputati dei reati menzionati, coimputati dichiarati colpevoli all'esito del menzionato giudizio abbreviato per i menzionati reati; ha inoltre eseguito per conto dei predetti coimputati il trasporto di autovetture fra l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA], autovetture risultate in larga parte il corrispettivo della sostanza stu- pefacente ceduta agli acquirenti dimoranti in Italia». 2.1. L'ordinanza impugnata presenta, con tutta evidenza, una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità (innanzi esplicitati). I giudici della riparazione hanno richiamato del tutto genericamente i com- portamenti ascrivibili all'istante, così fornendo una motivazione solo apparente, venendo meno all'obbligo di indicare specificamente, in modo da dar conto dell'iter logico-giuridico seguito, i fatti concreti, non esclusi dal giudice di merito, che inte- gravano, per la rilevanza sinergica con la detenzione subita, la condotta ostativa al diritto all'indennizzo. La Corte territoriale ha, inoltre, ricavato la colpa grave del Gra bovac tout court dai dati fattuali sopra indicati, - compito che spetta a chi deve decidere di una sua eventuale responsabilità penale - senza fornire adeguata spiegazione, nel diverso perimetro demandato al giudice della riparazione, dell'incidenza causale delle con- dotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del prov- vedimento restrittivo. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche sulla regola- mentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Trento, cui demanda altresì la regolamentazione delle spes
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