CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09733/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha concesso a [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre anni di reclusione per vari delitti di estorsione e usura commessi nel 2020, la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando invece la richiesta di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha, in particolare, rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la mancanza di revisione critica dimostrata dall'istante nei colloqui con l'UEPE, avendo egli attribuito i gravi reati commessi alla sola responsabilità del correo. Tale atteggiamento fa ritenere sussistente il pericolo di recidiva; infatti, se per la concessione del beneficio non è richiesto che il condannato abbia compiuto una piena revisione critica del proprio operato, è però necessario che abbia almeno avviato tale processo. Il Tribunale ha, pertanto, valutato che l'ampia misura richiesta in via principale non è idonea per il suo reinserimento sociale e per la prevenzione da possibili recidive, ed ha ritenuto necessario un percorso di esecuzione penale esterna graduale e strettamente monitorato. Ha, invece, concesso la detenzione domiciliare, anche per le condizioni di salute dell'istante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 47 Ord.pen., in relazione all'art. 27 Cost.. Le misure alternative alla detenzione sono ispirate al principio del favor libertatis, per cui il condannato merita di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale quando tale misura può favorire il suo reinserimento. Nel caso del ricorrente non appare sussistere alcun pericolo di recidiva, atteso il buon comportamento da lui tenuto dopo i reati per i quali è stato condannato, e nulla osta a che il processo di risocializzazione venga svolto in regime di affidamento, anziché di detenzione domiciliare. La completa revisione critica della propria condotta criminosa è, infatti, il punto di arrivo di tale processo, e non il punto di partenza. Il Tribunale, invece, ha negato questa misura alternativa per le due ragioni indicate, in realtà insussistenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia il pericolo di recidiva, sia l'inidoneità della misura al recupero sociale del ricorrente.L'affermazione di un pericolo di recidiva contraddice la relazione della Questura di Gorizia, secondo cui non emergono altri illeciti a carico del Monaco, dopo la commissione dei reati di cui alla condanna in esecuzione, e il Tribunale non spiega da quali elementi tragga la sua valutazione. L'ordinanza è illogica e contraddittoria, perché riporta le informazioni del commissariato di Monfalcone, negative quanto all'esistenza di altre segnalazioni a carico dei ricorrente, ma afferma sussistere la probabilità di commissione di nuovi reati. Anche l'affermazione della inidoneità della misura dell'affidamento in prova per il recupero sociale del condannato, essendo necessario un percorso di esecuzione esterna graduale e monitorato, è incomprensibile e priva di fondamento, perché tale percorso può essere avviato anche in presenza del regime più ampio. Il ricorrente, peraltro, ha dato avvio al processo di revisione critica in quanto, nei colloqui sostenuti presso l'UEPE, dopo una iniziale negatoria della propria responsabilità, ha ammesso un coinvolgimento formale nella vicenda, confermando di avere conosciuto il correo e di avere ipotizzato che questi avesse organizzato un giro di estorsioni, e descrivendo le sue azioni come delle leggerezze. Il Tribunale ha errato anche nel dedurre la gravità dei fatti solo dai titoli di reato, senza valutare il contesto personale e socio-ambientale in cui essi sono stati commessi e le loro concrete modalità esecutive, come accertate nella fase delle indagini preliminari. Per tutti i reati contestati al ricorrente, e giudicati con il rito del patteggiamento, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., è emersa la sua estraneità alle azioni compiute dal complice, alle quali egli era solo presente, senza che sia stata dimostrata la sua partecipazione o la sua condivisione delle azioni criminose. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. In entrambi i motivi, il ricorrente oppone alla motivata valutazione del Tribunale la propria, diversa opinione in merito alla inesistenza di un pericolo di recidiva e alla sussistenza di un percorso di revisione critica delle proprie condotte, almeno iniziato. L'ordinanza, invece, ha espresso la propria valutazione attraverso il concreto riferimento alle dichiarazioni del ricorrente, con le quali egli ha continuato a negare la propria responsabilità: nel ricorso stesso si afferma che egli, nell'ultimo colloquio presso l'UEPE, ha ammesso un coinvolgimento solo «formale» nella vicenda, mentre questa è stata oggettivamente grave, essendo stato egli condannato per ben cinque episodi di usura ed estorsione commessi in danno di persone diverse. Anche nella parte finale del secondo motivo di ricorso egli si dilunga a sostenere la propria estraneità a detti reati, richiamando atti di indagine che non sono stati valutati nella sentenza, in quanto emessa secondo il rito del patteggiamento, e così confliggendo insanabilmente con questa, che ha ritenuto insussistenti elementi che imponessero la sua assoluzione. Il ricorso, in entrambi i suoi motivi, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto sussistere il pericolo di recidiva alla luce delle predette dichiarazioni e della mancanza di revisione critica della condotta tenuta. Il ricorrente sostiene che tale pericolo è insussistente perché non risultano segnalazioni a suo carico per condotte successive a quelle per le quali è stato condannato, ma sovrappone al concetto di "pericolo" quello di "recidiva". La eventuale commissione di altri reati dimostrerebbe non un mero pericolo di recidiva, ma la concreta consumazione di nuovi illeciti, mentre la valutazione del Tribunale attiene alla impossibilità di formulare una prognosi favorevole alla luce dell'assenza di resipiscenza, dimostrata dalle citate dichiarazioni del ricorrente. Non sussiste, quindi, alcuna contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva Inoltre il ricorso sovrappone le due misure alternative, quella dell'affidamento in prova e quella della detenzione domiciliare, attribuendo ad entrambe la medesima capacità di favorire il processo di revisione critica e di reinserimento sociale. Il Tribunale, invece, ha espressamente motivato che la prima, per la sua ampiezza, è allo stato inidonea a consentire tale processo, perché l'assenza di un percorso di revisione critica, che non risulta neppure iniziato dal ricorrente, rende necessaria una maggiore gradualità nell'attività trattamentale, e uno stretto monitoraggio della sua condotta e del suo progresso nell'acquistare la consapevolezza del disvalore e della gravità della condotta tenuta. Il ricorrente non oppone a tale valutazione alcun elemento di contrasto, limitandosi a definire non condivisibile quest'ultimo assunto del Tribunale, e a sostenere che il processo di rivisitazione critica sarebbe stato già avviato solo per avere egli ammesso, presso l'UEPE, il suo coinvolgimento «formale» nella vicenda, affermazione che, oggettivamente, non dimostra la sua consapevolezza della propria responsabilità, come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha applicato in modo corretto il principio ribadito costantemente da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso A sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il ricorso non si confronta neppure con la valutazione della necessità di una maggiore gradualità trattannentale; esso risulta, perciò, generico e privo di specificità, oltre che manifestamente infondato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d