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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09566/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dai Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c) e 2-bis, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di alterazione alcolica ed avere, per tale motivo, provocato un incidente stradale.

L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: al mancato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di accertamento del tasso alcolemico, alla ricostruzione dei sinistro, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, al comportamento collaborativo dell'imputato, alla mancata concessione della libertà vigilata in sostituzione della pena detentiva.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati.

Quanto all'avviso di farsi assistere dal difensore, non risulta attaccata nemmeno con i motivi di appello la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui il prelievo ematico era stato eseguito neirambito dei protocolli sanitari a seguito del trasporto in ospedale dell'imputato, circostanza in un cui non è necessario l'avviso (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Rv. 272225 - 01; Sez. 4 - n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676), 11 motivo di appello, sostanzialmente riprodotto nel motivo di ricorso per cassazione, attiene alla mancanza, in atti, dei verbale di accertamenti redatto successivamente alla relazione di servizio, ma la considerazione sopra esposta rende superflua l'indagine in ordine alla necessità dell'avviso.

E' logicamente motivata anche la provocazione dell'incidente stradale, connessa allo stato di alterazione dell'imputato che ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente responsabilità nella verificazione dell'evento così come concretamente manifestatosi.

Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 - , n. 40269 dei 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 - 01).

E' altresì del tutto esaustiva la motivazione circa la prognosi della commissione di futuri reati, ancorata ai plurimi precedenti specifici, e al giudizio di bilanciamento. inoltre, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente ti (/( motivazione, tale dovendosi ritenere quella ancorata ai tratti negativi della personalità dell'imputato e al grado di alcotemia presentato (Sei. li, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01).

Del tutto corretta, è, infine, la motivazione relativa alla richiesta di pena sostitutiva, in ordine alla quale il ricorrente adombra un errore materiale nei motivi di appello, certamente non rilevabile dalla Corte territoriale.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dai Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c) e 2-bis, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di alterazione alcolica ed avere, per tale motivo, provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: al mancato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di accertamento del tasso alcolemico, alla ricostruzione dei sinistro, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, al comportamento collaborativo dell'imputato, alla mancata concessione della libertà vigilata in sostituzione della pena detentiva. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Quanto all'avviso di farsi assistere dal difensore, non risulta attaccata nemmeno con i motivi di appello la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui il prelievo ematico era stato eseguito neirambito dei protocolli sanitari a seguito del trasporto in ospedale dell'imputato, circostanza in un cui non è necessario l'avviso (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Rv. 272225 - 01; Sez. 4 - n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676), 11 motivo di appello, sostanzialmente riprodotto nel motivo di ricorso per cassazione, attiene alla mancanza, in atti, dei verbale di accertamenti redatto successivamente alla relazione di servizio, ma la considerazione sopra esposta rende superflua l'indagine in ordine alla necessità dell'avviso. E' logicamente motivata anche la provocazione dell'incidente stradale, connessa allo stato di alterazione dell'imputato che ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente responsabilità nella verificazione dell'evento così come concretamente manifestatosi. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 - , n. 40269 dei 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 - 01). E' altresì del tutto esaustiva la motivazione circa la prognosi della commissione di futuri reati, ancorata ai plurimi precedenti specifici, e al giudizio di bilanciamento. inoltre, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente ti (/( motivazione, tale dovendosi ritenere quella ancorata ai tratti negativi della personalità dell'imputato e al grado di alcotemia presentato (Sei. li, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01). Del tutto corretta, è, infine, la motivazione relativa alla richiesta di pena sostitutiva, in ordine alla quale il ricorrente adombra un errore materiale nei motivi di appello, certamente non rilevabile dalla Corte territoriale. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il
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